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Regolamento del Palio del 1906

Regolamento
per l'esecuzione delle tradizionali corse del Palio
nella Piazza del Campo
(oggi Piazza Vittorio Emanuele)


Approvato all'adunanza di Giunta del dì 18 Ottobre 1906.


CAPITOLO I
Disposizioni fondamentali

 

Articolo 1:

Le date ordinarie del palio in ciascun anno sono il 2 Luglio ed il 16 Agosto. Per i palii straordinari le date saranno stabilite dall'Autorità Municipale colle norme di cui all'art. 5.

È in facoltà della Civica Rappresentanza, di concerto con le Contrade, di anticipare o posticipare di qualche giorno tali ricorrenze quando ragioni di pubblico interesse ne suggeriscano le opportunità.


Articolo 2:

Nel caso in cui la data di un palio straordinario fosse assai prossima a quella di uno degli ordinarî, la Rappresenta Municipale potrà stabilire che si ritenga come ordinario il palio straordinario; ciò però in via eccezionale e di pieno accordo con i Priori delle Contrade che prendono parte a quella corsa e che a tale scopo dovranno essere convocati in adunanza.


Articolo 3:

In ogni caso che si tratti di Palio ordinario o straordinario, la direzione e soprintendenza della festa spetterà esclusivamente alla Rappresentanza Municipale. La Rappresentanza Municipale potrà nominare speciali delegati per la sorveglianza e regolare esecuzione della festa.


Articolo 4:

Ad ogni corsa ordinaria prenderanno parte dieci delle diciassette Contrade. La formazione del detto numero sarà fatta come si è praticato in passato e cioè di quelle sette a cui spetta il diritto per non aver partecipato alla corsa corrispondente dell'anno precedente e di tre da estrarsi a sorte fra le dieci che parteciparono alla medesima.


Articolo 5:

I palî straordinari possono essere corsi per iniziativa dell'Autorità Municipale o per richiesta di enti morali o comitati, indirizzate sempre alla ridetta Municipale Autorità. Questa convocherà i Priori delle Contrade che rimarranno libere nelle loro decisioni. In questo caso non essendo per parte delle Contrade obbligatorietà d'intervento, l'Autorità Comunale potrà dar corso alla progettata festa con le Contrade aderenti purchè non in numero minore di dieci.


Articolo 6:

L'adesione ad una festa di Palio straordinario o dichiarato tale dall'Autorità Municipale, non pregiudica nessuna delle contrade aderenti nei loro diritti acquisiti per la partecipazione alle Corse ordinarie.


CAPITOLO II
Dei rapporti delle Contrade verso il Comune

 

Articolo 7:

Le Contrade essendo Enti autonomi non hanno alcuna dipendenza dalla Autorità Comunale, la quale come suprema autorità cittadina esercita su di esse solo una certa superiorità morale.

Ma nella ricorrenza delle Corse del Palio le Contrade aderenti dipendono intieramente dalle prescrizioni Municipali in tutto ciò che si riferisce alle operazioni preparatorie delle corse, alla regolare disposizione ed alla decenza di simili spettacoli.

Contravvenendo potranno le Contrade essere passive di punizioni consistenti nella esclusione dalle corse per un periodo di tempo compreso fra uno e tre anni.


Articolo 8:

Il Comune in tutti quei rapporti che riguardano collettivamente le Contrade potrà corrispondere con esse a mezzo del loro Magistrato.


Articolo 9:

Ogni anno e non più talrdi del mese di Maggio ciascuna Contrada, con lettera ufficiale parteciperà al Municipio la formazione della propria Sedia o Consiglio Direttivo, specificando i nomi delle persone aventi carica in esso compreso il Capitano. Lo scopo di questa partecipazione è quello di porre l'Amministrazione in grado di conoscere la legittima rappresentanza delle singole Contrade, e della approvazione della persona che riveste in esse la qualità di Capitano.

A questo proposito l'Autorità Municipale quando non intenda approvare il soggetto proposto, ne darà comunicazione, scritta senza motivazioni, alla Contrada interessata la quale senz'altro dovrà sostituirlo e domandarne di nuovo l'approvazione all'autorità Comunale medesima.

Quando la disapprovazione cadesse su due soggetti di seguito la Contrada sospenderà, per quella corsa, l'elezione del Capitano le cui mansioni passeranno al Priore o ad un rappresentante legale di esso.


Articolo 10:

Sarà cura di ogni Contrada di informare l'Autorità Comunale, per scritto, se intende o no di prender parte alle due corse ordinarie dell'anno, ed è in loro piena facoltà di astenersi dall'esperimento della sorte e di rinunciare al diritto acquisito di correre, anche per un numero indeterminato di corse, solo rendendone per tempo avvertita l'Autorità Comunale onde possa provvedere altrimenti.


