IL PALIO.SIENA .IT

Regolamento del Palio del 1949

Regolamento per il Palio


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05.02.1949 e s.m.i.

Finito di stampare il 24 giugno 1967 dalla tipografia senese per "Il Campo di Siena".


CAPITOLO I
Disposizioni fondamentali (articoli 1-8)

 

Articolo 1:

Le tradizionali Corse del Palio, con le quali il Popolo Senese, avente nelle storiche sue Contrade l’espressione più pura e più caratteristica, solennizza le ricorrenze religiose della Visitazione e dell’Assunzione in cielo di Maria Vergine, Signora e Patrona della Città, si effettuano nel "Campo" il 2 Luglio ed il 16 Agosto di ogni anno.


Articolo 2:

Per circostanze od avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale possono essere corsi Palii straordinari, ad iniziativa del Comune, o su richiesta del Magistrato delle Contrade, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente all’Autorità Municipale.

Tanto l’iniziativa del Comune, quanto le richieste suaccennate — quest'ultime se ritenute dal Comune meritevoli di considerazione — sono comunicate al Magistrato delle Contrade. Questo indìce, con congruo preavviso, apposita riunione, per raccogliere fra le Contrade che non abbiano in corso punizioni di esclusione, le adesioni a partecipare al Palio; adesioni che sono volontarie, ma irretrattabili.

L’astensione viene interpretata quale diniego.

Se non vengono raccolte almeno dieci adesioni, il Palio non può essere effettuato. Se tale numero viene raggiunto, o superato, sulla effettuazione del Palio decide il Consiglio Comunale, senza che le adesioni abbiano effetto vincolativo.


Articolo 3:

Spetta all’Autorità comunale dare l’annuncio al Pubblico di ogni Palio ordinario o straordinario.


Articolo 4:

Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Val di Montone.

I loro stemmi e colori resultano dall’allegato B del presente regolamento.

Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di esse nei Palii ordinariì si segue la regola stabilita dal Bando del Magistrato di Biccherna del dì 21 Gennaio 1720 (stile Senese).

Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non presero parte a quello corrispondente dell’anno innanzi ed il loro numero viene completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto conto anche delle eventuali rinunzie di cui all'Art. 6.

Per i Palii straordinari, ove abbiano aderito più di dieci Contrade, la scelta di quelle che debbono partecipare alla Corsa si fa mediante sorteggio fra le aderenti.


Articolo 5:

I Palii straordinari non modificano i diritti delle Contrade per la partecipazione a quelli ordinari.


Articolo 6:

In conformità di quanto è stabilito dal citato Bando del Magistrato di Biccherna del dì 21 Gennaio 1720 (stile Senese) la partecipazione delle Contrade ai Palii ordinari è volontaria.

È quindi in piena facoltà delle Contrade di rinunciare al diritto acquisito di correre, o di astenersi dall’esperimento della sorte, purchè ne rendano edotta per iscritto l’Autorità Comunale almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di cui all’Art. 20 e seguenti.

Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata, o a favore di altra Contrada.

Soltanto nell’eventualità che le rinuncie non permettano di raggiungere il numero prescritto dal terzo comma dell’Art. 4 — mentre le Contrade che non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz'altro — si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti, per determinare quali di esse divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto.


Articolo 7:

La Soprintendenza e la Direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all’Amministrazione Comunale. La Giunta Municipale nomina una Deputazione composta di tre membri (Deputati della Festa) la quale esercita le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento ed in genere coadiuva l’Amministrazione Comunale nelle funzioni suddette.

Per la nomina di tale Deputazione, il Magistrato delle Contrade presenta al Comune una segnalazione non vincolante di almeno sei nominativi.


Articolo 8:

In considerazione della finalità del Palio come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato promuovere pubblici concorsi, lotterie, od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Palio, o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.


CAPITOLO II
Dei rapporti tra il Comune e le Contrade e del Capitano (articoli 9-19)

 

Articolo 9:

Le Contrade sono Enti autonomi, e come tali: provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o Statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni.

Le loro insegne, bandiere, stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico, o diffuse, senza la preventiva autorizzazione della Contrada interessata e del Magistrato delle Contrade. I contravventori sono perseguiti nei modi di legge.

L’alto patrocinio delle Contrade, come istituzioni di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Siena.

In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all’osservanza delle prescrizioni municipali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione. In caso di inosservanza le Contrade sono passibili di sanzioni, secondo il disposto degli Art. 97 e seguenti.


Articolo 10:

Ferma restando l'autonomia delle Contrade, è ammessa, in via eccezionale, la nomina di un Commissario incaricato della ricostituzione del Seggio e della temporanea reggenza nei soli casi seguenti:

A) quando venga a mancare il Seggio e agli appartenenti alla Contrada, malgrado i formali inviti scritti del Comune, da affiggersi presso la sede per tre volte di seguito e per dieci giorni ciascuno, non riesca possibile la ricostituzione, e gli appartenenti stessi invochino tale provvedimento, o con la loro inerzia lo rendano indispensabile;

B) quando si verifichi da parte della Contrada una assoluta e ingiustificata inattività che si prolunghi per almeno un triennio, così che il seggio in carica debba considerarsi decaduto.

Nei casi sopra previsti, il Magistrato delle Contrade è chiamato ad esprimere parere sulla necessità del provvedimento.

La nomina del Commissario, da scegliersi fra persone esperte di vita: contradaiola, su una terna di nomi proposti dal Magistrato delle Contrade, è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

La gestione straordinaria non può superare la durata di tre mesi. Qualora entro tale periodo il seggio non sia stato ricostituito e la situazione permanga invariata, si procederà alla nomina di altro Commissario, rinnuovando la procedura sopra stabilita.


Articolo 11:

Il Comune, in tutti quei rapporti che riguardano collettivamente le Contrade, corrisponde con esse a mezzo del loro Magistrato. Però per questioni urgenti riguardanti lo svolgimento del Palio, l’Autorità comunale può indire riunioni alle quali debbano partecipare insieme Priori e Capitani.


Articolo 12:

È dovere di ogni Contrada notificare con lettera ufficiale al Comune la formazione del proprio Seggio, indicando il cognome, nome e la residenza di ciascuno dei membri che lo compongono, nonchè la carica rispettivamente ricoperta.

La comunicazione deve essere fatta volta a volta che si proceda alla ricostituzione totale o a parziali cambiamenti, ma in ogni modo, entro il 31 maggio di ciascun anno deve essere rimesso un completo elenco aggiornato a tale data.

La rappresentanza della Contrada nei confronti del Comune non può essere esercitata, ove manchino le comunicazioni sopra prescritte.


Articolo 13:

L’Amministrazione Comunale riconosce nel Priore il capo ed il legittimo rappresentante della Contrada e corrisponde quindi con esso per tutto quanto possa riguardare la Contrada medesima, salvo il disposto dell’Art. 11 per gli affari di interesse collettivo.

Pur tuttavia corrisponde direttamente col Capitano per ciò che concerne le operazioni tutte riferentisi allo svolgimento del Palio.


Articolo 14:

Entro il mese di Maggio di ogni anno le Contrade debbono notificare al Comune, con lettera ufficiale, la nomina del Capitano, per l’approvazione.

Decorso tale termine senza che abbia luogo la notifica, o quando la nomina non venga approvata, le funzioni del Capitano restano attribuite al Priore.

Per giustificato motivo sono ammessi cambiamenti nella persona del Capitano, o di quella che è investita di tali funzioni, purchè notificati nella forma su indicata non oltre il dodicesimo giorno prima dell’assegnazione dei cavalli.

L’Autorità Comunale quando riscontri sussistere nella persona nominata alcuno dei casi di ineleggibilità di cui all’Art. 15, ne rende edotta, entro 15 giorni, la Contrada, specificando i ravvisati motivi di ineleggibilità e la invita a provvedere alla sostituzione.

Il Capitano entra in carica solo dopo l'approvazione dell'Autorità Comunale.

In caso di vacazione, le funzioni di Cap1tano vengono assunte personalmente dal Priore, o, in sua assenza, dal Vicario.

Il Priore, pur essendo in carica il Cap1tano può in ogni caso assumere le funzioni per singoli atti, operazioni o adunanze.


