Regolamento per le Carriere alla tonda nella Piazza del Campo di Siena
I - Ogni anno in occasione delle due consuete Corse nella piazza
del Campo dopo la Notificazione del Magistrato Civico, colla quale saranno invitate
le Contrade a darsi in nota per la respettiva corsa, dovrà il capitano di ogni Contrada
produrre copia di deliberazione in forma valida nell'uffizio della civica comunità
acciocchè possa conoscersi se la Contrada abbia determinato di volere, o no essere
ammessa alla corsa: in seguito di che i capitani di quelle Contrade, le quali avranno
deliberato per l'affermativa, saranno invitati in un giorno, espressamente destinato,
a presentarsi avanti l'Illustrissimo Magistrato per assistere alle estrazioni delle
Contrade che dovranno correre.
II - Quanto alle corse ordinarie del 2 Luglio, e 16 Agosto avranno
diritto di essere ammesse alla corsa le sette Contrade che respettivamente, nei
detti due giorni, non corsero l'anno precedente; onde è che se ne estrarranno tre
sole in ciascuna volta, eccetto che alcuna delle sette sopra indicate deliberasse
non voler profittare del suo diritto, nel qual caso si farà luogo alla estrazione
di un maggior numero.
III - Quanto poi alle corse straordinarie saranno imborsate tutte
quelle Contrade che si daranno in nota nel modo che sopra, e saranno tratte a sorte
tutte le dieci che dovranno correre.
IV - Tutte le Contrade destinate alle suddette corse saranno obbligate
a depositare nelle mani del Camarlingo comunitativo, almeno un giorno avanti la
scelta, e assegna dei cavalli, lire venti per la vettura dovuta al padrone del respettivo
cavallo, e la Contrada vincitrice dovrà in oltre dare al padrone medesimo lire sei
per la vettura del giorno susseguente alla corsa, destinato al giro consueto della
città.
V - Le persone tanto della città che delle di lei masse, le quali
danno a vettura i cavalli saranno tenute a presentare un cavallo per ciascheduna
nel giorno destinato alla scelta dei cavalli, sotto la pena, mancando, di lire cinquanta,
da pagarsi alla cassa del R. Spedale di S.Maria della Scala.
VI - Né le Contrade, né i loro fantini potranno, sotto la pena
di lire cento determinata già dal bando del 1721 far provare i loro cavalli nella
pubblica piazza oltre le (due consuete volte il giorno nelle ore a ciò destinate;
nè in queste prove potranno far fare ai loro cavalli se non tre o quattro girate
di corsa al più, con dichiarazione che se in caso di trasgressione i cavalli soffrissero
qualche nocumento, le dette Contrade, e loro uffiziali saranno tenuti, oltre alla
detta pena, a rifondere al padrone del cavallo tutti i danni che per tali cause
soffrisse.
VII - Affinché non resti impedita agli spettatori la libera veduta
delle prove, e della carriera, resta espressamente proibito a chiunque, sotto la
suddetta pena, di fare palchi attorno il recinto dei colonnini o nell'interno della
piazza, o porvi panche, tavole, o altro per sollevarsi da terra, e solo sarà permesso
fare i palchi dalla parte delle botteghe nella maniera, forma, e misure prescritte
dai sempre veglianti ordini del 6 Maggio 1788 già noti al pubblico.
VIII - Resta pure proibito a chiunque sotto la medesima pena in
occasione delle prove e della carriera d'introdursi in qualunque sito della piazza
a cavallo, in carrozza, o altro legno qualunque, eccettuato però il tempo dei consueti
corsi, e resta parimente vietato di tenere aperte le botteghe dalla voltata di S.Martino
fino alla cappella: come pure il trattenersi in detto spazio a qualunque persona
a piedi in tempo della carriera, dovendo il medesimo restare totalmente libero.
