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Regolamento del Palio del 1852

Nuovo Regolamento per le carriere alla Tonda nella Piazza del Campo di Siena approvato con Sovrano Rescritto del 19 Giugno 1852


Articolo 1°:

Le contrade dipenderanno intieramente dalle prescrizioni della autorità Municipale in tutto ciò che si riferisca alle operazioni preparatorie delle Corse, alla regolare disposizione ed alla decenza di simili spettacoli, ed in quanto altro non è contemplato nel presente Regolamento.


Articolo 2°:

Nel giorno destinato alla scelta d'assegnazione dei Cavalli alle respettive contrade, coloro che sia nella Città, sia nelle di lei Masse danno i Cavalli a Vettura, sono abbligati a presentarne uno per ciascheduno a forma del sistema stato sin qui in vigore.


Articolo 3°:

Le contrade autorizzate a prender parte alle corse potranno soltanto nei giorni ed ore determinate dal Municipio, e per non più di tre o quattro giri nella Piazza del Campo, far provare i cavalli loro assegnati dalla sorte, con dichiarazione che in caso di inosservanza, oltre a soggiacere alla multa che verrà stabilita in appresso, saranno responsabili verso i Padroni dei Cavalli di tutti i danni e pregiudizzi che questi avessero sofferto.


Articolo 4°:

Affinchè non restino impediti agli spettatori di godere delle prove e delle Corse, è vietato il fare Palchi, porre sedie, panche, tavole o altro per sollevarsi da terra in qualunque punto della Piazza, è solamente permesso la erezione dei consueti Palchi lungo le fabbriche che circondano la Piazza medesima nel modo e limiti determinati dai veglianti Ordini.


Articolo 5°:

Coloro che sono autorizzati ad erigere detti Palchi dovranno averli costruiti intieramente e sottoposti alla Visita dell'Ingegnere Comunicativo nel giorno stesso in cui avrà luogo la consegna dei Cavalli alle Contrade, ed innanzi che sia eseguita detta consegna, onde prima di valersene venga riscontrato la loro stabilità e sicurezza. Questa visita sarà ripetuta in ora debita del giorno della Corsa all'effetto segnatamente di verificare la esecuzione di ciò che si fosse prescritto dall'Ingegnere medesimo nella prima visita; dopo di che lo stesso Ingegnere rilascerà ai respettivi Proprietari altrettanti certificati sulla stabilità dei Palchi, che a cura di detti Proprietari dovranno tenersi affissi sui Palchi medesimi a pubblica soddisfazione.


Articolo 6°:

Durante le Prove, e le corse, è proibito d'introdursi o rimanere in qualunque sito della Piazza a Cavallo, in Carrozza, o altro legno qualunque, eccetto però il tempo dei consueti Corsi, e resta pure vietato in tali ricorrenze di tenere aperte le Botteghe dalla così detta voltata di S. Martino sino alla Cappella.


Articolo 7°:

In occasione delle Prove, i venditori autorizzati a rimanere nell'interno della Piazza dovranno abbassare le Tende, ed i loro ripari di qualunque genere; dovranno poi toglierli affatto in occasione delle Corse.


Articolo 8°:

I Fantini nel venire in Piazza colla propria contrada secondo l'ordine che sarà stabilito dall'autorità Municipale dovranno montare altro Cavallo diverso da quello destinato alla corsa, bardato con sola briglia e qualdrappa, la quale l'ultima sarà somministrata dal Comune; e dovranno così accompagnare la Contrada per tutto il Giro della Piazza, ne potranno incamminarsi verso il luogo della mossa prima che non ne sia dato il segno collo sparo del Mortaletto.


Articolo 9°:

È proibito qualunque partito o accordo diretto a far vincere il Palio ad una piuttosto che ad un altra Contrada.


Articolo 10°:

Le Comparse delle Contrade, non esclusi i Capitani, dovranno portarsi ai posti loro assegnati appena dato il segno del Mortaletto, e rimanervi fino al termine della Corsa.