Articolo 15:

Non sono eleggibili alla carica di Capitano:

A) Coloro che non abbiano compiuto gli anni 21;

B) gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento;

C) coloro che abbiano riportato condanna per reato comune, non colposo, o abbiano in corso procedimenti penali per delitti comuni, non colposi, punibili con la reclusione;

D) coloro che siano notoriamente di cattiva condotta.

Quando si verifichino i casi di ineleggibilità previsti dalle lettere B) e D) oppure la condanna come detto alla lettera C) dopo l'elezione, il Capitano decade dalla carica; quando invece si verifichi l'imputazione di cui alla lettera C) il Capitano resta sospeso dalle sue funzioni.


Articolo 16:

Contro la nomina del Capitano da parte della Contrada è ammesso ricorso alla Giunta Municipale, entro il termine di cinque giorni dalla sua data, tanto per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, quanto per il caso che alla votazione abbiano partecipato persone non aventi diritto al voto, o quando la nomina sia dovuta a minacce o raggiri.

Il ricorso deve essere avanzato da almeno dieci appartenenti alla Contrada aventi diritto di voto e corredato di atti, documenti o dichiarazioni che valgano a suffragare i motivi addotti.

La Giunta Municipale comunica il ricorso alle parti interessate, assegnando un termine per le deduzioni e decide inappellabilmente.


Articolo 17:

Il Capitano la cui nomina sia stata debitamente approvata, non meno di dieci giorni prima dell’assegnazione dei cavalli, ha facoltà di proporre all’Autorità Comunale due suoi fiduciari nelle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio.

Questi fiduciari — che non debbono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente Art. 15 — sostituiscono il Capitano in caso di assenza o impedimento e perciò sono soggetti all’approvazione dell’Autorità Comunale, nei termini e con le forme di cui all’Art. 14.

La sostituzione deve avvenire però in modo che in rappresentanza della Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona.

La designazione dei fiduciari deve essere fatta per ogni Palio. I fiduciari decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano.


Articolo 18:

Di regola i Priori ed i Capitani debbono, nei rapporti col Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica.

In caso di impedimento i Priori possono essere sostituiti dal Vicario o eccezionalmente da un membro del Seggio a ciò espressamente delegato.

Pure in via eccezionale i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei fiduciari di cui l’Autorità Comunale abbia approvato la nomina ai sensi dell'Art. 17.


Articolo 19:

Nell’apposito palco destinato al Magistrato delle Contrade per assistere al Palio possono prendere posto soltanto i componenti il Magistrato stesso, o coloro i quali li sostituiscono ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente, mentre nei dieci posti messi a disposizione dei Capitani nel palco dei Giudici, possono, in assenza dei titolari, essere ammessi soltanto i Priori o i Vicari, o uno dei fiduciari approvati dal Capitano, in modo che ogni Contrada non abbia mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante.


CAPITOLO III
Dei sorteggi preparatori e del Mossiere (articoli 20-33)

 

Articolo 20:

Per effettuare il sorteggio delle Contrade previsto, per i Palii ordinari, dal terzo e quarto comma dell’Art. 4, l’Autorità Comunale, non meno di venti giorni prima del 2 Luglio e del 16 Agosto, di regola nel pomeriggio di un giorno festivo, convoca in una sala del palazzo municipale i Capitani di tutte le Contrade, salvo le eccezioni di cui all'Art. 29.

Di tale adunanza viene dato avviso al pubblico. Essa è legale qualunque sia il numero delle Contrade rappresentate e viene presieduta dal Sindaco o da un assessore a ciò delegato, assistito dai Competenti funzionari del Comune. È vietato a qualunque altro di assistere all’adunanza, sotto pena di nullità delle operazioni.


Articolo 21:

Aperta l’adunanza, datone l’annuncio al pubblico con gli squilli dei Trombetti di Palazzo e verificata la legittima rappresentanza delle Contrade intervenute, il Presidente dà comunicazione e fa prendere atto delle esclusioni per punizioni tuttora in corso e delle eventuali rinunzie a partecipare alla corsa o all’esperimento della sorte, che siano tempestivamente pervenute. Colloca poi in apposita urna i nomi di tutte le Contrade rimanenti — scritti in tessere che egli chiude in altrettante custodie identiche tra loro  — e quindi ne estrae tante, quante debbono essere le Contrade da sorteggiarsi per completare il numero di dieci.

I Capitani delle Contrade estratte si recano al banco della presidenza per cooperare all’effettuazione del sorteggio.

Il Presidente sostituisce di diritto i rappresentanti delle Contrade che siano assenti, salvo che essi non intervengano, in corso di seduta, in tempo utile per esercitare le loro funzioni.


Articolo 22:

Il presidente e i Capitani delle Contrade sorteggiate nella estrazione di cui all’articolo precedente prendono anzitutto cognizione di quelle fra le quali deve essere effettuato il sorteggio e lo stesso Presidente ne chiude le tessere contenenti i relativi nomi in altrettante custodie identiche tra loro, ponendole in una seconda urna, in modo a tutti palese. Terminata tale operazione, il Capitano della Contrada designata per prima dalla sorte estrae un nome, rimettendo al Presidente la custodia chiusa e questi l’apre e pubblica il contenuto mostrando palesemente la tessera estratta.

Successivamente, e con le stesse modalità, il Capitano della Contrada che la sorte ha designato per seconda procede all’estrazione di un’altra Contrada, il cui nome viene nello stesso modo pubblicato, e si continua così finchè non ne siano state estratte tante da completare il numero di dieci necessario per il Palio.


Articolo 23:

Completato il numero delle dieci Contrade che debbono correre il Palio, il Presidente continua l’estrazione delle Contrade rimaste nell’urna, pubblicando man mano il nome di ciascuna di esse.

Queste ultime hanno diritto di partecipare al Palio corrispondente dell’anno immediatamente successivo, insieme a quelle che avessero rinunciato al diritto di correre, o al sorteggio, ai sensi dell’Art. 6 e a quelle per le quali cesserà la punizione dell’esclusione.


Articolo 24:

I sorteggi di che agli Art. 22 e 93 valgono anche per determinare l’ordine delle Comparse nel Corteo storico che precede la corsa del Palio, come specificato nell’Art. 77.

Quando per le rinuncie di cui all’Art. 6 non si debba far luogo all’estrazione a sorte per completare il numero delle dieci Contrade partecipanti alla corsa, il sorteggio tra queste viene effettuato dal Presidente, all’unico scopo di stabilire l’ordine delle rispettive Comparse nel Corteo Storico.


Articolo 25:

Per il sorteggio previsto dall’ultimo comma dell’Art. 6 si osservano le norme contenute negli Art. 21 e 22.

L’ordine nel Corteo storico delle Comparse delle Contrade le quali hanno acquisito il diritto di correre in forza del suddetto Art. 6, comma ultimo, viene determinato con apposito sorteggio, da effettuarsi subito dopo quello eseguito per completare il numero delle dieci partecipanti alla corsa.


Articolo 26:

Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle Contrade estratte per partecipare alla corsa, vengono esposte, nell’ordine di estrazione, alle finestre del primo piano del Palazzo Municipale, dove già, fino dal mattino, debbono trovarsi quelle delle Contrade che partecipano di diritto alla corsa stessa.

Nel caso di cui al comma secondo dell’Art. 24, le bandiere verranno esposte solo per render nota la disposizione delle Comparse nel Corteo storico.

Man mano che le bandiere delle Contrade estratte vengono esposte alle finestre, sono salutate dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.


Articolo 27:

Quando sia stato deliberato un Palio straordinario e vi abbiano aderito più di dieci Contrade, l’Autorità comunale ne convoca i Capitani non meno di dieci giorni prima della data fissata per il Palio stesso — dandone anche avviso al pubblico — per procedere al sorteggio delle dieci che debbono prender parte alla corsa, com'è prescritto nell’ultimo comma dell’Art. 4.

Dato l’annuncio al pubblico dell’inizio della seduta con gli squilli dei Trombetti di Palazzo, il Presidente colloca nell’urna soltanto i nomi delle Contrade aderenti, con le modalità stabilite per i Palii ordinari, Quindi ne estrae la prima, il Capitano di questa la seconda e così di seguito, sino al completamento delle dieci occorrenti per la corsa.

