I - Che non si possa dalle Contrade sotto la pena di lire cento,
arbitrio, e cattura determinata già dal Bando del 1721, fare provare i loro cavalli
nella pubblica Piazza, se non due volte il giorno, cioè la mattina, e la sera
nelle solite destinate ore, e non far fare ai loro cavalli se non tre, o quattro
girate di corsa al più con dichiarazione, che, se dalle dette Contrade, e loro fantini
si facessero fare più prove con i loro cavalli delle permesse, come sopra, e nel
fare le medesime i cavalli soffrissero qualche nocumento, le dette Contrade, e
loro Uffiziali, oltre alle suddette pene, saranno tenuti di rifare al padrone del
Cavallo tutti i mali, che per tal causa patisse.
II - Che per rendere maggiormanete vaga la Festa, ed a fine che
non sia impedita la veduta della Corsa alli Spettatori sia espressamente proibito
a ciascuno sotto le medesime pene il fare attorno lo steccato palchi, o porvi
panche, tavole, o altro per sollevarsi da terra, ma sia solamente permesso il fare
i palchi dalla parte delle botteghe nella maniera, forma, metodo, e misure prescritte
dagli ultimi veglianti ordini del 6 maggio 1788, già noti al pubblico.
III - Che non potranno essere ammesse al Corso, nè comparire in
Piazza quelle Contrade, le quali non avranno i loro Uffiziali vestiti civilmente,
e che non averanno ancora il loro fantino vestito colla propria divisa della Contrada
coll'elmo, o sia zucchino compagno in testa e con la loro impresa visibile nelle
spalle.
IV - Che i predetti fantini nel venire in Piazza colle loro Contrade
debbano comparire a cavallo in altro cavallo diverso da quello descritto per la
corsa, munito di sella, e briglia, ed accompagnare le loro contrade per il solito
giro della Piazza, e non possano incamminarsi per andare alla mossa prima, che collo
sparo della bomba ne sia dato il segno.
V - Che la mercede dovuta ai fantini medesimi per la predetta corsa
non debba oltrepassare la somma di lire venti, e di lire settanta nel caso, che
vincano il Palio, e non altrimenti, e non in altro modo, e ciò per ovviare ai giri,
e concordati, che portano la conseguenza di deturpare la Festa, e togliere la
gara per la corsa del Palio, inconvenienti previsti già dal Bando del 1721.
VI - Che sotto le pene, che sopra, le comparse delle Contrade,
non esclusi i Capitani, dato che sarà il segno della ritirata collo sparo della
Bomba, debbano unitamente portarsi colla loro Bandiera ai loro posti esistenti
dentro lo Steccato, dai quali non possono partirsi fin che non sarà terminata
la Corsa; dichiarando, che i loro posti saranno negl'appresso luoghi cioè: per quella
Contrada, alla quale d'anno in anno toccherà in sorte di comparire la prima in Piazza,
sarà alla svolta del Casato, e le altre nove collo stesso metodo, che sopra, occuperanno
di seguito il rimanente dello steccato fino al punto, che potrà occuparsi dalle
Contrade delle medesime Contrade.
VII - Che sotto le medesime pene, quando i cavalli saranno alla
mossa, non si possa da alcuno stare dietro ad essi a percuoterli con bacchette,
o altro simile istrumento, come pure, quando si dasse il caso (che Dio non voglia)
che nella corsa qualche fantino cadesse da cavallo, non li possa essere dato ajuto
da alcuno per rimontare puramente in esso, non intendendo proibire, che non si
possano soccorrere per levarli da qualche pericolo, in cui si trovassero.
VIII - Che s'intenderà aver vinto e guadagnato il Palio quella
Contrada, il cavallo della quale, data che sarà legittimamente la mossa, dopo la
terza girata della Piazza, sarà il primo nel Corso a passare tutto il Palco dei
Sigg. Giudici dell'Arrivo al punto della Banderola, che per tale effetto si pone
di faccia al Palio medesimo, e che quella Contrada, la quale averà vinto il Palio,
debba mandarlo a prendere per i suoi Uffiziali dopo la dichiarazione dei Sigg.