Articolo 11:

La Rappresentanza Comunale convocherà i Capitani direttamente nel caso delle Corse ordinarie del Palio del Luglio e dell'Agosto per tutte le funzioni che vi si riferiscono. Interrogherà invece i Priori sulle proposte di corse straordinarie o per ragioni che esorbitino dalle norme ordinarie delle corse.

All'occorrenza potranno essere simultaneamente convocati i Priori e i Capitani.


Articolo 12:

Di regola tanto i Priori che i Capitani eserciteranno il loro ufficio personalmente e però saranno obbligati ad intervenire di persona a tutte le funzioni, onoranze, operazioni e quanto altro si riferisce alla loro carica. Eccezionalmente i Priori potranno essere rappresentati dal Vicario della Contrada o da un membro del Seggio risultante dalla comunicazione ufficiale della formazione del medesimo, di cui all'art. 9.


Articolo 13:

Alle operazioni di estrazione delle Contrade, tratta e assegnazione dei cavalli e presentazione del fantino, dovranno intervenire i Capitani personalmente, o, quando funzioni il Seggio, un delegato di questo.

In caso di impedimento od assenza del Capitano, sarà ammessa a prender parte alle operazioni suddette la persona munita di regolare delega speciale scritta, del Capitano o del Priore.

Nei 10 posti che l' Autorità municipale mette, nel palco dei Giudici, a disposizione dei Capitani titolari, non potranno essere ammessi, in loro assenza, che i respettivi Priori o Vicari. Le disposizioni di quest'ultimo paragrafo saranno osservate in ogni altro rapporto tra Contrade e Comune.

CAPITOLO III
Dello spettacolo del Palio e sua preparazione

 

Articolo 14:

Ogni volta che si corra un Palio sì ordinario che straordinario ne sarà dato avviso al Pubblico unicamente dall'Autorità Comunale. La Direzione dello spettacolo da eseguirsi sarà di diritto devoluto al sig. Sindaco od all'Assessore appositamente incaricato.


Articolo 15:

Le Contrade che prendono parte alla corsa depositeranno presso il Cassiere del Comune, almeno un giorno avanti l'assegnazione dei cavalli, Lire Quaranta: metà delle quali per le vetture dovute al padrone del cavallo, e metà per mercede al fantino.

La Contrada vincitrice dovrà inoltre corrispondere al padrone del cavallo «Lire Cinque» per la vettura del giorno successivo alla corsa, destinato per il consueto giro della città.


Articolo 16:

Dopo avere formalmente aderito ad una corsa di un Palio sì ordinario che straordinario nessuna Contrada avrà facoltà di ritirarsi da prender parte alla Corsa o cedere ad altra Contrada il proprio turno.


Articolo 17:

Per effettuare il sorteggio delle Contrade da aggiungersi a quelle che hanno diritto di correre un Palio ordinario, l'Autorità Comunale, non meno di venti giorni prima della data del Palio, convocherà in una sala del Palazzo Municipale i Capitani delle Contrade, i quali ivi interverranno personalmente o potranno farsi rappresentare come all'art. 13, rimanendo proibito a chiunque di assistere all'adunanza sotto pena di nullità. La adunanza sarà legale qualunque sia il numero delle Contrade rappresentate. L'adunanza sarà presieduta dal Sindaco.


Articolo 18:

Aperta l'adunanza e verificato che ogni contrada è legittimamente rappresentata il Presidente collocherà entro apposita urna i nomi di tutte le Contrade scritti in tessere che saranno chiuse nelle loro custodie dal Presidente e quindi questi estrarrà successivamente i nomi di tante Contrade quante ne dovranno essere estratte col sorteggio, i rappresentanti di queste si recheranno al banco della Presidenza per unirsi al Rappresentante dell'Autorità Comunale nel compiere il sorteggio: se una Contrada sorteggiata non è rappresentata al momento del sorteggio, essa sarà rappresentata di diritto dal Presidente, ma intervenendo in tempo conveniente il suo Rappresentante, questi eserciterà le attribuzioni che gli spetteranno.


Articolo 19:

Il Presidente ed i Rappresentanti delle Contrade già sorteggiate prenderanno cognizione delle dieci Contrade tra le quali dovrà essere effettuato il sorteggio e il Presidente ne chiudera i nomi nelle rispettive custodie ponendoli in una seconda urna in modo a tutti palese. Avvenuta l'imborsazione il Rappresentante della Contrada già designata dalla sorte nella prima estrazione, o il Presidente ove il Rappresentante sia assente, estrarrà un nome di una Contrada, rimettendo la custodia chiusa al Presidente, che ne pubblicherà il nome mostrando palesemente la tessera estratta; successivamente e colle stesse modalità il Rappresentante della seconda Contrada già designata dalla sorte procederà all'estrazione di una seconda Contrada che sarà pubblicata nello stesso modo dal Presidente e così di seguito finchè non saranno estratte tante Contrade da completare il numero di dieci necessario per il Palio da effettuarsi.