IX - I venditori di frutta, ortaggio, ed altro, saranno obbligati
a calare abbasso in occasione delle prove le loro tende, o parative di qualunque
genere, e dovranno toglierle affatto, e rimuoverle in occasione della carriera.
X - Nessun capitano potrà fissare definitivamente il fantino che
dovrà correre nella respettiva Contrada, senza averne riportata una preventiva approvazione
dagli Illustrissimi signori Deputati degli spettacoli, ai quali a tale effetto ogni
capitano dovrà rimettere in scritto, non più tardi della quarta prova dei cavalli,
la nomina dell'individuo scelto per fantino, ad oggetto di ottenerne la dovuta approvazione.
XI - Non potranno essere ammesse al corso, nè comparire in piazza
quelle Contrade, le quali noti avranno vestiti i loro ufFiziali decentemente, ed
il fantino colla divisa propria della Contrada, e colla distribuzione dei colori
tale quale si vede nel campione esistente nella Comunità, coll'elmo, o zucchino
simile in testa, e colla respettiva impresa dipinta visibilmente nelle spalle.
XII - I fantini nel venire in piazza colle proprie Contrade dovranno
montate un cavallo diverso da quello destinato alla corsa, bardato con sola briglia
e gualdrappa, la quale ultima sarà somministrata dalla Comunità, e dovranno così
accompagnare le loro Contrade per tutto il giro della piazza, nè potranno incamminarsi
alla mossa prima che collo sparo del montaletto ne sia dato il segno.
XIII - Ad oggetto di prevenite i partiti, e i concordati diretti
a far vincere il palio piuttosto ad una, che ad altra Contrada, e che deturpano
la festa togliendo la gara naturale della corsa, resta determinato che la mercede
dovuta ai fantini per la medesima non possa oltrepassare la somma di lire venti
per ciascuno, la qual somma dovrà da ogni Contrada depositarsi come al punto 4 nelle
mani del Camarlingo comunitativo avanti l'assegnazione dei cavalli, per esser pagata
ai fantini stessi terminata la corsa: e nel caso di vincita del palio, la detta
mercede non potrà esser superiore di lire ottanta, che saranno egualmente pagate
al fantino vincitore dal ridetto Camarlingo, prelevando tal somma dall'intiero valore
del premio, il cui residuo sarà consegnato nelle mani del capitano della Contrada
vincitrice per erogarsi a forma del consueto, restando bensì a favore del fantino
vincitore tutte le mance. - Nel caso però che si verificassero, non ostante quanto
sopra, gl'intrighi e i concordati che si sono voluti evitare, i fantini che gli
avranno conclusi saranno puniti colla carcere per giorni quindici, colla perdita
della mercede, che sarà data allo spedale suddetto, e colla esclusione per anni
tre dal correre in piazza. I capitani delle Contrade, se avranno contribuito o direttamente,
o indirettamente nei detti concordati, saranno puniti colla multa di lire cento,
e per il corso di anni cinque saranno inabilitati a sostenere l'uffizio onorevole
di capitano. Incorrerà ancora nella detta multa di lire cento chiunque altro abbia
preso parte a simili concordati, anche come mediatore.
XIV - Le comparse, non esclusi i capitani, che non si porteranno
ai soliti posti loro destinati appena dato il segno del mortaletto, o sì vero, che
si partiranno dai posti medesimi prima che sia terminata la corsa, saranno puniti
sì nell'uno, come nell'altro caso con sei giorni d'arresto.
XV - Resta proibito a qualsivoglia individuo, di qualunque stato,
grado, e condizione egli sia, e tanto toscano che forestiero di dare, o far dare
impedimento ai cavalli destinati per la corsa sotto pena di dieci giorni di carcere,
e della refezione di tutti i danni che si potessero pretendere dalle Contrade, e
loro fantini. E più specialmente senza derogare alla generalità, viene proibito
sotto la suddetta pena di toccare i cavalli quando sono alla mossa, o nel tempo
della carriera, o di dare ajuto ai fantini caduti per rimontare a cavallo, senza
per altro proibire di dar loro soccorso per toglierli dai pericoli.