Giudici delle Mosse e di quei dell'Arrivo essere stata buona mossa, e vinto legittimamente
il Palio.
IX - Che sotto le sopraddette pene i detti fantini, terminata che
sarà la corsa, debbano fermare i loro cavalli, affinchè col continuare a correre,
non vengano a far danno alli spettatori, al quale effetto sarà dato il segno con
lo sparo di altra bomba o due, dichiarando che simil segno di fermarsi sarà dato
ancora nel caso, che non fosse buona mossa, acciò ciascun di essi fantini possa
fermarsi, e ritornare al canape sotto le dette pene.
X - Che i fantini con i loro cavalli debbano stare al canape alla
mossa staccati e divisi l'uno dall'altro in modo che niun di essi possa arrivare
l'altro con le mani, e fermarlo, o tenerlo prima della caduta del canape.
XI - Che dopo la Notificazione del Magistrato Civico, nella quale
in occasione delle respettive corse inviterà le Contrade a darsi in nota per la
corsa medesima, dovranno esse adunarsi per fare l'opportuno Consiglio, e deliberare,
se la Contrada voglia correre, o no coll'indicazione del Capitano, e nel caso
che venga deliberata di volere correre, dovrà il Capitano di essa produrne copia
di Deliberazione in forma valida, nell'Uffizio della Comunità Civica all'effetto
che il giorno seguente tutti i capitani di quelle Contrade, le quali averanno deliberato
di volere correre, compariscano personalmente avanti l'Illustrissimo Magistrato
Civico, ove si estrarranno a sorte le Contrade per essere ammesse alla corsa.
XII - Ed in rapporto alle corse del 2 di Luglio avranno diritto
di essere ammesse alla corsa le sette Contrade, che sono avansate nell'anno precedente,
e che se ne estrarranno solo tre, o maggior numero, nel caso che alcuna delle sette
sopra indicate deliberasse di non volere correre. In rapporto alla corsa del 16
d'Agosto, o altra accidentale saranno tutte imborsate quelle che si daranno in
nota come sopra, e si trarranno tutte le dieci Contrade, che dovranno correre.
XIII - Che tutte le Contrade, che d'anno in anno, e volta volta
verranno destinate per le suddette corse saranno obbligate sotto le sopraddette
pene di depositare, ed avere depositato un giorno almeno avanti la scelta, e dazione
dei cavalli lire dodici per la vettura dovuta al padrone del cavallo, che toccherà
in sorte alla respettiva Contrada, non considerando in queste le lire sei che dovrà
dare la Contrada vincitrice al padrone del cavallo a tenore di quanto è stato deliberato
modernamente dall'Illustrissimo Magistrato Civico.
XIV - Che il posto delle respettive, e loro cavalli per stare alla
mossa sarà destinato per via di tratta da farsi nelle stanze del Magistrato Comunitativo
alla presenza dell'Illustrissimi Sigg. Giudici delle Mosse, e loro Cancelliere,
qual tratta sarà pubblicata alle Contrade medesime soltanto nel punto, che saranno
per entrare in Piazza il giorno medesimo della corsa, e ciò per ovviare alle trame,
e complotti, che dai fantini si erano introdotti negli ultimi scorsi anni, fermo
stante il metodo di entrare in Piazza con le Comparse secondo la tratta, già fattene
nel giorno della dazione dei cavalli.
XV - Che qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condi-
zione sì sia tanto suddita, che forestiera sotto le sopradette pene, e della refezione
di tutti i danni, che si potessero pretendere dalle Contrade, e loro Fantini, non
ardisca nè per sè, nè per altri dare, o fare dare alcun'impedimento ai Cavalli destinati
per la Corsa, data, che sarà legittimamente la mossa, le quali pene pecuniarie,
come sopra contenute nel presente Bando saranno applicate a forma degl'Ordine
veglianti.
XVI - Che ogn'altro ordine, o provvedimento non compreso nella
presente Notificazione, e che le circostanze esigeranno sul fatto dependeranno dall'Illustrissimi
Sigg. Giudici delle Mosse.