Articolo 20:

Formato così il numero regolare delle dieci Contrade che dovranno correre quel dato Palio, il Presidente seguiterà ad estrarre le tessere rimaste nell'urna, pubblicando il nome di ciascuna Contrada mano mano che sarà sorteggiata, dette Contrade acquisteranno il diritto di prender parte al Palio corrispondente dell'anno immediatamente successivo.


Articolo 21:

L'ordine con cui le Contrade esciranno dall'urna servirà per indicare respettivamente l'ordine che dovranno tenere le Comparse delle Contrade nel giro della piazza prima della corsa del Palio dell'anno in corso o dell'anno successivo e non potrà in alcun modo essere cambiato per qualsiasi motivo.


Articolo 22:

Trattandosi di un Palio straordinario, dopochè i Priori ne avranno stabilita la massima coll'Autorità Comunale, questa convocherà i Capitani delle Contrade che avranno dichiarato di partecipare a quel Palio straordinario e procederà al sorteggio di tutte e dieci le Contrade che dovranno prender parte alla Corsa. Il Presidente collocherà nell'urna soltanto i nomi delle Contrade che avranno dichiarato di partecipare a quel Palio, colle forme consuete, e quindi estrarrà egli per il primo il nome di una Contrada, il Rappresentante di questa ne estrarrà un'altra e via di seguito fino a completa estrazione di tutte le Contrade occorrenti, il Presidente si sostituirà ai Rappresentanti che resulteranno assenti: l'ordine del sorteggio servirà di norma per il giro delle Comparse. Se a questo giro dovranno partecipare per invito dell'Autorità Comunale tutte le Contrade e però anche quelle che si saranno rifiutate di correre, queste nel giro delle comparse occuperanno gli ultimi posti e saranno disposte per ordine alfabetico. A tale adunanza non potranno assistere i Rappresentanti di quelle Contrade che avranno rifiutato di prender parte alla Corsa.


Articolo 23:

Esaurite tutte queste formalità sia per un palio ordinario o straordinario rimarranno convocati in regolare adunanza i Capitani delle Contrade partecipanti al Palio per ricevere dall'Autorità Comunale partecipazione di quanto essa crederà opportuno rendere noto e per la proposta del Mossiere.


Articolo 24:

La nomina del Mossiere spetta all'Autorità Comunale coll'approvare o rifiutare il soggetto o i soggetti proposti dai Capitani con regolare nomina e votazione segreta. Ove i Capitani non intendano fare alcuna proposta, l'Autorità Comunale nominerà essa d'ufficio il Mossiere.


Articolo 25:

In questa adunanza tutti i rappresentanti delle Contrade avranno diritto di fare osservazioni, raccomandazione d'indole generale pel Palio in genere sia particolarmente sia per quella data Corsa, per la quale è stata convocata l'adunanza. Se qualcuna vorrà prender la parola per questioni d'indole generale dovrà farlo prima del sorteggio, se per questioni riguardanti quella data Corsa non potrà esser fatto che dopo il sorteggio dai Capitani delle Contrade partecipanti a quella data Corsa quando rimarrano convocati da soli. Le raccomandazioni potranno essere regolarmente discusse e votate.


Articolo 26:

Di tutto quanto sarà stato fatto in questa adunanza, sarà redatto immediatamente formale e regolare verbale da un Segretario, che sarà un Impiegato Comunale, e che assisterà il Presidente in ogni atto e funzione da compiersi. Il verbale sarà letto ed approvato seduta stante.


Articolo 27:

Ogni incidente che possa sorgere sara risolto seduta stante con discussioni e votazioni in cui i partiti si intenderanno uniti a semplice maggioranza. Per la disciplina dell'adunanza, il Presidente come rappresentante dell'Autorità Comunale avrà pieni poteri; potrà espellere dall'Adunanza chi vi provocasse disordini e potrà per la tutela dell'ordine anche sciogliere la seduta.


CAPITOLO IV
Della esecuzione dello spettacolo del Palio

 

Articolo 28:

In occasione di una corsa straordinaria potrà l'Amministrazione Municipale rinunziare alla ordinaria contribuzione di cui all'Art. 13.

Le Contrade che non prendono parte alla corsa hanno l'obbligo d'intervenire in corteo con la comparsa al completo e per questo ricevono dall'amministrazione una corresponsione di lire 30 se sarà presente il cavallo detto di soprallasso con respettivo cavaliere, e di lire 20 se non interviene tale rappresentanza.