L'ordine di estrazione determina quello di partecipazione delle rispettive Comparse al Corteo storico e pertanto il sorteggio deve continuare fino ad esaurimento del numero delle Contrade aderenti.

Anche in questo sorteggio il Presidente sostituisce i capitani delle Contrade assenti, come stabilisce l'ultimo comma dell'Art. 21.

Quando le Contrade aderenti siano soltanto dieci il Presidente procede al sorteggio unicamente per stabilire l’ordine delle rispettive Comparse nel Corteo storico.


Articolo 28:

Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle dieci Contrade che debbono partecipare alla corsa vengono esposte e salutate singolarmente dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, nell’ordine di estrazione, alle finestre del primo piano del Palazzo Comunale.


Articolo 29:

Alle adunanze ed ai sorteggi di cui agli articoli da 20 a 27 non possono, per alcun motivo, prender parte le Contrade che abbiano in corso punizioni di esclusione dal Palio, o abbiano fatto le rinuncie di cui all’articolo 6 per i Palii ordinari, o non abbiano adento ai Palii Straordinari, dovendo le rispettive Comparse partecipare al Corteo storico nell’ordine stabilito dall’Art. 77.


Articolo 30:

Esaurite tutte queste formalità per un Palio ordinario o straordinario, i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla corsa rimangono adunati per ricevere dall’Autorità Municipale comunicazioni di quanto essa ritenga opportuno disporre, o render noto circa lo svolgimento della corsa stessa e per la proposta di nomina del Mossiere.


Articolo 31:

La nomina del Mossiere spetta all’Amministrazione Comunale, su proposta fatta dai Capitani.

Ove i Capitani non facciano alcuna proposta, o se questa non venga accolta, o se manchi l’accettazione da parte della persona o persone designate, l’Amministrazione Comunale procede alla nomina d’ufficio.


Articolo 32:

Nelle adunanze convocate per i Palii ordinari o straordinari. I Capitani possono fare osservazioni, raccomandazioni e proposte solo per la corsa formante oggetto della riunione, esclusa ogni questione d’indole generale.


Articolo 33:

Ogni questione che possa sorgere deve venire esaminata e risolta seduta stante con votazioni a semplice maggioranza.

Il Presidente è investito di pieni poteri per la disciplina della adunanza. In caso di disordini, può espellere chi li abbia provocati o rinviare, o sciogliere la riunione.

Il processo verbale deve essere seduta stante redatto dal funzionario comunale che disimpegna le mansioni di Segretario e venire letto, approvato e firmato prima che la seduta sia tolta.

La fine della seduta viene annunciata al pubblico dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.


CAPITOLO IV
Della presentazione, scelta ed assegnazione sorte dei cavalli (articoli 34-51)

 

Articolo 34:

La presentazione, la scelta e l’assegnazione a sorte dei cavalli alle singole Contrade debbono venire effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio, tanto per le corse ordinarie quanto per quelle straordinarie.

Spetta all’Autorità comunale di disporre quanto necessario affinchè per il giorno predetto il «Campo» si trovi trasformato e attrezzato nel modo tradizionale e di promuovere dall’Autorità di P.S. le ordinanze e provvedimenti di sua competenza.


Articolo 35:

All’ora fissata di detto giorno debbono trovarsi nella Corte del Podestà del Civico Palazzo il rappresentante dell’Autorità comunale, assistito da un Segretario e dal Veterinario municipale, i Deputati della Festa ed i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla corsa.

Ai Deputati della Festa ed ai Capitani viene consegnata una tessera di riconoscimento per potere accedere nella Corte del Podestà e partecipare a tutte le operazioni ed adunanze inerenti a questa fase della celebrazione cittadina.

La tessera può da ogni Capitano, in caso di impedimento, venire ceduta ad uno dei propri «Fiduciari», purchè la nomina di questi sia stata in precedenza approvata ai sensi dell’Art. 17.

Quando manchi il rappresentante di una o più Contrade, le operazioni procedono ugualmente anche nei loro confronti, restando esse obbligate a ricevere in consegna il cavallo loro assegnato dalla sorte.


Articolo 36:

All’infuori delle persone specificatamente indicate nell'articolo precedente, dei proprietari dei cavalli, e dei fantini formanti oggetto degli articoli successivi, nonchè degli impiegati ed agenti addetti alle operazioni di scelta, o incaricati del servizio d’ordine, nessun altro può avere accesso nella Corte del Podestà durante l’intero svolgimento delle operazioni medesime.


Articolo 37:

Ogni proprietario può presentare alla scelta uno o più cavalli.

I cavalli presentati debbono avere morso e briglia, ma non sella e staffe, ed essere accompagnati dal proprietario, o da persona di sua fiducia.

L'Autorità Comunale rilascia ad ogni presentatore una tessera di riconoscimento per assistere alle operazioni della scelta.

Nessun cavallo può esser presentato od accompagnato da più di una persona, eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre.

Deliberazione del Consiglio Comunale 25 Maggio 1957, n. 165
All’Art. 37 è aggiunto quanto segue:

A) È istituita presso il Comune di Siena una Commissione con l'incarico di procurare e assicurare la presentazione per il giorno della Tratta di un congruo numero di cavalli, non inferiori a undici e non superiori a quattordici, dalla medesima ritenuti idonei in rapporto alla particolare conformazione della piazza;

B) Ai proprietari dei cavalli presentati dalla suddetta Commissione e ritenuti idonei a partecipare alla prova a giudizio insindacabile del Veterinario Comunale, che eventualmente non venissero scelti dai Sigg. Capitani delle dieci Contrade partecipanti al Palio, viene corrisposto dal Comune, a titolo d’indennizzo la somma di Lire 10.000;

C) Ai proprietari dei dieci cavalli scelti viene corrisposto un compenso di L. 35.000 al proprietario del cavallo toccato in sorte alla Contrada vincente un soprapremio di L. 10.000;

D) La Commissione di cui alla lettera A) sarà nominata dalla Giunta Municipale, sarà composta di tre membri e precisamente: dal Veterinario Comunale, membro di diritto, e da due esperti, uno dei quali designato dal Magistrato delle Contrade e l’altro, che assume le funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Comunale;

E) Detta Commissione almeno tre giorni prima della tratta deve fornire all’Autorità Comunale la nota dei cavalli impegnati con i nominativi dei proprietari, il nome e i dati segnaletici dei cavalli stessi;

F) Le mansioni dei componenti la Commissione suddetta sono gratuite. I compensi sono stati partiti rispettivamente in L. 20.000 e L. 55.000 con deliberazione di Consiglio 29 Luglio 1959, n. 201.

Sulle 55.000 Lire è stabilita, pure con tale deliberazione, la ritenuta di L. 5.000 per il fondo assicurazione.

Solamente in caso d’infortunio che porti all’abbattimento del cavallo è previsto un indennizzo (delib. G.M. 21.5.1947 n. 608 e 9.5.1952 n. 619) con la delibera di G.M. 21.5.1947 n. 608 è istituita una Commissione per valutare i cavalli.


Articolo 38:

La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento, o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio, e tenuto perciò soltanto alla corresponsione posticipata del compenso stabilito a titolo di noleggio.

Il testo della disposizione suddetta, riportato in apposito manifesto, deve essere affisso, e rimanervi per tutto il periodo delle corse, in luogo ben visibile, nella Corte del Podestà. Deve inoltre venir comunicato, al momento della presentazione del cavallo, a ciascun proprietario o suo rappresentante, il quale, apponendo la propria firma in calce ad un esemplare del manifesto suddetto, attesterà di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute.

È obbligo di ogni proprietario di lasciare in uso il proprio cavallo, qual’ora sia prescelto, dal momento dell'assegnazione alla Contrada, sino a quando non sia stata effettuata la Corsa del Palio.

Il proprietario del cavallo che ha riportata la Vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrada vincitrice anche per l'intero giorno successivo, per il tradizionale giro di onoranze ai Protettori.


Articolo 39:

Ogni cavallo presentato deve venire contrassegnato con un numero d'ordine progressivo e annotato in apposito elenco, con l’indicazione del nome, dei rispettivi dati segnaletici e dei segni particolari, nonchè del cognome, nome e residenza del proprietario e del presentatore.


