Articolo 28:
In occasione di una corsa straordinaria
potrà l'Amministrazione Municipale rinunziare alla ordinaria
contribuzione di cui all'Art. 13.
Le Contrade che non prendono parte alla corsa hanno
l'obbligo d'intervenire in corteo con la comparsa al completo
e per questo ricevono dall'amministrazione una corresponsione
di lire 30 se sarà presente il cavallo detto
di soprallasso con respettivo cavaliere, e di lire 20 se non
interviene tale rappresentanza.
Articolo 29:
La presentazione, la scelta e l'assgnazione
dei cavalli saranno effettuate nella mattina del terzo
giorno avanti quello del Palio per le Corse ordinarie del
2 Luglio e del 16 Agosto e per le Corse straordinarie
nel giorno stabilito dall'Autorità Comunale d'accordo
con i Capitani delle Contrade nell'adunanza in cui queste
saranno sorteggiate per quel palio straordinario.
Articolo 30:
All'ora indicata di detto giorno dovranno trovarsi nella Corte del Potestà il Rappresentante dell'Autorità Comunale assistito da un Segretario e dal Veterinario
Municipale; vi interverranno pure i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla Corsa o personalmente
o per mezzo dei loro rappresentanti, com'è prescritto all'articolo 13. Ai Capitani e ai loro rappresentanti sarà consegnata una tessera di riconoscimento per potere entrare liberamente nella Corte del Potestà e per potere
assistere a tutte le operazioni ed adunanze inerenti a questa parte dello spettacolo. La tessera potrà essere liberamente cambiata tra il Capitano di una Contrada o il suo Rappresentante quando questi sia stato in precedenza approvato come all'art. 13.
Articolo 31:
Ogni proprietario di uno o più cavalli
potrà presentarsi per farli partecipare alla scelta che ne
sarà fatta per il Palio. I cavalli presentati dovranno avere
morsO e briglia ordinaria, ma non sella e staffe e saranno
accompagnati o direttamente dal proprietario o da
persona di sua fiducia.
Per questa speciale operazione l'Autorità Comunale
rilascerà alla persone che sopra una tessera provvisoria
di riconoscimento.
Articolo 32:
Nessun'altra persona all'infuori dei
Rappresentanti dell'Autorità Comunale, del personale
municipale addetto a tale operazione, dei Capitani delle
Contrade partecipanti alla corsa, delle persone che accompagnano
i cavalli, e dei Fantini, potrà entrare o
trattenersi nella Corte del Podestà.
Nessun cavallo potrà esser presentato ed accompagnato
da più di una persona.
Articolo 33:
Ogni cavallo che verrà presentato sarà
da apposito incaricato del Municipio contrassegnato da
un numero d'ordine progressivo e sarà notato dal Segretario
in apposito elenco dove sarà descritto il cavallo
stesso coi suoi contrassegni speciali e sarà indicato pure
il nome del proprietario.
Articolo 34:
Riuniti tutti i cavalli che si saranno
presentati, se questi saranno in numero superiore a dieci,
si procederà alla loro scelta per mezzo di prova che consisterà nel far correre ciascun cavallo montato da fantino
per non meno di tre giri della pista partendo dalla
mossa data nel modo ordinario cioè con due canapi.
Articolo 35:
I cavalli correranno per la prova riuniti
in batterie che saranno formate dai Capitani delle Contrade
e composte di quel numero che sembrerà ad essi
più conveniente. Uno stesso cavallo potrà essere provato
anche più di una volta a richiesta dei Capitani delle
Contrade. I cavalli che verranno così provati non dovranno
portare alcun distintivo oltre il numero con cui sono
stati contrassegnati.
Articolo 36:
I cavalli da scegliersi per la Corsa dovranno
essere provati soltanto da Fantini che abbiano
preso parte ad un Palio.
Articolo 37:
I fantini correranno indossando un berretto
e un giubbino a due colori, bianco e nero, fornito
dal Municipio; useranno gli sproni e non potranno portare
frustino, nerbo o altro oggetto durante le corse di
prove.