Articolo 29:

La presentazione, la scelta e l'assgnazione dei cavalli saranno effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio per le Corse ordinarie del 2 Luglio e del 16 Agosto e per le Corse straordinarie nel giorno stabilito dall'Autorità Comunale d'accordo con i Capitani delle Contrade nell'adunanza in cui queste saranno sorteggiate per quel palio straordinario.


Articolo 30:

All'ora indicata di detto giorno dovranno trovarsi nella Corte del Potestà il Rappresentante dell'Autorità Comunale assistito da un Segretario e dal Veterinario Municipale; vi interverranno pure i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla Corsa o personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti, com'è prescritto all'articolo 13. Ai Capitani e ai loro rappresentanti sarà consegnata una tessera di riconoscimento per potere entrare liberamente nella Corte del Potestà e per potere assistere a tutte le operazioni ed adunanze inerenti a questa parte dello spettacolo. La tessera potrà essere liberamente cambiata tra il Capitano di una Contrada o il suo Rappresentante quando questi sia stato in precedenza approvato come all'art. 13.


Articolo 31:

Ogni proprietario di uno o più cavalli potrà presentarsi per farli partecipare alla scelta che ne sarà fatta per il Palio. I cavalli presentati dovranno avere morsO e briglia ordinaria, ma non sella e staffe e saranno accompagnati o direttamente dal proprietario o da persona di sua fiducia.

Per questa speciale operazione l'Autorità Comunale rilascerà alla persone che sopra una tessera provvisoria di riconoscimento.


Articolo 32:

Nessun'altra persona all'infuori dei Rappresentanti dell'Autorità Comunale, del personale municipale addetto a tale operazione, dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, delle persone che accompagnano i cavalli, e dei Fantini, potrà entrare o trattenersi nella Corte del Podestà.

Nessun cavallo potrà esser presentato ed accompagnato da più di una persona.


Articolo 33:

Ogni cavallo che verrà presentato sarà da apposito incaricato del Municipio contrassegnato da un numero d'ordine progressivo e sarà notato dal Segretario in apposito elenco dove sarà descritto il cavallo stesso coi suoi contrassegni speciali e sarà indicato pure il nome del proprietario.


Articolo 34:

Riuniti tutti i cavalli che si saranno presentati, se questi saranno in numero superiore a dieci, si procederà alla loro scelta per mezzo di prova che consisterà nel far correre ciascun cavallo montato da fantino per non meno di tre giri della pista partendo dalla mossa data nel modo ordinario cioè con due canapi.


Articolo 35:

I cavalli correranno per la prova riuniti in batterie che saranno formate dai Capitani delle Contrade e composte di quel numero che sembrerà ad essi più conveniente. Uno stesso cavallo potrà essere provato anche più di una volta a richiesta dei Capitani delle Contrade. I cavalli che verranno così provati non dovranno portare alcun distintivo oltre il numero con cui sono stati contrassegnati.


Articolo 36:

I cavalli da scegliersi per la Corsa dovranno essere provati soltanto da Fantini che abbiano preso parte ad un Palio.


Articolo 37:

I fantini correranno indossando un berretto e un giubbino a due colori, bianco e nero, fornito dal Municipio; useranno gli sproni e non potranno portare frustino, nerbo o altro oggetto durante le corse di prove. I fantini stessi saranno assunti, assegnati ai singoli cavalli e pagati dal Municipio con una mercede complessiva di lire quaranta. Il Municipio stesso, ad esonerarsi da ogni ulteriore responsabilità, provvederà all'assicurazione dei fantini stessi contro gli infortuni.


Articolo 38:

I cavalli saranno presentati dai respettivi proprietari a tutto loro rischio e pericolo e il Municipio si intenderà rilevato indenne da ogni e qualunque responsabilità per quanto può accadere al cavallo per effetto delle corse. Il Municipio si intenderà rilevato assolutamente indenne da ogni e qualunque responsabilità per tutto quanto potrà accadere ai fantini durante le corse intendendosi stabilito che i fantini effettueranno dette corse di loro spontanea volontà e a tutto loro rischio e pericolo.


Articolo 39:

L'Ammninistrazione Municipale con apposito manifesto da stare affisso nell'interno della Corte del Potestà durante il periodo delle corse, curerà che tanto i proprietari dei cavalli che i singoli fantini prendano conoscenza del disposto dell'art. 38 e 50 del presente regolamento e che a maggior garanzia ne avverta l'interessati verbalmente a mezzo dei suoi funzionari.


Articolo 40:

Quando il numero dei cavalli presentati non arrivi a dieci, la Rappresentanza comunale avrà diritto di far requisire pel momento dai vetturini patentati quel numero di cavalli che mancherà per completare il numero ordinario.


Articolo 41:

Per l'effettuazione delle prove si osserveranno tutte le disposizioni emanate in proposito dalla P. S. In caso di pioggia si potrà rimandare l'operazione ad ora conveniente o anche sospenderla; ogni decisione in proposito per questo o per qualsiasi altro motivo spetta al Rappresentante dell'Autorità comunale.


