Articolo 99: Punizioni ai Fantini - Modalità di comminazione
Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni:
- Diffida;
- Ammonizione;
- Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio.
L'Assessore delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati della Festa, notifica ai Fantini gli addebiti, motivati con apposito atto, per i comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda.
I Fantini, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all’addebito formulato dall'Assessore Delegato.
A pena di decadenza i Fantini nei sette giorni successivi alla notifica dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa.
L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi dei Fantini valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, i Fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.
Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che i Fantini possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato e dopo aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati.
Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno), non è ammesso alcun tipo di ricorso.
Qualora entro quattro Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino è incorso nella sanzione prevista alla precedente lettera a), il medesimo incorra per altre tre volte in analoga infrazione, gli verrà applicata automaticamente la sanzione dell'ammonizione. Ogni ulteriore sanzione di cui alla lettera a) irrogata allo stesso fantino nello stesso periodo di Palii di cui sopra effettivamente disputati comporterà l'applicazione dell'ammonizione per ogni ulteriore diffida.
La sanzione prevista dalla lettera a) del presente articolo, si applica, con gli stessi richiami temporali del comma precedente, in occasione delle prove previste dal comma 3 dell'articolo 43 e dal comma 3 dell'articolo 52 del presente Regolamento.
Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto b) del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo.
Le sanzioni, previste nei punti a) e b) del comma 1 del presente Articolo, decadono automaticamente se il fantino per 5 anni consecutivi, dalle sanzioni sopra richiamate, non risulta presente né per le prove, né per il Palio.
Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più fantini deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
Norma interpretativa art. 99
Si precisa che la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi fiduciari o coadiutori.