Articolo 11°:

È severamente proibito di recar molestia, o impedimento qualunque ai Cavalli e Fantini che predon parte alle Corse, ed in special modo è vietato anche di semplicemente toccare i Cavalli quando sono alla mossa, o nel tempo della Carriera. Ai Fantini caduti da Cavallo non potrà essere prestato aiuto per risalirvi senza per altro intendere che sia inibito di porger loro soccorso onde toglierli dai pericoli.


Articolo 12°:

I Fantini dovranno prendere al Canape il posto loro assegnato dalla sorte, i risultati della quale saranno ad essi comunicati, a cura del Municipio soltanto al momento di recarsi alle mosse.


Articolo 13°:

I Fantini dovranno stare al Canapo a giusta distanza l'uno dall'altro, nè potranno prendersi e tenersi nel primo giro prima di essere giunti alla Fonte Gaia.


Articolo 14°:

Tutti i Fantini dovranno far compiere ai respettivi Cavalli tre giri. Non potranno appositamente fermarsi nè discendere da Cavallo per trattenere in qualunque modo o percuotere i loro antagonisti. È di più specialmente vietato ai Fantini di discendere maliziosamente da Cavallo nell'atto del calare del Canapo per tentare la vincita col Cavallo scosso. In tutto ciò che ha rapporto alle mosse essi dovranno dipendere dai Giudici a ciò delegati dal Municipio.


Articolo 15°:

Terminata la corsa ciascun Fantino sarà in obbligo di fermare il proprio Cavallo in qualunque punto della Piazza si trovi, onde col continuare a correre non ponga a pericolo la sicurezza personale degli spettatori. A questo effetto sarà dato il segno del termine della Carriera collo sparo di altro Mortaletto. Si farà luogo allo stesso segnale nel caso che la mossa non fosse stata regolare, ed in tal contingenza tutti i Fantini appena udito lo sparo del mortaletto dovranno fermare i propri cavalli, e ritornare al luogo della Mossa nell'ordine e modo stabilito.


Articolo 16°:

Gli spettatori durante la corsa, e dal momento in cui le Comparse e le Bandiere delle diverse Contrade compariscano sulla Piazza dovranno lasciare affatto libero lo spazio destinato alle corse.


Articolo 17°:

Nel tempo dell'assegnazione dei Cavalli alle respettive Contrade, delle prove, e delle corse, è proibito acchicchessia di salire e far salire su i ferri e ferrate del Palazzo Comunale, e su i tetti delle Case che circondano la Piazza.


Articolo 18°:

Restano fermi ed in vigore gli antichi sistemi soliti da praticarsi nella sera della Carriera e giorni successivi rapporto alla contrada vincitrice; e restano pure in vigore gli usi antichi per i così detti Pranzi dei Capitani. Sono bensì espressamente vietate le così dette Diane, e sono del pari inibiti i Pranzi, le Cene, i Canti, i Balli, e qualunque altra numerosa riunione, che sotto un tal pretesto volesse farsi nelle Strade, nelle Piazze, ed in luoghi aperti tanto nei giorni delle prove e delle corse, come prima o dopo di quelle.


Articolo 19°:

Le trasgressioni agli articoli 2° e 3° del presente Regolamento saranno punite colla multa di £ 50. All'ammenda da £ 15 a 30 anderanno soggetti le contravvensioni agli articoli 4°, 5°, 6°, 7°, 16°. Le trasgressioni al disposto dell'articolo 9° saranno punite riguardo ai Fantini colla pena del Carcere da quindici giorni ad un mese, e colla esclusione dalle Corse per anni Cinque; quanto ai Capitani delle Contrade che avessero contribuito direttamente o indirettamente a sì fatte trasgressioni colla multa di lire cento, e colla inabilitazione per anni cinque a sostenere l'ufficio di Capitano; rispetto ad ogni altra persona colla multa di lire cinquanta. Soggiaceranno alla pena del Carcere da cinque a quindici giorni i contravventori alle disposizioni degli articoli 8°, 10°, 11°, 17°, 18°. Parimente nella stessa pena del Carcere da cinque ai quindici giorni, e più nella esclusione dalle Corse da uno a cinque anni incorreranno i trasgressori agli articoli 12°, 13°, 14°, e 15°.