I fantini stessi saranno assunti, assegnati ai singoli
cavalli e pagati dal Municipio con una mercede complessiva
di lire quaranta. Il Municipio stesso, ad esonerarsi
da ogni ulteriore responsabilità, provvederà all'assicurazione
dei fantini stessi contro gli infortuni.
Articolo 38:
I cavalli saranno presentati dai respettivi proprietari a tutto loro rischio e pericolo e il Municipio
si intenderà rilevato indenne da ogni e qualunque
responsabilità per quanto può accadere al cavallo per
effetto delle corse.
Il Municipio si intenderà rilevato assolutamente indenne
da ogni e qualunque responsabilità per tutto quanto
potrà accadere ai fantini durante le corse intendendosi
stabilito che i fantini effettueranno dette corse di loro
spontanea volontà e a tutto loro rischio e pericolo.
Articolo 39:
L'Ammninistrazione Municipale con apposito
manifesto da stare affisso nell'interno della Corte
del Potestà durante il periodo delle corse, curerà che
tanto i proprietari dei cavalli che i singoli fantini prendano
conoscenza del disposto dell'art. 38 e 50 del presente regolamento e che a maggior garanzia ne avverta
l'interessati verbalmente a mezzo dei suoi funzionari.
Articolo 40:
Quando il numero dei cavalli presentati
non arrivi a dieci, la Rappresentanza comunale avrà diritto
di far requisire pel momento dai vetturini patentati
quel numero di cavalli che mancherà per completare il
numero ordinario.
Articolo 41:
Per l'effettuazione delle prove si osserveranno
tutte le disposizioni emanate in proposito dalla
P. S. In caso di pioggia si potrà rimandare l'operazione
ad ora conveniente o anche sospenderla; ogni decisione
in proposito per questo o per qualsiasi altro motivo spetta
al Rappresentante dell'Autorità comunale.
Articolo 42:
Compiute le prove dei cavalli presentati,
ove questi siano in numero superiore a dieci, se ne procederà
alla scelta in legale e regolare adunanza che sarà
tenuta in una sala del Palazzo Comunale. Vi parteciperanno
i Capitani o loro rappresentanti che avranno essi
solo voto deliberativo, il Veterinario Comunale ed il Mossiere
con voto semplicemente consultivo e ne avrà la
Presidenza il Rappresentante del Municipio assistito dal
suo Segretario.
Articolo 43:
Aperta l'adunanza saranno discussi e
votati all'occorrenza i cavalli presentati e provati, a seconda
del loro numero d'ordine, e per eliminazione sarà
compilata una nota di dieci cavalli, cui sarà assegnato
un nuovo numero d'ordine progressivo dall'1 al 10 sempre
in relazione col numero d'ordine di presentazione.
Ogni controversia in proposito sarà decisa col voto dei
Capitani e il partito s'intenderà vinto a semplice maggioranza.
Quando un Capitano lo richieda la votazione
sarà fatta a voto segreto. Il Veterinario Municipale e il
Mossiere non avranno altra facoltà che di dare ai Capitani
schiarimenti ed osservazioni tecniche.
Articolo 44:
Avvenuta la scelta, i cavalli saranno
contrassegnati da un numero d'ordine loro applicato alla
testiera della briglia e dalla persona che li avrà presentati
saranno condotti a mano nel recinto assegnato dinanzi
al Palazzo Municipale; in detto recinto dovranno
trovarsi i dieci barbereschi delle Contrade partecipanti
alla Corsa, controdistinti, per essere riconosciuti, da una
rosetta dai colori della respettiva Contrada.
