Articolo 52: Corse di prova - Obblighi delle Contrade
Le Contrade hanno l'obbligo di provare collettivamente i loro cavalli nel "Campo", nei giorni ed ore stabiliti dalla Autorità Comunale.
Soltanto per circostanze eccezionali l'Autorità Comunale può autorizzare qualche Contrada a provare da sola il proprio cavallo, sempre nel " Campo " e nelle ore all'uopo prescritte.
Secondo l'antica tradizione, le prove sono in numero di sei ed hanno luogo la mattina e la sera, a cominciare dal pomeriggio del giorno in cui è avvenuta la consegna dei cavalli, sino al mattino di quello nel quale deve effettuarsi il Palio. La prova pomeridiana del giorno che precede quello del Palio è chiamata "prova generale".
Durante le prove, nelle due ore che le precedono e nell'ora successiva, è inibito alle singole Contrade di far effettuare alla propria Comparsa, nel "Campo", manifestazioni di qualsiasi genere.