Articolo 40:

Qualora il numero dei cavalli presentati sia inferiore a dieci, il Comune provvede alla requisizione dei cavalli occorrenti. L’indennità da corrispondersi per tali requisizioni è stabilita nel decreto che la dispone, tenendo presente il compenso assegnato dalla Amministrazione Comunale agli altri proprietari.


Articolo 41:

Alla scelta dei cavalli presentati si procede per mezzo di corse di prova, in ciascuna delle quali ogni cavallo, montato dal fantino, deve compiere i tre giri della pista prescritti per il Palio. La mossa viene data nel modo tradizionale, fra due canapi, ed i cavalli sottoposti alla prova non possono recare altro distintivo che il numero progressivo con il quale sono stati contrassegnati all’atto della loro presentazione. Il Mossiere adempie il suo compito dal verrocchio, presso il quale deve trovarsi il tamburino.

Durante le operazioni della mossa, nessuno, tranne gli Agenti dell’ordine, può avvicinarsi al verrocchio, che è riservato esclusivamente al Mossiere.


Articolo 42:

I cavalli debbono correre nudi, suddivisi in batterie formate dai Capitani delle Contrade nel modo da essi ritenuto più rispondente allo scopo. Uno stesso cavallo può essere provato anche più di una volta, quando i Capitani lo giudichino necessario.


Articolo 43:

Nelle corse di prova di cui ai precedenti art.li i cavalli debbono essere montati da fantini ingaggiati dal Comune, direttamente, o su proposta dei proprietari.

Tali fantini, la cui età non può essere inferiore ai 18 anni compiuti e che non debbono avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti, vengono retribuiti dall’Amministrazione Comunale, senza obbligo di indennizzi per tutto quanto possa loro accadere nelle corse.

Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto bianco e berretto bianco e nero forniti dal Comune, ed a comportarsi correttamente.

È loro vietato di servirsi di frustino, nerbo, od altro mezzo consimile per incitare i cavalli durante la corsa, essendo ammesso soltanto l'uso degli speroni.


Articolo 43 bis:

Deliberazione del Consiglio 29 Luglio 1959, n. 202

È fatto obbligo ai fantini che hanno preso parte all'ultimo Palio di montare i cavalli nelle prove eliminatorie per la scelta dei cavalli nel Palio successivo, anche se straordinario, con comminatoria di esclusione dalle corse di prova e del Palio stesso, ove essi, per qualunque motivo, non ottemperino a tale obbligo.


Articolo 44:

Per l’esecuzione delle corse di prova saranno osservate anche le particolari disposizioni emanate in proposito dalle Autorità competenti, ai sensi del secondo comma dell’Art. 34.

In caso di pioggia le operazioni possono essere rimandate ad ora più conveniente dello stesso giorno, od anche al giorno successivo. Ogni decisione in proposito spetta all’Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa e dei Capitani.


Articolo 45:

Compiute le prove dei cavalli presentati, si procede alla scelta dei dieci occorrenti in una adunanza da tenersi in una sala del Palazzo civico dai Capitani delle Contrade, sotto la Presidenza del rappresentante dell’Autorità Comunale — assistito da un Segretario, dal Veterinario Comunale e dal Mossiere — e con l’intervento dei Deputati della Festa. In tale adunanza soltanto i Capitani hanno voto deliberativo, mentre il Veterinario ed il Mossiere hanno l’unico compito di fornire informazioni e pareri tecnici. È in facoltà dei Capitani di chiedere che vengano esclusi dall’adunanza quelli di loro che siano proprietari di alcuno dei cavalli da scegliere, o che ne abbiano effettuata la presentazione per incarico del proprietario. Ogni eccezione e contestazione sulla incompatibilità dei presenti per questo motivo deve essere sollevata all’inizio della riunione e venire inappellabilmente risolta dal Presidente — udito il parere dei Deputati della Festa — prima che si passi alla discussione per la scelta.


Articolo 46:

Aperta l’adunanza, e risolute le eventuali eccezioni di cui al precedente articolo, i cavalli presentati e provati debbono venire singolarmente discussi, ed occorrendo posti in votazione, secondo il numero d’ordine col quale all’atto della presentazione essi furono contrassegnati. Le decisioni riguardanti la scelta vengono dai Capitani adottate a semplice maggioranza. Quando uno di essi lo richieda, la votazione ha luogo in forma segreta.

Procedendo per eliminazione, deve essere compilata una nota comprendente i soli dieci cavalli prescelti, ai quali viene assegnato un nuovo numero d’ordine dall’1 al 10, in rapporto a quello progressivo di presentazione.


Articolo 47:

Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati debbono dai rispettivi proprietari o presentatori venire ritirati, senza diritto ad alcun compenso, mentre i dieci prescelti, contrassegnati dal numero di cui all'ultimo comma del precedente articolo, applicato alla testiera della briglia, vengono condotti a mano dalle persone che li hanno presentati, in un recinto all’uopo predisposto dinanzi al Palazzo Comunale. Ivi debbono pure trovarsi, vestiti in costume, i dieci Barbereschi delle Contrade partecipanti al Palio per prendere in consegna il rispettivo cavallo, dopo avvenuto il sorteggio.


Articolo 48:

In un palco, opportunamente decorato, eretto dal Comune presso il recinto di cui all’articolo precedente, ed elevato in modo da renderlo ben visibile al Pubblico, debbono prender posto il Rappresentante dell’Autorità Comunale, assistito da un Segretario, i Deputati della Festa ed i Capitani, per procedere all’assegnazione a sorte a ciascuna Contrada del cavallo col quale dovrà partecipare al Palio.

All’uopo sono predisposte due urne girevoli: in una debbono venire poste, in modo a tutti palese, dieci tessere recanti i numeri progressivi da 1 a 10, quanti sono i cavalli da assegnare; nell’altra, sempre in modo palese, dieci tessere contenenti i nomi delle Contrade partecipanti al Palio. Ciascuna di dette tessere, prima di essere deposta nell’urna rispettiva, deve venire chiusa dal Presidente in apposita custodia.

Tutte le custodie debbono essere identiche fra loro e non recare alcun segno di riconoscimento.

Fatte girare volta a volta le urne, il Presidente, personalmente o a mezzo di qualche bambino da lui incaricato, procede al sorteggio estraendo, prima, un numero dall’urna dei cavalli, poi un nome da quella delle Contrade, e così di seguito, sino a completo esaurimento dell'operazione.

Pubblicati mano a mano il numero del cavallo e il nome della Contrada cui la sorte lo ha assegnato, il Capitano della Contrada stessa, a mezzo del Barberesco, lo prende in consegna dal proprietario, col morso e la briglia coi quali il cavallo stesso è stato provato.

L'inizio e la fine delle operazioni vengono annunciati al Pubblico dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.


Articolo 49:

Dal momento nel quale, in seguito al sorteggio di cui all’articolo precedente, il cavallo viene assegnato e consegnato alla Contrada, questa acquisisce il diritto di usarlo per i soli fini e nei modi stabiliti dal presente regolamento e assume l’obbligo di curarne la custodia ed il mantenimento.

La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto di tutte le corse di prova e del Palio, nonchè per i casi di forza maggiore che possano verificarsi mentre il cavallo è affidato alla custodia della Contrada medesima.

Contravvenendo, la Contrada è passibile dell’esclusione dai Palii ordinari e straordinari per un periodo da uno a tre anni ed è tenuta a risarcire il proprietario di ogni eventuale danno che il cavallo avesse sofferto.


Articolo 50:

Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col cavallo loro assegnato. Nessuna può pretendere l’assegnazione di altro cavallo, anche nel caso in cui quello avuto in sorte si venga a trovare nell’impossibilità di correre, o deceda per qualsiasi causa.

In tali eventualità, mentre resta fermo nella Contrada l’obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico, viene meno il diritto di prender parte al Palio, senza che possa essere invocato a compenso uno speciale trattamento nei Palii successivi, importando ciò un’alterazione sostanziale nei turni stabiliti dall'Art. 4.

È perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell’esclusione per dieci anni dai Palii ordinari e straordinari e senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio.

Deliberazione dell’Onorevole Consiglio Comunale n. 66 data 25-5-1953. All'Art. 50 viene aggiunto:

L’impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall’Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta, riconosciuta dalla Contrada interessata, oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un collegio veterinario composto dal veterinario comunale, da uno di nomina del Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell’albo professionale.