Articolo 45:
Nell'atrio del Palazzo Comunale si riuniranno i Capitani delle Contrade o i loro Rappresentanti
e il Rappresentante dell'Autorità Comunale col suo Segretario
per procedere all'assegnazione del cavallo a ciascuna
Contrada per mezzo della sorte. A tale effetto
saranno preparate due urne in una delle quali saranno
imborsate dieci tessere portanti il numero progressivo
dall'1 al 10 e nell'altra altrettante tessere portanti i
nomi delle dieci Contrade partecipanti alla Corsa. I numeri
progressivi si intenderanno corrispondere regolarmente a quelli con cui saranno stati contrassegnati i cavalli scelti per la Corsa.
Articolo 46:
Avvenuta regolarmente e palesemente
l'imborsazione delle tessere portanti i numeri e i nomi
delle Contrade nell'urna respettiva, il Rappresentante
dell'Autorità Comunale o la persona da Essa incaricata
procederà all'estrazione: sarà estratto prima un numero,
quindi il nome di una Contrada, fino a completo esaurimento dell'operazione. Palesato dal Rappresentante dell'Autorità Comunale il numero e il nome della Contrada,
si intenderà a questa regolarmente assegnato il cavallo
che porterà il numero respettivamente sorteggiato e il
Barberesco della Contrada ne prenderà consegna dal proprietario. Da quel momento il cavallo rimarrà in temporanea
proprietà della Contrada, che ne risponderà però
sempre al Comune.
Articolo 47:
Ogni incidente e ogni controversia possa
sorgere nelle operazioni relative alla scelta e assegnazione
dei cavalli sarà risoluta seduta stante dai Capitani e
dal Rappresentante dell'Autorità Comunale riuniti in
adunanza ove le decisioni saranno prese a semplice maggioranza.
Articolo 48:
Quando una Contrada non sia rappresentata
in alcun modo alla scelta e assegnazione dei cavalli,
l'operazione procederà ugualmente, qualunque sia
il numero delle Contrade legalmente rappresentate.
Articolo 49:
Le Contrade destinate a prender parte
alla corsa di un Palio proveranno soltanto nella Piazza
Vittorio Emanuele a ciò destinata, e nei giorni ed ore
stabiliti dall'Autorità Comunale, i loro cavalli nelle regolari
corse di prova, che faranno tutte insieme e in
comune.
Tuttavia potrà dall'Autorità Comunale in eccezionale
circostanza, essere concesso che qualche Contrada provi
il respettivo cavallo anche da solo nelle ore che saranno
dalla medesima stabilite.
Articolo 50:
Secondo la secolare tradizione i fantini
che prendono parte alle corse di prova ed al Palio, per
quanto scelti dalle singole Contrade, corrono a totale loro
rischio e pericolo, e non hanno diritto alcuno ad eventuali
indennità in caso d'infortunio.
Articolo 51:
Resta in facoltà dei Capitani delle Contrade
la scelta del loro fantino per le prove e per la
corsa del Palio. Ma nessun Capitano lo potrà definitivamente
fissare senza la preventiva approvazione dei Deputati
alla Corsa o del sig. Sindaco, al quale i Capitani
rimetteranno in scritto e con la loro firma la nomina
del fantino, subito dopo eseguita l'ultima prova.
Con la esibizione della fede di nascita dovrà all'occorrenza, giustificarsi, in caso di controversia, che il fantino
prescelto tanto per le prove che per il palio ha superata
l'età di anni diciotto.
Articolo 52:
Le Contrade parteciperanno alla corsa
con il cavallo che verrà loro assegnato in sorte dal Municipio.
Nessuna Contrada potrà pretendere l'assegnazione di
altro cavallo, qualora quello toccatole in sorte, anche per
cause indipendenti dalla responsabilità e custodia delle
Contrade, fosse morto o impedito di correre.
In questo caso mentre alla Contrada resta fermo l'obbligo
di presentarsi insieme alle altre con la propria comparsa,
perde il diritto di prender parte alla corsa, nè
può invocare a compenso uno speciale trattamento nelle
corse successive, importando ciò un'alterazione sostanziale
del consueto turno a tutto danno delle altre Contrade.