Articolo 20°:

Le pene come sopra determinate alle quali anderà congiunta la condanna alla refezione dei danni nei casi in cui visi faccia luogo ai termini di cagione, si applica sempre chè il fatto donde la trasgressione resulterebbe, non cada sotto il disposto, e una più severa sanzione di altra legge.


Articolo 21°:

Le multe spetteranno per intiero al R.° Spedale di S. Maria della Scala di Siena; in caso di insolventezza si sconteranno col carcere nel modo tracciato dall'articolo 67 del Regolamento Generale di Polizzia del 22 Ottobre 1849.


Articolo 22°:

L'autorità Giudiciaria conoscerà e officio, o sulla denunzia della R.e Gendarmeria, o dell'autorità Municipale delle trasgressioni previste dal presente regolamento.


Articolo 23°:

Finalmente ove avvenisse che in occasione, o per causa delle Corse fosse in qualunque guisa turbato l'ordine pubblico, oltre le pene prescritte dagli Ordini veglianti contro gli Autori del disordine, ed indipendentemente da quelle, sarà in facoltà del Consiglio di Prefettura il decretare la esclusione dalle Corse da uno sino a cinque anni di quelle contrade che o direttamente, o per mezzo dei respettivi Capitani, e Fantini, o in qualsiasi altro modo avranno al disordine stesso dato causa o partecipato.


Il Prefetto
L. Compagni

Notificazione del Gonfaloniere in data del 24 Giugno 1852


Il Gonfaloniere del Comune di Siena. Veduto il Regolamento per le Carriere alla Tonda nella Piazza del Campo di questa Città approvato con Veneratissima Sovrana risoluzione del 19 Giugno 1852 partecipatagli dalla Prefettura locale con Officiale del 22 detto N° 794. Sentito il Collegio dei Priori. E valendosi delle facoltà conferitegli dall'Art. l° del Regolamento sudd.° affinchè lo spettacolo avvenga con la maggior decenza e regolarità ordina la osservanza delle seguenti disposizioni.


1°- Occasionalmente alle due consuete annuali Carriere alla Tonda e dopo che dal Gonfaloniere sarà stata pubblicata la notificazione con la quale vengono invitate le contrade a darsi in nota per la Corsa respettiva, ed è determinato il giorno per la infrascritta Estrazione, i Capitani respettivi dovranno esibire al Gonfaloniere med.mo, o al suo Segretario, l'istanza per l'ammissione della propria Contrada alla Corsa, e copia autentica della deliberazione del Consiglio della Contrada med.ma, per giustificare se questa ha risoluto di volere o di non volere correre. Dall'esibire questa deliberazione sono dispensate quelle contrade, le quali l'abbiano già prodotta nel render conto della elezione dei loro Uffiziali.


2°- Alle corse ordinarie del 2 Luglio e 16 Agosto avranno diritto di essere ammesse le sette contrade, le quali non presero parte a quella corrispondente dell'anno immediatamente precedente consegnatamente saranno imborsati i nomi delle sole dieci contrade le quali segueranno in detta Corsa e fra queste si estrarranno a sorte le tre che insieme alle sette prenominate dovranno correre. Se alcuna o più di dette sette contrade ammissibili per diritto alla corsa deliberasse di non voler correre, ne saranno estratte dalle altre dieci denominate quante ne occorrono per completare il numero necessario. Il medesimo sistema si adotterà quando prima della Estrazione non sia stata da uno o più capitani esibita la istanza e la deliberazione di che all'Art. 1°, considerandosi in tal caso le contrade ritardatarie come renunzianti al diritto di ammissione alla corsa. Alla estrazione delle contrade non potranno assistere che i seguenti uffiziali cioè, o il Priore, o il Vicario, o il Capitano, o il Cancelliere della Contrada respettiva, esclusa la sostituzione di qualunque altra persona.


3°- In occasione di carriere straordinarie saranno imborsati i nomi di tutte indistintamente le Contrade le quali avranno fatto istanza nel modo prescritto e fra queste verranno estratte le dieci che dovranno correre.