Il veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di Aprile di ogni anno e tale nomina, da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell’anno.

Il veterinario di fiducia della Contrada viene nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni volta se ne presenti la necessità.

Qualora la stessa Contrada non provveda, nonostante l’invito ricevuto, entro le ore 12 del giorno del Palio, procedono alla nomina stessa veterinario comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione.

Per promuovere la procedura di cui sopra il veterinario comunale dà immediato avviso all’Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell’impossibilità di correre.


Articolo 51:

Ogni incidente che possa sorgere nelle operazioni relative alla scelta e assegnazione dei cavalli è risoluto inappellabilmente dal rappresentante del Comune, uditi i Deputati della Festa.


CAPITOLO V
Delle corse di prova e dei fantini (articoli 52-71)

 

Articolo 52:

Le Contrade hanno l’obbligo di provare collettivamente i loro cavalli nel «Campo» nei giorni ed ore stabiliti dall’Autorità Comunale.

Soltanto per circostanze eccezionali l’Autorità Comunale può autorizzare qualche Contrada a provare da sola il proprio cavallo, sempre nel «Campo» e nelle ore all’uopo prescritte.

Secondo l'antica tradizione, le prove sono in numero di sei ed hanno luogo la mattina e la sera, a cominciare dal pomeriggio del giorno in cui è avvenuta la consegna dei cavalli, sino al mattino di quello nel quale deve effettuarsi il Palio. La Prova pomeridiana del giorno che precede quello del Palio è chiamata «Prova generale»

Durante le prove, nelle due ore che le precedono e nell’ora successiva, è inibito alle singole Contrade di far effettuare alla propria Comparsa, nel «Campo», manifestazioni di qualsiasi genere.


Articolo 53:

In caso di pioggia che si verifichi nelle ore stabilite per le prove, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri Uffici e dei Deputati delal Festa, ha facoltà di ritardarne l’effettuazione, quando ciò sia possibile, o altrimenti di sopprimerla.

Eguale facoltà è riservata all’Autorità Comunale per altre eventuali cause di forza maggiore.


Articolo 54:

Per le corse di prova ogni Contrada ha l’obbligo di inviare il proprio cavallo, con la briglia munita di pennacchiera, nella Corte del Podestà del Palazzo civico, almeno mezz'ora prima di quella che per ciascuna prova l’Autorità Comunale abbia stabilita.

Il cavallo deve esser condotto dal solo Barberesco recante il costume da indossarsi dal fantino, e fatto accedere nella Corte del Podestà entrando nel «Campo» unicamente da Via Rinaldini e percorrendo il tratto di discesa tra l'imbocco di tale Via ed il Palazzo del Comune.

Nella Corte, in attesa della Prova, ciascun cavallo deve occupare il posto corrispondente al numero d’ordine che aveva al momento della sua assegnazione alla Contrada, ai termini dell’Art. 48.


Articolo 55:

Nella Corte del Podestà, in occasione delle prove, possono accedere soltanto il rappresentante dell’Autorità Comunale con i funzionari, impiegati ed agenti addetti alle operazioni del Palio, od al servizio d'ordine, i Deputati della Festa, i Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, od uno dei loro Fiduciari, i Barbereschi che hanno condotto i cavalli ed i Fantini.

Nessun'altra persona sarà ammessa, per qualsiasi motivo.

I Capitani o coloro che li sostituiscono sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Autorità Comunale.


Articolo 56:

L’esonero delle Contrade dal partecipare ad ogni singola prova per l'impedimento sopravvenuto al cavallo, è disposto dall’Autorità Municipale in seguito a giudizio del Veterinario Comunale, previa visita da effettuarsi nella Corte del Podestà nella mezz'ora antecedente alla corsa. Solo quando il cavallo sia nell'impossibilità di raggiungere la Corte suddetta, la Contrada deve darne avviso almeno tre ore prima della prova all’Autorità municipale, affinchè la visita di controllo da parte del Veterinario Comunale venga effettuata nella stalla della Contrada. Trasgredendo alle disposizioni del presente articolo, la Contrada incorre nella sospensione dalla corsa del Palio.


Articolo 57:

Tanto per le prove, come per il Palio, i cavalli debbono correre provvisti della briglia con la pennacchiera portante i colori della Contrada alla quale vennero rispettivamente assegnati in sorte.

È proibito praticar loro fasciature di qualsiasi genere; applicare ginocchielli, o corredarli di tutto quanto potrebbe facilitare la cavalcatura.

È del pari vietato somministrar loro, in qualsiasi modo sostanze, eccitanti, praticare frizioni di ogni genere, od applicare «perette».

È ammesso soltanto che i cavalli corrano sferrati.

Il Capitano di ciascuna Contrada è direttamente responsab1le della stretta osservanza di tali disposizioni.


Articolo 58:

Spetta alle Contrade provvedersi a loro completo carico del Fantino per il proprio cavallo, tanto per le prove, quanto per il Palio. I Capitani devono comunicare per iscritto all’Autorità Comunale, per la necessaria approvazione, la nomina del Fantino per il Palio, subito dopo l'ultima prova.

In tale occasione i Fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani, debbono essere presentati alla rassegna dell’Autorità Comunale e dei Deputati della Festa, muniti di giubbetto del tipo tradizionale.

Deliberazione dell’On. Consiglio Comunale, n. 66 in data 25 Maggio 1953. All’Art. 58 - del regolamento del Palio viene aggiunto:

Per nessun motivo è consentito il cambiamento del Fantino dopo la rassegna di cui sopra e nel caso in cui la Contrada si trovi priva di Fantino, non potendosi condurre tra i canapi il cavallo scosso, resta esclusa dal Palio.


Articolo 59:

I Fantini che corrono per le Contrade non debbono avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti e avere compiuto gli anni diciotto, provando ciò, in caso di controversia, con la esibizione di documenti idonei.

Non possono partecipare alle corse fantini uniti fra loro da vincoli di parentela fino al terzo grado incluso, o di affinità fino al primo grado. Verificandosi la presenza di due o più Fantini che si trovino nelle predette condizioni di incompatibilità ed ove fra essi non si possa raggiungere un accordo per l’esclusione, il diritto di correre è riconosciuto al più anziano di età.


Articolo 60:

Secondo la secolare tradizione i fantini per quanto ingaggiati dalle Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo.

Anche il testo di questo articolo deve esser pubblicato con apposito manifesto nella Corte del Podestà e comunicato ai fantini, com'è disposto all’Art. 38 per i proprietari dei cavalli.


Articolo 61:

I fantini nelle corse di prova sono tenuti a indossare giubbetto stemmato, pantaloni e berretto con i colori della Contrada che li ha ingaggiati, del tipo resultante dall'apposita antica tabella che si conserva presso il Comune.

Si applicano anche alle prove le disposizioni contenute nell’Articolo 43 ultimo comma circa il mezzo che ai fantini è consentito per incitare i cavalli durante la corsa.


Articolo 62:

La chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa, è fatta mediante un rullo di tamburo e lo sparo di un mortaretto.

I cavalli debbono esser fatti procedere al passo e sostare presso i canapi, per attendere il loro turno d’ingresso.

Deliberazione del Consiglio Comunale 15 Giugno 1957 n. 216. All’Art. 62 viene aggiunto:

Il giorno del Palio i cavalli dovranno essere fatti sostare di fronte al Civico Palazzo possibilmente in linea ordinata e i fantini, alzando il nerbo, renderanno gli onori all’Autorità Municipale su comando del Direttore di Polizia o chi per esso.

Nelle corse di prova le Contrade debbono prendere posto nell’interno dei canapi nei seguenti ordini tradizionali:

Prima prova - Ordine nel quale le Contrade furono estratte a sorte per partecipare al Palio.

Seconda prova - Ordine suddetto invertito.

Terza Prova - Ordine d'Estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli.

Quarta Prova - Ordine suddetto invertito.

Quinta Prova - Ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione.

Sesta prova - Ordine suddetto invertito.


Articolo 63:

I fantini, dal momento nel quale escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell’Autorità Comunale e del Mossiere.

È perciò proibito ai Capitani di trattenersi nella pista o presso i canapi per impartire ordini, disposizioni, o per prendere accordiì con i fantini suddetti.