Articolo 53:
È severamente proibito che le Contrade
possano sostituire o cambiare il cavallo loro assegnato
per qualsiasi motivo; se ciò eventualmente avvenisse la
Contrada che se ne rendesse colpevole sarà esclusa per
dieci anni dalle corse ordinarie e straordinarie, salvo l'applicazione
delle pene sancite dal vigente codice penale.
Articolo 54:
La Contrada il cui cavallo fosse impedito
di correre deve darne avviso in tempo onde l'Autorità
Comunale a mezzo del proprio Sanitario Veterinario
possa riconoscere la legittimità dell'impedimento.
Nessuna Contrada può esonerarsi, salvo i casi di forza
maggiore, dall'inviare il proprio cavallo all'ora stabilita
per la prova, senza averne ricevuta regolare dispensa o
permesso d'esenzione. Trasgredendo incorrerà nella sospensione
dalla corsa del Palio.
Articolo 55:
Oltre il barberesco ed il fantino nessun'altra persona per conto di ciascuna Contrada potrà
avere ingresso nel cortile del Podestà dove i cavalìi occuperanno
il posto in relazione al numero che essi avevano
al momento della loro assegnazione alle Contrade.
Queste saranno rappresentate da una sola persona, che
sia essa o no il Capitano, dovrà presentare la speciale
tessera di riconoscimento preventivamente inviata dal Municipio a ciascuna Contrada ogni volta faccia ingresso
nel Cortile del Podestà.
Articolo 56:
Nelle corse di prova le Contrade dovranno
inviare il cavallo munito di briglia e pennacchiera
nel Cortile del Podestà in tempo opportuno, e
cioe almeno mezz'ora prima di quella indicata nei pubblici
manifesti dell'Autorità Comunale; il cavallo dovrà
essere accompagnato unicamente dal barberesco che dovrà
aver seco il costume del fantino.
Articolo 57:
I barbereschi, per condurre i loro cavalli
nel Cortile del Podestà dovranno entrare in Piazza
Vittorio Emanuele unicamente da via Rinaldini e percorrere
la discesa che da via S. Martino porta al Palazzo
Comunale per entrare direttamente nel Cortile anzidetto.
Articolo 58:
Le prove ed il palio sono corse con i
dieci cavalli nudi, provvisti soltanto delle briglie dei colori
della Contrada cui toccarono in sorte.
È proibito in modo assoluto che essi portino bende,
fasce, ginocchielli e quanto altro ne possa facilitare la
monta e la cavalcatura, è parimente vietato la fasciatura
delle gambe e la somministrazione di sostanze spiritose,
bagnarli con esse o applicar loro perette, sotto la responsabilità
diretta del Capitano della respettiva Contrada.
Ai cavalli potrà applicarsi la martingala a solo giudizio
richiesto al Veterinario Comunale, come pure è
fatta facoltà che i cavalli corrano sferrati.
Articolo 59:
I fantini nelle corse di prova dovranno
indossare berretto, giubbetto e calzoni dai colori della
Contrada che rappresentano.
Articolo 60:
La vincita di ciascuna corsa di prova,
eccettuata la prova generale, non porterà seco per la
Contrada vincitrice alcun privilegio o alcun premio, non
avendo tali corse altro scopo che quello di dare agio alle
Contrade di provare i loro cavalli per adattarli alla Corsa
del Palio.
Per la prova generale è stabilito un premio di lire
11,50 che sarà distribuito ai fantini che si presentano
alla rassegna la mattina del Palio nel modo che appresso:
L. 2,00 al Fantino della Contrada giunta prima alla
vincita; L. 1,50 alla seconda; L. 1,00 a tutte le altre.
Articolo 61:
Per ragioni di forza maggiore potranno
le corse di prova esser sospese secondo le disposizioni
prese volta per volta dall'Autorità Comunale, cui sola
spetterà decidere se convenga o no effettuare la Corsa
indicata.
