Regolamento per l'iscrizione dei cavalli e per la corsa del Palio,
emanato nel settembre 1758.
1 - Chiunque pretenderà che il suo barbaro sia ammesso al corso del Palio debba esser il dì della vigilia della detta solennità al palazzo dell'illustrissima ed eccelsa Signoria, accompagnandola con esso alla chiesa Metropolitana ed offerire alla medesima cero o torchietto d'una libbra almeno. E chi arrivasse alla città dopoi, vada la mattina seguente nel medesimo modo..
2 - Chiunque lasserà correre il suo barbaro avanti al suono della tromba e prima che sia calato il canape che a questo effetto si tira, o fuori esso, non possa pretendere il Palio.
3 - Barbaro che non sia stato approvato e contrassegnato da signori giudici non possa correre.
4 - Barbaro che uscisse dalla strada diritta e ordinaria del corso non possa pretendere il Palio.
5 - Barbaro che dopo la Mossa legittimamente data, primo avrà passato il palazzo di Sua Maestà Cesarea abbia vinto.
6 - Per quei barbari che correranno a campo aperto, luogo del primo debba essere da lato al convento di S. Marla degli Angeli.
7 - Per quei barbari che correranno a stanzino, il luogo del primo che sarà tratto a sorte debba principiare dalla parte per detto convento.
8 - Quantunque si siano distribuiti i luoghi per nove stanzini, ciò non ostante quando non vi fosse tal quantità di barbari che corressero a stanzino, si debbano primieramente lasciare i luoghi per tanti barbari quanti ne correranno a campo aperto, ed appresso il primo di essi stanzini piantarlo immediatamente verso il detto convento per quella quantità di barbari che correranno a stanzino.
9 - Barbaro che non sarà stato al posto di campo aperto o di stanzino che gli sarà toccato in sorte non possa pretendere il Palio.
10 - Se alcun dubbio e nuovo accidente avvenisse, al quale per questi capitoli non sia preveduto, n'abbino autorità pienissima i signori giudici, i quali saranno: ____. Lattanzio Balestri cancelliere, de mandato.
Governatore, I45. - settembre II.