Articolo 92: Relazione dei Deputati della Festa
Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all’organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.
La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte.
Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Comunale, nonché i Fantini su specifici atti.
Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi.
Norma interpretativa dell'art. 92 del Regolamento del Palio
Si precisa che per documenti anonimi si devono intendere i documenti cartacei o quelli contenuti su ogni altro supporto informatico, nonché le fotografie e i filmati ed ogni altra rappresentazione della realtà che sia stata effettuata con strumenti meccanici, tecnologici o digitali, dei quali non se ne conosca l'autore.