Articolo 62:
I Fantini compiuto il giro della Piazza, e
sottoposti alla consueta visita, dovranno, col proprio cavallo,
al passo portarsi uniti al luogo della Mossa, la quale
sarà data secondo gli ordini che verranno impartiti.
Articolo 63:
Le Contrade tanto alle prove che al
Palio prenderanno posto nell'interno dei canapi secondo
l'ordine di chiamata stabilito dal sorteggio segreto effettuato
personalmente dal Sindaco o da un Assessore
appositamente incaricato. Gli agenti incaricati della chiama
al canapo saranno provvisti di almeno tre sorteggi
suggellati per l'eventualità di dover ripetere più di una
volta la mossa o l'ingresso al canapo.
Nel giorno del palio l'ordine d'ingresso al canapo
sarà trasmesso ai capitani presenti nel palco dei giudici,
all'ultimo momento e cioè quando il gruppo dei fantini
si trovi già difronte al luogo della mossa a mezzo di
piego suggellato.
Articolo 64:
I fantini non potranno tenersi fra loro,
l'uno sporgere la spalla o il braccio sul petto dell'altro
per costituirgli impedimento, ne possono percuotersi col
nerbo (tendine di bue) fino a che data la mossa non
avranno raggiunto il segnale di vincita. È loro vietato
pure di collocare i propri cavalli in modo da impedire o
ritardare la partenza ai compagni. I fantini dovranno
tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro e nell'ordine
col quale verranno chiamati essendo vietato in modo
assoluto cambiare di posto e soffermarsi durante la corsa
per molestare gli altri. I contravventori saranno passivi
della sospensione temporanea o della espulsione in perpetuo
dalle corse e delle disposizioni del vigente codice
penale.
Articolo 65:
È obbligo di tutti i fantini di far compiere
i tre giri ai respettivi cavalli. Ed è specialmente
vietato di discenderne all'atto della mossa o calare dal
canapo per tentare la vittoria col cavallo sciolto.
Articolo 66:
Ai fantini caduti da cavallo non potrà
essere prestato aiuto per risalirvi, senza per altro intendere
che sia inibito di porgere loro soccorso per togliersi
dai pericoli.
Articolo 67:
I fantini caduti che potessero prontamente
riporsi in sella e continuare la corsa non perdono
alcuno dei diritti che loro si competono nella corsa stessa,
purchè apparisca chiaro che la caduta fu fortuita e non
simulata all'oggetto di perdere tempo onde danneggiare,
percuotere o fermare qualche compagno; se così fosse
essi saranno immediatamente arrestati dagli agenti della
pubblica forza e trattenuti fino al termine della corsa
salvo sempre ulteriori provvedimenti a loro carico.
Articolo 68:
Quando per deficenza di velocità del Cavallo
toccato in sorte avvenisse che una Contrada fosse
reggiunta dalle altre, la prima si considera come fuori
giostra e dovrà astenersi di arrecare in qualsiasi modo impedimento
o molestia alle altre Contrade. Contravvenendo
sarà passiva della sospensione temporanea o perpetua.
Articolo 69:
Per quanto sia obbligo d'ogni fantino
di far compiere al proprio cavallo i tre giri regolamentari
della piazza, terminata la corsa ed udito il relativo
segnale dato a mezzo dello sparo del mortaretto, avrà
l'obbligo assoluto di arrestare il proprio cavallo in qualunque punto
della piazza si trovi, affinchè correndo non
ponga in pericolo la sicurezza personale degli spettatori.
Articolo 70:
È proibito ai Capitani di rimanere nella
pista e presso il luogo del canapo, per intendersi, impartire
ordini o dare disposizioni al proprio fantino. I fantini
giunti al luogo della mossa dipendono esclusivamente
dal Mossiere e dai signori Deputati.
Il Mossiere è il solo giudice inappellabile della legittimità
della mossa.
Il giudizio inappellabile della vincita è dato dalla commissione
incaricata che ha posto sul palco dei giudici.