Articolo 42:

Compiute le prove dei cavalli presentati, ove questi siano in numero superiore a dieci, se ne procederà alla scelta in legale e regolare adunanza che sarà tenuta in una sala del Palazzo Comunale. Vi parteciperanno i Capitani o loro rappresentanti che avranno essi solo voto deliberativo, il Veterinario Comunale ed il Mossiere con voto semplicemente consultivo e ne avrà la Presidenza il Rappresentante del Municipio assistito dal suo Segretario.


Articolo 43:

Aperta l'adunanza saranno discussi e votati all'occorrenza i cavalli presentati e provati, a seconda del loro numero d'ordine, e per eliminazione sarà compilata una nota di dieci cavalli, cui sarà assegnato un nuovo numero d'ordine progressivo dall'1 al 10 sempre in relazione col numero d'ordine di presentazione. Ogni controversia in proposito sarà decisa col voto dei Capitani e il partito s'intenderà vinto a semplice maggioranza. Quando un Capitano lo richieda la votazione sarà fatta a voto segreto. Il Veterinario Municipale e il Mossiere non avranno altra facoltà che di dare ai Capitani schiarimenti ed osservazioni tecniche.


Articolo 44:

Avvenuta la scelta, i cavalli saranno contrassegnati da un numero d'ordine loro applicato alla testiera della briglia e dalla persona che li avrà presentati saranno condotti a mano nel recinto assegnato dinanzi al Palazzo Municipale; in detto recinto dovranno trovarsi i dieci barbereschi delle Contrade partecipanti alla Corsa, controdistinti, per essere riconosciuti, da una rosetta dai colori della respettiva Contrada.


Articolo 45:

Nell'atrio del Palazzo Comunale si riuniranno i Capitani delle Contrade o i loro Rappresentanti e il Rappresentante dell'Autorità Comunale col suo Segretario per procedere all'assegnazione del cavallo a ciascuna Contrada per mezzo della sorte. A tale effetto saranno preparate due urne in una delle quali saranno imborsate dieci tessere portanti il numero progressivo dall'1 al 10 e nell'altra altrettante tessere portanti i nomi delle dieci Contrade partecipanti alla Corsa. I numeri progressivi si intenderanno corrispondere regolarmente a quelli con cui saranno stati contrassegnati i cavalli scelti per la Corsa.


Articolo 46:

Avvenuta regolarmente e palesemente l'imborsazione delle tessere portanti i numeri e i nomi delle Contrade nell'urna respettiva, il Rappresentante dell'Autorità Comunale o la persona da Essa incaricata procederà all'estrazione: sarà estratto prima un numero, quindi il nome di una Contrada, fino a completo esaurimento dell'operazione. Palesato dal Rappresentante dell'Autorità Comunale il numero e il nome della Contrada, si intenderà a questa regolarmente assegnato il cavallo che porterà il numero respettivamente sorteggiato e il Barberesco della Contrada ne prenderà consegna dal proprietario. Da quel momento il cavallo rimarrà in temporanea proprietà della Contrada, che ne risponderà però sempre al Comune.


Articolo 47:

Ogni incidente e ogni controversia possa sorgere nelle operazioni relative alla scelta e assegnazione dei cavalli sarà risoluta seduta stante dai Capitani e dal Rappresentante dell'Autorità Comunale riuniti in adunanza ove le decisioni saranno prese a semplice maggioranza.


Articolo 48:

Quando una Contrada non sia rappresentata in alcun modo alla scelta e assegnazione dei cavalli, l'operazione procederà ugualmente, qualunque sia il numero delle Contrade legalmente rappresentate.


Articolo 49:

Le Contrade destinate a prender parte alla corsa di un Palio proveranno soltanto nella Piazza Vittorio Emanuele a ciò destinata, e nei giorni ed ore stabiliti dall'Autorità Comunale, i loro cavalli nelle regolari corse di prova, che faranno tutte insieme e in comune.

Tuttavia potrà dall'Autorità Comunale in eccezionale circostanza, essere concesso che qualche Contrada provi il respettivo cavallo anche da solo nelle ore che saranno dalla medesima stabilite.


Articolo 50:

Secondo la secolare tradizione i fantini che prendono parte alle corse di prova ed al Palio, per quanto scelti dalle singole Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo, e non hanno diritto alcuno ad eventuali indennità in caso d'infortunio.


Articolo 51:

Resta in facoltà dei Capitani delle Contrade la scelta del loro fantino per le prove e per la corsa del Palio. Ma nessun Capitano lo potrà definitivamente fissare senza la preventiva approvazione dei Deputati alla Corsa o del sig. Sindaco, al quale i Capitani rimetteranno in scritto e con la loro firma la nomina del fantino, subito dopo eseguita l'ultima prova.

