Articolo 98: Punizioni alle Contrade - Modalità di Comminazione
La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva, dell'Amministrazione Comunale.
L'Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade gli addebiti, motivati con apposito atto, per i comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda.
Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all'art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all'addebito formulato dall'Assessore Delegato.
A pena di decadenza le Contrade nei sette giorni successivi alla notifica dell'addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa.
L'Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi delle Contrade valuta, con motivata decisione, se archiviare l'addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.
Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che le Contrade possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.
Avverso le delibere della Giunta Comunale che devono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso.
Qualora entro i cinque Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto a) dell'articolo precedente la medesima Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.
Qualora entro i nove Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione di cui al punto b) dell'articolo precedente, la medesima Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivi.
Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.