Articolo 64:

È stretto dovere dei fantini entrare fra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto, o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.

È pure loro vietato rimanere al canapo, o scendere da cavallo, all’atto della mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.

I contravventori sono passibili della sospensrone temporanea, o della esclusione a vita. dalle corse.


Articolo 65:

La mossa ha luogo quando il Mossiere abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli: la caduta del canapo è segnalata da un rullo di tamburo.

Il mossiere è il solo Giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità.

Deliberazione del Consiglio Comunale 13 Dicembre 1965 n. 993
Il terzo comma dell’Art. 65 è sostituito dal seguente:

Quando la ritiene non valida agita una bandiera verde allo scopo di provocare lo sparo di uno o più mortaretti, quindi la issa sul verrocchio.

In tal caso i fantini debbono fermare senza indugio i rispettivi cavalli, ricondurli al passo nella Corte del Podestà ed ivi attendere l'ordine di ritornare ai canapi per una nuova mossa.

Quando il mossiere sia stato costretto ad abbassare il canapo per qualunque motivo, contro la sua volontà e debba richiamare al punto di partenza i cavalli eventualmente già in corsa, agita la bandiera verde per lo sparo del mortaretto, ma non la issa sul verrocchio.

In questo caso i fantini debbono subito fermare i cavalli e ricondurli al passo al punto di partenza per la mossa, non dovendo rientrare nella Corte del Podestà.

I segnali di bandiera verde dati dal Mossiere debbono essere ripetuti prontamente dal Palco dei Giudici per conoscenza del pubblico.


Articolo 66:

È obbligo di tutti i fantini di far compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali, prescritti tre giri della pista, ma quando, per minor velocità del proprio cavallo, alcuno di essi rimanga distanziato, all’udire lo sparo del mortaretto segnalante l’arrivo del vincitore al bandierino del traguardo e la conseguente fine della corsa, ha il dovere di fermarsi in qualunque punto del percorso si trovi, per non porre in pericolo correndo, l’incolumità del Pubblico.


Articolo 67:

È vietato ai fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.

Soltanto per il Palio è ammesso l'uso del tradizionale nerbo (tendine di bue) nel modo disposto al successivo Art. 84.

I contravventori sono passibili delle penalità previste nell'ultimo comma dell’Art. 64.


Articolo 68:

Quando per deficienza di velocità del cavallo avuto in sorte, uno o più Contrade siano raggiunte da altre, in vantaggio di un giro, si considerano e devono mettersi fuori giostra, per non arrecare alle altre, in qualsiasi modo, impedimento o molestia.

I fantini che contravvengono sono passibili delle penalità di cui nell'ultimo comma dell’Art. 64.


Articolo 69:

Ai fantini caduti da cavallo non può essere prestato aiuto per risalirvi.

A sottrarli ad eventuali pericoli ed a raccoglierli per i soccorsi del caso, provvedono le squadre delle Associazioni di Assistenza, all'uopo disposte lungo il percorso.

I fantini caduti, che possono prontamente risalire a cavallo senza aiuti e continuare la corsa, non perdono alcuno dei diritti che loro competono nella corsa stessa, purchè apparisca chiaro che la caduta fu fortuita e non simulata allo scopo di prender tempo per danneggiare, percuotere, o fermare qualche avversario.

Verificandosi quest'ultimo caso, i fantini sono passibili delle penalità di cui all'ultimo comma dell'Art. 64.


Articolo 70:

La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data validamente la mossa, dopo aver compiuti tre giri della pista, giunga, anche scavezzato, per primo al bandierino di traguardo posto dinanzi al Palco dei Giudici, e ciò ancorchè il fantino, durante la corsa, fosse caduto.

L'arrivo è segnalato da un rullo di tamburo e dallo sparo di un mortaretto.

Il giudizio inappellabile della vincita è dato da una Commissione composta di tre membri nominata dalla Giunta Municipale, Commissione che assiste alla corsa da posti appositi nel palco detto dei Giudici.


Articolo 71:

La vincita delle prove non porta alla Contrada alcun privilegio o premio, non avendo tali corse altro scopo che l'addestramento dei cavalli.

Soltanto per la prova generale è dall'Amministrazione Comunale costituito un premio da distribuirsi ai fantini che vi abbiano partecipato, con particolare riguardo a chi sia arrivato primo e secondo.

La distribuzione viene effettuata in occasione della rassegna di cui all’Art. 58, ultimo comma.


CAPITOLO VI
Del Corteo Storico e della corsa del Palio (articoli 72-92)

 

Articolo 72:

Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta dallo sfilamento di un Corteo Storico, che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della medievale Repubblica Senese, con particolare riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte principale.

I gruppi e le figurazioni delle quali il Corteo si compone e l’ordine cui deve svolgersi resultano dal prospetto schematico annesso al presente Regolamento (allegato A).

A tutto il complesso del Corteo è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’Art. 9. Per le raffigurazioni delle parti del Corteo che non rappresentano Contrade occorre l’assenso dell’Autorità Comunale.


Articolo 73:

La Comparsa, che ciascuna Contrada partecipante al Palio ha l'obbligo di far intervenire al Corteo in sua rappresentanza, deve essere composta come segue:

Un TAMBURINO, due ALFIERI (giuocatori di bandiera), il DUCE, fiancheggiato da due UOMINI D’ARME; un FIGURINO (paggio maggiore) recante la Bandiera ufficiale della Contrada; due PAGGI VESSILLIFERI che recano le insegne delle antiche Compagnie militari; il FANTINO montato sul Soprallasso (cavallo di parata) condotto a mano da un PALAFRENIERE; il BARBERO (cavallo da corsa) avuto in sorte dalla Contrada, condotto a mano dal BARBERESCO.

Per le Contrade che non corrono, la Comparsa, che anch'esse sono obbligate ad inviare al Corteo, manca soltanto del BARBERO e del BARBERESCO ed il SOPRALLASSO (cavallo di parata) è montato da un CAVALIERE, anzichè dal FANTINO.

Tutti i figuranti sopra indicati, eccezion fatta per il fantino, debbono avere idonea prestanza fisica ed essere vestiti coi costumi della rispettiva Contrada, quali resultano dai bozzetti approvati dalla Autorità Comunale, senza di che la comparsa non può essere ammessa al Corteo.

Quest'ultima disposizione vale anche per le Bandiere portate dai figuranti, i bozzetti delle quali debbono essere sempre sottoposti alla preventiva approvazione del Comune.


Articolo 74:

Abrogato (riguarda la proprìetà dei costumi che secondo la convenzione 8 Febbraio 1924 era del Comune ed è tornata alle Contrade).


Articolo 75:

La nota delle persone prescelte a figurare nella Comparsa della rispettiva Contrada deve essere prodotta all’Ufficio di Polizia Urbana almeno due giorni prima di quello del Palio, affinchè sia dall’Autorità Comunale approvata.

In caso di mancata approvazione totale, o parziale degli elementi proposti, ne viene dato avviso senza motivazioni al Capitano, il quale è tenuto a provvedere all’immediata sostituzione ed a presentare all’Ufficio suddetto una nuova nota da concordare.


Articolo 76:

È vietato alle Contrade di far rappresentare nella Comparsa il fantino da altro figurante montato sul soprallasso, nello sfilamento del Corteo, o di esimersi, sotto qualsiasi pretesto, di farvi intervenire il cavallo da corsa (Barbero).

Soltanto in casi eccezionali, e cioè quando l'eccessiva irrequietezza del cavallo desse luogo ad inconvenienti o pericoli, l'Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa, ha facoltà condotto direttamente nella Corte del Podestà.


Articolo 77:

L'ordine col quale ciascuna Contrada deve partecipare al Corteo, in relazione alle adesioni ai Palii, ai vari sorteggi ed alle altre circostanze previste nel precedente capitolo III, si riassume come segue:

1) PALII ORDINARI NEI QUALI NON SI SIANO AVUTE RINUNCIE DI CUI ALL’ART. 6.

Precedono le Comparse delle sette Contrade che corrono di diritto, nell’ordine in cui furono estratte nel sorteggio effettuato per il corrispondente Palio dell’anno innanzi; seguono le altre tre partecipanti al Palio e quindi le sette rimanenti, nell’ordine nel quale furono all’uopo sorteggiate rispettivamente ai sensi degli Art. 22 e 23.