Con la esibizione della fede di nascita dovrà all'occorrenza, giustificarsi, in caso di controversia, che il fantino prescelto tanto per le prove che per il palio ha superata l'età di anni diciotto.


Articolo 52:

Le Contrade parteciperanno alla corsa con il cavallo che verrà loro assegnato in sorte dal Municipio.

Nessuna Contrada potrà pretendere l'assegnazione di altro cavallo, qualora quello toccatole in sorte, anche per cause indipendenti dalla responsabilità e custodia delle Contrade, fosse morto o impedito di correre.

In questo caso mentre alla Contrada resta fermo l'obbligo di presentarsi insieme alle altre con la propria comparsa, perde il diritto di prender parte alla corsa, nè può invocare a compenso uno speciale trattamento nelle corse successive, importando ciò un'alterazione sostanziale del consueto turno a tutto danno delle altre Contrade.


Articolo 53:

È severamente proibito che le Contrade possano sostituire o cambiare il cavallo loro assegnato per qualsiasi motivo; se ciò eventualmente avvenisse la Contrada che se ne rendesse colpevole sarà esclusa per dieci anni dalle corse ordinarie e straordinarie, salvo l'applicazione delle pene sancite dal vigente codice penale.


Articolo 54:

La Contrada il cui cavallo fosse impedito di correre deve darne avviso in tempo onde l'Autorità Comunale a mezzo del proprio Sanitario Veterinario possa riconoscere la legittimità dell'impedimento.

Nessuna Contrada può esonerarsi, salvo i casi di forza maggiore, dall'inviare il proprio cavallo all'ora stabilita per la prova, senza averne ricevuta regolare dispensa o permesso d'esenzione. Trasgredendo incorrerà nella sospensione dalla corsa del Palio.


Articolo 55:

Oltre il barberesco ed il fantino nessun'altra persona per conto di ciascuna Contrada potrà avere ingresso nel cortile del Podestà dove i cavalìi occuperanno il posto in relazione al numero che essi avevano al momento della loro assegnazione alle Contrade. Queste saranno rappresentate da una sola persona, che sia essa o no il Capitano, dovrà presentare la speciale tessera di riconoscimento preventivamente inviata dal Municipio a ciascuna Contrada ogni volta faccia ingresso nel Cortile del Podestà.


Articolo 56:

Nelle corse di prova le Contrade dovranno inviare il cavallo munito di briglia e pennacchiera nel Cortile del Podestà in tempo opportuno, e cioe almeno mezz'ora prima di quella indicata nei pubblici manifesti dell'Autorità Comunale; il cavallo dovrà essere accompagnato unicamente dal barberesco che dovrà aver seco il costume del fantino.


Articolo 57:

I barbereschi, per condurre i loro cavalli nel Cortile del Podestà dovranno entrare in Piazza Vittorio Emanuele unicamente da via Rinaldini e percorrere la discesa che da via S. Martino porta al Palazzo Comunale per entrare direttamente nel Cortile anzidetto.


Articolo 58:

Le prove ed il palio sono corse con i dieci cavalli nudi, provvisti soltanto delle briglie dei colori della Contrada cui toccarono in sorte.

È proibito in modo assoluto che essi portino bende, fasce, ginocchielli e quanto altro ne possa facilitare la monta e la cavalcatura, è parimente vietato la fasciatura delle gambe e la somministrazione di sostanze spiritose, bagnarli con esse o applicar loro perette, sotto la responsabilità diretta del Capitano della respettiva Contrada.

Ai cavalli potrà applicarsi la martingala a solo giudizio richiesto al Veterinario Comunale, come pure è fatta facoltà che i cavalli corrano sferrati.


Articolo 59:

I fantini nelle corse di prova dovranno indossare berretto, giubbetto e calzoni dai colori della Contrada che rappresentano.


Articolo 60:

La vincita di ciascuna corsa di prova, eccettuata la prova generale, non porterà seco per la Contrada vincitrice alcun privilegio o alcun premio, non avendo tali corse altro scopo che quello di dare agio alle Contrade di provare i loro cavalli per adattarli alla Corsa del Palio.

Per la prova generale è stabilito un premio di lire 11,50 che sarà distribuito ai fantini che si presentano alla rassegna la mattina del Palio nel modo che appresso:
L. 2,00 al Fantino della Contrada giunta prima alla vincita; L. 1,50 alla seconda; L. 1,00 a tutte le altre.


Articolo 61:

Per ragioni di forza maggiore potranno le corse di prova esser sospese secondo le disposizioni prese volta per volta dall'Autorità Comunale, cui sola spetterà decidere se convenga o no effettuare la Corsa indicata.