4°- Tutte le contrade destinate alla corsa dovranno depositare in mano del Camarlingo Comunale almeno un giorno avanti la scelta e la tratta ed assegna dei cavalli, lire venti, per la vettura dovuta al padrone del cavallo respettivo; e la Contrada vincitrice dovrà in oltre corrispondere al padrone medesimo lire sei per la vettura del giorno immediatamente successivo alla corsa destinato al consueto giro per la Città.


5°- Nessun Capitano potrà fissare definitivamete il fantino per correre nella Contrada rispettiva senza averne riportata la preventiva approvazione dei Deputati agli spettacoli, ai quali dovrà il Capitano rimettere la relativa nomina in scritto con la sua firma non più tardi della terza prova. Non saranno ammessi i fantini di età minore ai diciotto compiuti. La età maggiore degli anni diciotto dovrà essere giustificata con la esibizione della fede di nascita.


6°- Non saranno ammesse al corso che precede la carriera quelle Contrade le quali non avranno i loro Uffiziali vestiti decentemente ed il fantino con la divisa propria della Contrada con quella distribuzione di colori che si vede nel campione esistente nell'Uffizio del Comune, coll'Elmo, o zucchino simile in testa e con la Impresa rispettiva dipinta visibilmente nelle spalle.


7°- La nota delle persone destinate da ciascun Capitano a figurare come comparse o in sua sostituzione, nella Pubblica Piazza, dovrà essere prodotta nell'Uffizio Comunale subito dopo la tratta ed asegnazione dei cavalli per essere le persone istesse convenientemente approvate.


8°- È proibito il somministrare o far somministrare ai cavalli sostanze spiritose, o il bagnarli con le medesime; e nel caso che ciò avvenga il Capitano respettivo sarà responsabile verso chi di ragione dei danni che ne derivassero.


9°- I Fantini compiuto che abbiano il Giro, di che nel Regolamento predetto dovranno introdursi col cavallo di comparsa, e con quello destinato alla corsa nell'interno del Cortile o Piazzale del Pretorio, nel quale dopo sottoposti alla consueta vista monteranno sul cavallo che deve correre per essere pronti al momento che dovranno trasferirsi alla Mossa.


10°- Ad oggetto di prevenire i partiti dei concordati diretti a far vincere il palio; piuttosto ad una che ad altra contrada, i quali deturbano la Festa togliendo la gara naturale alla Corsa, resta determinato che la mercede da soddisfarsi ai Fantini non ecceda la somma di Lire 20 per ciascuno; che detta Somma deve da ogni contrada depositarsi come l'altra contemplata all'articolo IV in mano del Camarlingo Comunale prima dell'assegnazione dei Cavalli, per essere pagato ai Fantini stessi dopo terminata la corsa; e che l'anzidetta mercede nel caso di vincita del Palio non possa superare le lire Ottanta, le quali pure saranno da detto Camarlingo pagate come sopra al Fantino vincitore, prelevandole dall'ammontare del premio il cui residuo sarà soddisfatto nei modi soliti in mano del Capitano della Contrada vincitrice per erogarsi a forma del consueto; con dichiarazione che le mance debbano restare tutte a favore del Fantino predetto.


11°- S'intenderà aver vinto il Palio quella Contrada, il cavallo della quale, data che sia legittimamente la mossa dopo la terza girata nella Piazza sarà il primo nel corso a passare tutto il palco dei Giudici dell'arrivo al punto della Banderuola che pel tale effetto si pone in faccia al palco medesimo, e ciò anche quando il Fantino per durante la Corsa fosse caduto, sempre però per questo caso remissivalmente al disposto dell'Articolo 14° del citato Regolamento. La contrada vincitrice dovrà mandare a prendere il Palio per i suoi Uffiziali, dopo che dai Giudici della Mossa, e da quelli della vincita sarà stata respettivamente dichiarata buona la prima e legittima la seconda.


12°- Ogni altro ordine e provvedimento non compreso nella presente notificazione, e che si rendesse necessario sul fatto, dipenderà dai Giudici delle mosse; i quali insieme a quelli della vincita dovranno render conto con dettagliato rapporto alla Prefettura ed al Gonfaloniere di quanto avverrà durante lo Spettacolo.


Il Gonfaloniere
Cav.re Angelo Piccolomini
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