2) PALII ORDINARI NEI QUALI SI SIANO AVUTE RINUNCIE DI CUI AL CITATO Art. 6.

a) Quando le rinuncie, per il loro numero, non abbiano dato luogo al sorteggio previsto dall’ultimo comma del detto Art. 6: precedono le Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell’ordine di estrazione dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre sorteggiate ai sensi dell’Art. 22 per completare il numero di dieci, pure nell’ordine di estrazione dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre che corrono di diritto nel corrispondente Palio dell’anno successivo, nell’ordine venuto a resultare dal sorteggio di cui all’Art. 23 ed infine quelle delle Contrade rinunciatarie, in ordine alfabetico;

b) Quando le rinuncie, per il loro numero, abbiano invece dato luogo al sorteggio previsto dall’ultimo comma del predetto Art. 6: precedono le Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell’ordine di estrazione dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre che hanno acquistato il diritto di correre, nell’ordine determinato dall’apposito sorteggio di cui all’Art. 25; vengono quindi quelle delle Contrade eventualmente rinuncianti, ma obbligate a partecipare alla corsa, nell’ordine del sorteggio previsto dall'ultimo comma dell'Art. 6 ed infine in ordine alfabetico, quelle delle rimanenti sette Contrade rinunciatarie.

3) PALII STRAORDINARI AI QUALI ABBIANO ADERITO TUTTE LE CONTRADE.

Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono e seguono le altre sette, nel rispettivo ordine di estrazione, di che all'art. 27.

4) PALII STRAORDINARI AI QUALI ALCUNE CONTRADE NON ABBIANO ADERITO.

Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono, nell’ordine di estrazione; seguono quelle delle Contrade aderenti, parimenti nell'ordine di estrazione, e vengono infine, in ordine alfabetico, le Comparse delle Contrade non aderenti.

Quando si abbiano Contrade escluse dal partecipare al Palio per punizione, le relative Comparse, in tutti i casi sopra considerati, debbono essere, in ordine alfabetico, ultime del Corteo.

L'ordine come sopra stabilito per ogni singolo caso non può esser modificato per alcun motivo.


Articolo 78:

La riunione delle Comparse, complete di tutti gli elementi che le compongono, degli altri gruppi di figuranti e la formazione del Corteo, si effettuano alle ore e nei luoghi prescritti dall’Autorità Comunale, a cura di funzionari ed agenti da questa a ciò delegati.

Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, la Giunta Municipale nomina un MAESTRO DI CAMPO, il quale, vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni ROTELLINI DI PALAZZO.


Articolo 79:

È dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo di tenere un contegno corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini, e di cooperare, in quanto da ciascuno possa dipendere, alla miglior riuscita di questa parte della celebrazione.

In particolar modo è loro proibito, durante il percorso nel «Campo», di fumare, gridare, soffermarsi per parlare con spettatori, prender bibite od altro, togliersi il copricapo o altra parte del costume, o portare oggetti che non facciano parte di questo. I contravventori sono punibili con la sospensione temporanea, o con l’espulsione a vita dal far parte al Corteo.


Articolo 80:

Entrando nel «Campo» dalla BOCCA DEL CASATO, al segnale dato con lo sparo di un mortaretto, il Corteo ha il suo svolgimento nella pista, sino al palco eretto dinanzi al Palazzo Civico, palco nel quale, dopo aver deposto le Armi, le insegne e gli altri oggetti portati nel Corteo, tutti i figuranti che non abbiano altri speciali incarichi debbono ordinatamente prender posto.

Nessun figurante, sino a quando la corsa del Palio non sia terminata, può scendere, per qualsiasi motivo o pretesto, dal palco suddetto, sotto pena dell’immediato allontanamento dalla Piazza e delle sanzioni previste nell’ultimo comma dell’Art. precedente. All’infuori dei figu- ranti in costume, nessun altro può accedere e prendere posto nel palco delle Comparse.


Articolo 81:

Durante lo sfilamento del Corteo, che sarà accompagnato dal suono continuo del Campanone della Torre del Mangia, dalla Marcia del Palio eseguita dai Musici Comunali e dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, gli Alfieri di ciascuna Comparsa, dopo aver compiuto l’alzata di saluto all'ingresso nel «Campo» al rullo del tamburo, debbono eseguire soltanto quattro sbandierate, e cioè, la prima dinanzi al Palco dei Giudici, la seconda all’altezza della Fonte Gaia, la terza di fronte al Palco dei Priori e la quarta dinanzi alla Cappella Comunale.

A sfilamento ultimato, un alfiere per ogni Contrada e il rispettivo tamburino sono tenuti a partecipare ad una sbandierata finale collettiva di fronte al Palazzo Civico quale omaggio all’Autorità del Comune.

Le sbandierate debbono venire dagli Alfieri eseguite nella maniera tradizionale, con aggraziati movimenti e giuochi, che diano risalto alla loro abilità, ma senza eccessivi virtuosismi che richiedano un tempo maggiore di quello stabitito dal Maestro di Campo, cui spetta il compito di imporre la cessazione e di segnalare tutte le infrazioni all’Autorità Comunale, per i provvedimenti disciplinari del caso.

Nota: Nella seduta del 12 agosto 1964, la Giunta Municipale deliberò (del. n. 1347) «a parziale modifica dell’art. 81 del Regolamento per il Palio del 16 agosto 1964»:
1) Le sette Contrade che non prendono parte alla corsa dovranno entrare nella pista una di seguito all’altra, senza fermarsi per le sbandierate d’obbligo, previste nell’art. 81 del Regolamento, e dovranno eseguire una sola sbandierata a comando del Maestro di Campo, non appena saranno tutte e sette sistemate nella pista.
Il Maestro di Campo si avvarrà, per ordinare la sbandierata, di un segnale fatto eseguire da due paggetti che sosteranno uno al Palco dei Giudici e uno al Palco delle Comparse.
Le Contrade saranno sistemate nel semicerchio compreso tra il Casato e S. Martino. Le medesime eseguiranno l'alzata delle bandiere all’ingresso del Campo (Bocca del Casato) e durante il percorso, prima e dopo la sbandierata, sventoleranno le bandiere.
2) Le dieci Contrade che prendono parte alla corsa e gli altri figuranti del Corteo Storico osserveranno durante il Corteo Storico quanto praticato per i Palii precedenti.


Articolo 82:

Terminato coll’effettuazione della sbandierata collettiva il Corteo Storico, mentre dai Valletti del Comune viene portato nel Palco dei Giudici il Palio da assegnarsi alla Contrada Vincitrice, come è disposto in successivi Articoli, i barberi ed i loro fantini, riuniti nella Corte del Podestà, debbono tenersi pronti per la corsa.

In detta Corte, oltre alle persone tassativamente indicate nell’Art. 55 per le prove, sono ammessi ad accedere, per la sera del Palio, soltanto due incaricati da ciascuna Contrada di recare il costume che il fantino deve indossare per la corsa e di ritirare quello di parata indossato dal fantino stesso nel Corteo. I nomi di detti incaricati debbono essere preventivamente resi noti all’Autorità Comunale, insieme con quelli dei componenti la Comparsa.


Articolo 83:

Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta impossibilità fisica preventivamente accertata, com’è prescritto all’Art. 56) ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione e quali che siano gli incidenti che possano verificarsi.

Contravvenendo, le Contrade sono passibili dell’esclusione dai due Palii successivi, ordinari o straordinari.


Articolo 84:

Per la Corsa del Palio, i fantini sono tenuti ad indossare Costume della foggia prescritta dall’Art. 61 per le prove, ma il berretto deve essere sostituito da uno zucchetto metallico, dipinto coi colori della Contrada, per la protezione della testa.

Ad ogni fantino è poi consentito l’uso degli speroni e di un nerbo (tendine di bue) fornito a tutti dal Comune, di tipo uniforme, tanto per incitare maggiormente il cavallo proprio, quanto per battere ed ostacolare con esso i fantini avversari ed i loro cavalli durante il percorso.

I fantini non possono però far uso del nerbo suddetto sugli avversari e loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo.