Articolo 62:

I Fantini compiuto il giro della Piazza, e sottoposti alla consueta visita, dovranno, col proprio cavallo, al passo portarsi uniti al luogo della Mossa, la quale sarà data secondo gli ordini che verranno impartiti.


Articolo 63:

Le Contrade tanto alle prove che al Palio prenderanno posto nell'interno dei canapi secondo l'ordine di chiamata stabilito dal sorteggio segreto effettuato personalmente dal Sindaco o da un Assessore appositamente incaricato. Gli agenti incaricati della chiama al canapo saranno provvisti di almeno tre sorteggi suggellati per l'eventualità di dover ripetere più di una volta la mossa o l'ingresso al canapo.

Nel giorno del palio l'ordine d'ingresso al canapo sarà trasmesso ai capitani presenti nel palco dei giudici, all'ultimo momento e cioè quando il gruppo dei fantini si trovi già difronte al luogo della mossa a mezzo di piego suggellato.


Articolo 64:

I fantini non potranno tenersi fra loro, l'uno sporgere la spalla o il braccio sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, ne possono percuotersi col nerbo (tendine di bue) fino a che data la mossa non avranno raggiunto il segnale di vincita. È loro vietato pure di collocare i propri cavalli in modo da impedire o ritardare la partenza ai compagni. I fantini dovranno tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro e nell'ordine col quale verranno chiamati essendo vietato in modo assoluto cambiare di posto e soffermarsi durante la corsa per molestare gli altri. I contravventori saranno passivi della sospensione temporanea o della espulsione in perpetuo dalle corse e delle disposizioni del vigente codice penale.


Articolo 65:

È obbligo di tutti i fantini di far compiere i tre giri ai respettivi cavalli. Ed è specialmente vietato di discenderne all'atto della mossa o calare dal canapo per tentare la vittoria col cavallo sciolto.


Articolo 66:

Ai fantini caduti da cavallo non potrà essere prestato aiuto per risalirvi, senza per altro intendere che sia inibito di porgere loro soccorso per togliersi dai pericoli.


Articolo 67:

I fantini caduti che potessero prontamente riporsi in sella e continuare la corsa non perdono alcuno dei diritti che loro si competono nella corsa stessa, purchè apparisca chiaro che la caduta fu fortuita e non simulata all'oggetto di perdere tempo onde danneggiare, percuotere o fermare qualche compagno; se così fosse essi saranno immediatamente arrestati dagli agenti della pubblica forza e trattenuti fino al termine della corsa salvo sempre ulteriori provvedimenti a loro carico.


Articolo 68:

Quando per deficenza di velocità del Cavallo toccato in sorte avvenisse che una Contrada fosse reggiunta dalle altre, la prima si considera come fuori giostra e dovrà astenersi di arrecare in qualsiasi modo impedimento o molestia alle altre Contrade. Contravvenendo sarà passiva della sospensione temporanea o perpetua.


Articolo 69:

Per quanto sia obbligo d'ogni fantino di far compiere al proprio cavallo i tre giri regolamentari della piazza, terminata la corsa ed udito il relativo segnale dato a mezzo dello sparo del mortaretto, avrà l'obbligo assoluto di arrestare il proprio cavallo in qualunque punto della piazza si trovi, affinchè correndo non ponga in pericolo la sicurezza personale degli spettatori.


Articolo 70:

È proibito ai Capitani di rimanere nella pista e presso il luogo del canapo, per intendersi, impartire ordini o dare disposizioni al proprio fantino. I fantini giunti al luogo della mossa dipendono esclusivamente dal Mossiere e dai signori Deputati.

Il Mossiere è il solo giudice inappellabile della legittimità della mossa.

Il giudizio inappellabile della vincita è dato dalla commissione incaricata che ha posto sul palco dei giudici.


Articolo 71:

Una Bandiera bianca inalzata nel Palco dei Giudici ed un rullo di tamburo daranno i segnali della Mossa, senza di che questa non sarà legittima se anche per qualsiasi circostanza venissero abbassati i canapi od il nastro. In tal caso l'inalzamento di una Bandiera verde nel Palco suddetto e lo scoppio di un mortaretto daranno immediatamente il segnale che la Mossa non fu valida. I fantini dovranno allora fermare tosto i cavalli, ricondurli al passo nella Corte del Palazzo Pubblico, ed ivi attendere l'ordine di tornare nel modo sopra indicato al luogo della Mossa.


Articolo 72:

Avrà vinto il Palio o la Prova quella Contrada, il cui cavallo, data legittimamente la Mossa dopo il terzo giro della Piazza sarà primo nel corso a giungere alla banderuola posta dinanzi al Palco dei Giudici; e ciò ancorchè il Fantino, durante la Corsa fosse caduto; salvo sempre il disposto su tal proposito della Ordinanza della R. Prefettura.