XVI - Il posto dei cavalli, e fantini delle respettive Contrade,
per stare alla mossa, sarà destinato per via di tratta da farsi nelle stanze del
Magistrato civico alla presenza degli Illustrissimi Signori Giudici delle mosse,
e loro Cancellieri, la qual tratta sarà pubblicata soltanto nel punto che i fantini
dovranno muoversi per presentarsi al canapo, e così dopo scaricato il primo mortaletto.
XVII - I fantini dovranno stare al canapo staccati, e divisi l'uno
dall'altro, ed al preciso posto che sarà loro toccato in sorte, nè potranno tenersi
nel primo giro prima di esser giunti alla fonte gaja. Saranno in oltre obbligati
di compire tre giri, nè potranno appositamente fermarsi, nè discendere da cavallo
per trattenere in qualunque modo, o percuotere i loro antagonisti. In tutto ciò
che ha rapporto alle mosse dovranno onninamente dipendere dagli ordini dei Signori
Giudici. Chiunque fra essi trasgredirà agli ordini espressi in questo articolo,
sarà punito con quindici giorni di carcere, e colla esclusione per anni cinque,
ed anche in perpetuo, secondo la gravità del caso, dal correre nelle carriere di
piazza.
XVIII - S'intenderà aver vinto il palio quella Contrada, il cui
cavallo, data che sia legittimamente la mossa, dopo la terza girata nella piazza,
sarà il primo nel corso a passare tutto il palco dei Signori Giudici dell'arrivo
al punto della banderuola, che per tale effetto si pone in faccia al palco medesimo,
e che quella Contrada, la quale avrà vinto il palio, debba mandano a prendere per
i suoi uffiziali dopo la dichiarazione dei Signori Giudici delle mosse e di quei
dell'arrivo essere stata buona mossa, e vinto legittimamente il palio.
XIX - Terminata che sarà la carriera ciascun fantino sarà in obbligo
di fermare il proprio cavallo, sotto la pena di dieci giorni di carcere, ad oggetto
che col continuare a correre non vengano a riportarne danno gli spettatori. A quest'effetto
sarà dato il segno del termine della carriera collo sparo di altro mortaletto o
due, dichiarando che simil segno di fermarsi sarà dato ancora nel caso che la mossa
non fosse legittima, acciò tutti i fantini possano fermarsi, e ritornare al canapo.
XX - I Signori Giudici dovranno render conto così al R. Governo,
come al Magistrato Comunitativo con un minuto rapporto di quanto avverrà in occasione
della corsa, ed il Tribunale procederà per tutte le trasgressioni che sopra in via
economica, tanto sui rapporti dei Deputaii alle mosse, e alle riprese, quanto a
querela del pubblico accusatore e delle parti lese.
XXI - Ogni altro ordine, e provvedimento non compreso nei presente
regolamento, e che le circostanze rendessero necessario sul fatto, dipende dagli
Illustrissimi Signori Giudici delle Mosse.
XXII - Ad oggetto poi di prevenire, per quanto è possibile, che
non seguano disgrazie ai fantini, e ai cavalli, resta avvertito il pubblico che
i cani, i quali si troveranno vaganti nella piazza il giorno delle prove, e corsa,
tanto avanti che dopo la consueta perlustrazione dei Reali cacciatori a cavallo,
saranno presi, e avvelenati.
XXIII - E per evitare gl'inconvenienti accaduti in addietro, è
proibito achiunque di salire sui ferri, e ferrate della facciata del Palazzo Pubblico
in tempo della dazione dei cavalli, delle prove, e del palio.
Il tutto in coerenza degli Ordini in materia, ed espressi nel Bando del 7 Maggio
1721, e determinazioni successive, rinnovate col venerato Rescritto del 28 Maggio
1841.