Articolo 71:
Una Bandiera bianca inalzata nel Palco
dei Giudici ed un rullo di tamburo daranno i segnali della
Mossa, senza di che questa non sarà legittima se anche
per qualsiasi circostanza venissero abbassati i canapi od
il nastro. In tal caso l'inalzamento di una Bandiera verde
nel Palco suddetto e lo scoppio di un mortaretto daranno
immediatamente il segnale che la Mossa non fu valida.
I fantini dovranno allora fermare tosto i cavalli, ricondurli
al passo nella Corte del Palazzo Pubblico, ed ivi
attendere l'ordine di tornare nel modo sopra indicato al
luogo della Mossa.
Articolo 72:
Avrà vinto il Palio o la Prova quella
Contrada, il cui cavallo, data legittimamente la Mossa
dopo il terzo giro della Piazza sarà primo nel corso a
giungere alla banderuola posta dinanzi al Palco dei Giudici;
e ciò ancorchè il Fantino, durante la Corsa fosse
caduto; salvo sempre il disposto su tal proposito della
Ordinanza della R. Prefettura.
Il Palio sarà consegnato agli Ufficiali della Contrada
vincitrice, tostochè i Giudici della Mossa e quelli della
Vincita, abbiano respettivamente dichiarato buona la prima e
legittima la seconda.
Articolo 73:
Dato il caso che sorgessero contestazioni
vivaci fra i capitani ed i signori giudici della vincita sul
palco dei giudici ove gli uni e gli altri hanno posto, la
forza pubblica potrà intervenirvi per sola richiesta dei
signori giudici della vincita e non altrimenti.
Articolo 74:
È proibito qualunque partito o accordo
diretto a far vincere il palio ad una piuttosto che ad
un'altra Contrada.
Articolo 75:
Ogni Contrada per essere ammessa alla
Comparsa che precede la corsa, dovrà avere i propri rappresentanti
ed il fantino vestiti con il costume della respettiva
Contrada e con quella distribuzione di colori che
risulta approvata dai campioni esistenti negli uffici del
Comune.
Articolo 76:
La nota delle persone prescelte da ciascun Capitano a figurare
come Comparse, dovrà prodursi
all' ufficio Comunale, almeno la mattina dell'ultima prova,
perché sia approvata.
In caso di mancata approvazione in tutto o in parte
il Capitano si darà cura per l'immediata sostituzione
dandone avviso all'ufficio Municipale competente.
Le Comparse il giorno della corsa, debbono prendere
il posto a loro destinato appena dato il segnale del mortaretto
e rimanervi fino a termine dello spettacolo.
Articolo 77:
Ogni Contrada nell'andare in Piazza con
la propria comparsa dovrà condurre seco il proprio fantino,
debitamente approvato dall'Autorità Comunale, montato
su diverso cavallo da quello della Corsa, bardato
della sola briglia e gualdrappa; parimente dovrà condurre
il cavallo da corsa, o barbero, affidato al barberesco;
così tutti uniti dovranno compiere il giro della Piazza.
Articolo 78:
È severamente vietato che i fantini si
facciano rappresentare da altri in Comparsa durante il
giro della piazza contemplato nel precedente articolo, contravvenendo
incorreranno nella sospensione. E nessuna
Contrada potrà esimersi da condurre nel ridetto giro il
cavallo da corsa sotto qualsiasi pretesto.
In casi eccezionali è rimesso ogni giudizio all'assennato
arbitro dei sigg. Deputati i quali ordineranno il trasferimento
nella corte del Potestà, del cavallo che dasse
luogo ad inconvenienti.
Articolo 79:
Ogni altro ordine e provvedimento non
compreso nel presente regolamento e che si rendesse necessario
sul fatto, potrà essere preso dai Deputati alla
corsa insieme ai Giudici della Mossa e della vincita, i
quali riferiranno con speciale rapporto al Prefetto ed al
Sindaco di quanto sarà avvenuto durante lo spettacolo.