Il Palio sarà consegnato agli Ufficiali della Contrada vincitrice, tostochè i Giudici della Mossa e quelli della Vincita, abbiano respettivamente dichiarato buona la prima e legittima la seconda.


Articolo 73:

Dato il caso che sorgessero contestazioni vivaci fra i capitani ed i signori giudici della vincita sul palco dei giudici ove gli uni e gli altri hanno posto, la forza pubblica potrà intervenirvi per sola richiesta dei signori giudici della vincita e non altrimenti.


Articolo 74:

È proibito qualunque partito o accordo diretto a far vincere il palio ad una piuttosto che ad un'altra Contrada.


Articolo 75:

Ogni Contrada per essere ammessa alla Comparsa che precede la corsa, dovrà avere i propri rappresentanti ed il fantino vestiti con il costume della respettiva Contrada e con quella distribuzione di colori che risulta approvata dai campioni esistenti negli uffici del Comune.


Articolo 76:

La nota delle persone prescelte da ciascun Capitano a figurare come Comparse, dovrà prodursi all' ufficio Comunale, almeno la mattina dell'ultima prova, perché sia approvata.

In caso di mancata approvazione in tutto o in parte il Capitano si darà cura per l'immediata sostituzione dandone avviso all'ufficio Municipale competente.

Le Comparse il giorno della corsa, debbono prendere il posto a loro destinato appena dato il segnale del mortaretto e rimanervi fino a termine dello spettacolo.


Articolo 77:

Ogni Contrada nell'andare in Piazza con la propria comparsa dovrà condurre seco il proprio fantino, debitamente approvato dall'Autorità Comunale, montato su diverso cavallo da quello della Corsa, bardato della sola briglia e gualdrappa; parimente dovrà condurre il cavallo da corsa, o barbero, affidato al barberesco; così tutti uniti dovranno compiere il giro della Piazza.


Articolo 78:

È severamente vietato che i fantini si facciano rappresentare da altri in Comparsa durante il giro della piazza contemplato nel precedente articolo, contravvenendo incorreranno nella sospensione. E nessuna Contrada potrà esimersi da condurre nel ridetto giro il cavallo da corsa sotto qualsiasi pretesto.

In casi eccezionali è rimesso ogni giudizio all'assennato arbitro dei sigg. Deputati i quali ordineranno il trasferimento nella corte del Potestà, del cavallo che dasse luogo ad inconvenienti.


Articolo 79:

Ogni altro ordine e provvedimento non compreso nel presente regolamento e che si rendesse necessario sul fatto, potrà essere preso dai Deputati alla corsa insieme ai Giudici della Mossa e della vincita, i quali riferiranno con speciale rapporto al Prefetto ed al Sindaco di quanto sarà avvenuto durante lo spettacolo.


CAPITOLO V
Del Premio

 

Articolo 80:

Nelle corse ordinarie il Municipio assegnerà come premio alla Contrada vincitrice un palio di seta dipinto secondo quanto è stato fin quì praticato. Esso porta in alto l'imagine di Maria SS. di Provenzano per quello della corsa del 2 Luglio - e l'imagine di Maria Assunta in Cielo per quello del 16 di Agosto. La data della corsa, lo stemma del Comune e quelli dell'amministratori e le impresse delle Contrade partecipanti alla corsa faranno parte della decorazione del detto premio.


Articolo 81:

Unito al palio il Comune corrisponde a favore della Contrada vincitrice un premio in danaro di L. 302,40 per la corsa del 2 Luglio e di L. 201,60 per quella del 16 di Agosto. In caso di corse straordinarie il premio in contanti sarà stabilito volta volta dalla Giunta Municipale.

Il palio rimarrà di proprietà della Contrada vincitrice, la quale ha l'obbligo della restituzione del piatto d'argento decorativo che sormonta il drappo istoriato e che rappresenta l'antico bacino che si dava in premio al vincitore.


Articolo 82:

Il Comune assegna altresì un premio al padrone del cavallo vincitore consistente in una bandiera di seta recante la data della corsa e lo stemma del comune e L. 33,60 in danaro. Ciò tanto per la corsa di Luglio che per quella di Agosto.


Articolo 83:

Nelle corse straordinarie il palio da darsi in premio alla Contrada vincitrice potrà avere anche foggia differente da quello ordinario, ed a criterio dell'Amministrazione Municipale potrà avere analogia con la circostanza per cui è stata effettuata la corsa in modo che rimanga come storico documento di quello speciale avvenimento. Porterà però in ogni caso gli stemmi delle Contrade che vi parteciparono e la data.


Approvato all'adunanza di Giunta del dì 18 Ottobre 1906.

Il Segretario
Avv. A. CANALINI

V.° Il Sindaco ff.
Avv. A. BRUCHI

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