Il nerbo viene consegnato a ciascun fantino da un Vigile Urbano al momento dell’uscita dalla Corte del Podestà per recarsi alla mossa.

Nella Corte del Podestà, prima di salire a cavallo, i fantini devono essere perquisiti, per accertare che non rechino seco altri mezzi di offesa.


Articolo 85:

Deliberazione del Consiglio Comunale 3 Giugno 1952, n. 111
L’Art. 85 - del «Regolamento per il Palio» è sostituito dal seguente:

Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal 1° e 2° comma dell’Art. 62.

Per l’ordine d’ingresso e l’occupazione del posto al canapo, debbono osservarsi le norme seguenti:

1° - L'ordine di presentazione delle Contrade al canapo è indicato da un mezzo meccanico di cui in appresso si specificano le caratteristiche:

a) il mezzo meccanico di cui trattasi è composto di una vasca serbatoio, da un tubo a doppia camicia e da dieci sfere, dette comunemente barberi, di spessa materia (legno o platinina) con i colori delle Contrade partecipanti alla corsa;

b) la vasca serbatoio di forma ovoidale dovrà avere una cubatura sei volte superiore alla cubatura complessiva dei dieci barberi; il tubo a doppia camicia dovrà essere munito nella parte esterna di dieci fori di diametro leggermente inferiore a quello dei barberi, in modo che ogni barbero corrisponda esattamente al relativo foro, e tali fori dovranno, ben marcatamente, essere numerati dall'uno al dieci ed avranno forma circolare ad eccezione dell'ultimo segnato col n. 10 che dovrà avere forma quadrata per indicare la contrada di rincorsa;

c) I barberi dovranno essere di ugual peso, forma e dimensione.

2° - Il dispositivo sarà tenuto in custodia dall'Amministrazione Comunale e un funzionario dell’Amministrazione dovrà consegnare a tempo debito, ai Sigg. Deputati della Festa, riuniti nel palco dei Giudici tre esemplari del mezzo meccanico per le tre mosse, completamente separati nelle parti che lo compongono, nonché trenta barberi, onde procedere alle operazioni necessarie per l'indicazione dell'ordine delle mosse. Ognuno dei tre tubi dovrà portare ben visibile il numero che lo distingue e cioè n. 1, n. 2, n. 3.

3° - I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari e al momento in cui lo riterranno più opportuno deporranno, in presenza dei dieci Capitani, i barberi nella vasca serbatoio, dieci per ogni vasca e rappresentante ciascuno una delle Contrade che corrono, indi innesteranno il tubo nella vasca, avendo cura di isolare i barberi dal tubo a mezzo dell’apposita serranda. Procederanno poi al rimescolamento dei barberi, e aperta la serranda, lasceranno che i barberi, liberamente defluendo si dispongano lungo il tubo chiuso con la doppia camicia.

Tale operazione dovrà essere ripetuta tante volte quante occorrono per l’approntamento di tutti i tre tubi; compiuta tale operazione si applicheranno i sigilli a mezzo di apposita impiombatura, disinnestando la vasca serbatoio. I tubi sigillati verranno disposti ciascuno nella propria cassetta in attesa del segnale che indica l’uscita dei fantini dal Cortile del Podestà.

4° - Quando i fantini, montati sui rispettivi cavalli e avviati alla mossa, raggiungeranno l’altezza della curva del Casato, si estrarrà il tubo della prima mossa, contraddistinto dal n. 1 e si toglieranno i sigilli. Facendo ruotare la camicia si porrà in evidenza l’ordine di presentazione per la prima mossa.

5° - Immediatamente sarà dettato al funzionario Comunale, incaricato di trascrivere detto ordine su tre moduli predisposti, l'ordine di presentazione delle Contrade al canapo, nel modo stesso in cui queste vengono indicate dalla numerazione impressa sul tubo, e cioè la Contrada il cui barbero andrà a porsi nel foro contraddistinto col n. 1 andrà a collocarsi al primo posto e così via per i rimanenti barberi fino a quello di rincorsa. Compilati i tre elenchi i detti Deputati cureranno che un esemplare venga rimesso al mossiere, altro esemplare al Comandante o al Graduato degli Agenti Municipali incaricato della chiamata, mentre il terzo resterà a disposizione degli stessi Deputati della Festa o dei Signori Capitani per opportuna conoscenza.

6° - Qualora la prima mossa non resulti valida l’operazione sarà ripetuta con tubo contraddistinto dal n. 2 e così per la terza con tubo contraddistinto dal n. 3.

Ove le tre mosse non siano sufficienti e si debba procedere a successive partenze l’ordine di queste sarà quello della prima seconda e terza mossa, ma invertito.

7° - Terminato il Palio il dispositivo sarà consegnato dai Sigg. Deputati della Festa all'Amministrazione Comunale per la custodia.


Articolo 86:

Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 3 Giugno 1952.


Articolo 87:

Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli Art. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, e 70.


Articolo 88:

Quando la mossa sia stata valida ed i Giudici della Vincita abbiano emesso il loro inappellabile verdetto sull’esito della corsa, il Palio viene subito consegnato dal rappresentante l'Autorità Comunale e dai Deputati della Festa al Capitano della Contrada vincitrice, il quale provvede a farlo prendere da persona di sua fiducia e a farlo trasportare nella sede della Contrada stessa nella festevole forma tradizionale. La bandiera della Contrada vincitrice, salutata dagli squilli dei Trombetti, viene subito esposta ad una finestra centrale del primo piano del Palazzo Comunale e vi rimane anche per l’intero giorno successivo.


Articolo 89:

È proibito qualunque partito, o accordo diretto a far vincere il Palio ad una, piuttosto che ad un'altra Contrada.


Articolo 90:

In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri Uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.

All’Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l’Autorità di P.S., l’effettuazione del Palio, per motivi che interessino l’ordine pubblico.


Articolo 91:

Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la Forza Pubblica potrà intervenire soltanto quando uno dei Deputati della Festa lo richieda.


Articolo 92:

Nei tre giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere al Sindaco una particolareggiata relazione in merito alla organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo, o che richieda provvedimenti.


CAPITOLO VII
Dei premi (articoli 93-96)

 

Articolo 93:

Tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie, alla Contrada vincitrice è dal Comune assegnato in premio un Palio (drappellone di seta dipinto) dal quale la festa ha tratta la sua denominazione.

Secondo la tradizione, esso reca in alto, per la corsa del 2 Luglio, l'immagine di Maria Santissima che si venera nella Chiesa di Provenzano e per quella del 16 Agosto, l’immagine di Maria Vergine Assunta in Cielo. Reca poi sempre la data della Corsa, gli stemmi del Comune e degli antichi Terzieri della Città e quelli del Capo dell’Amministrazione Comunale in carica e delle dieci Contrade che corrono.

Quanto alla parte allegorica, nei Palii ordinari, qualora il Comune non creda di prescriverne il soggetto, è libero il pittore di proporlo, mentre per i Palii straordinari, che possono avere anche foggia diversa, oltre la data e le figurazioni araldiche sopra indicate, deve farsi in modo preminente riferimento alla circostanza, od all’avvenimento per cui la corsa è stata effettuata, affinchè possa costituire un autorevole documento storico.

Il Drappellone è solennemente trasportato per il Palio del 2 Luglio nella Chiesa di S. Maria in Provenzano, e per quello di Agosto in Duomo, rispettivamente dopo la prova Generale e prima della terza prova e vi rimane esposto fino a quando deve venire issato sul Carroccio, per il Corteo Storico. Al trasferimento prendono parte le rappresentanze del Comune, e del Magistrato delle Contrade, i Deputati della Festa, i Priori e i Paggi delle dieci Contrade che corrono, tutti precedentemente riuniti presso il Palazzo Comunale.

Il Palio rimane di proprietà della Contrada vincitrice la quale però ha l’obbligo di restituire entro l’anno al Comune il «piatto d’argento» che lo sormonta e che, secondo la tradizione, rappresenta il premio che in antico veniva assegnato al vincitore.


Articolo 94:

Per la pittura del Palio o drappellone di cui all’Articolo precedente, viene di regola indetto dal Comune, di volta in volta, un concorso tra artisti che siano nati, o residenti in Siena rimettendo ad una competente Commissione, nominata dalla Giunta Municipale, della quale un membro deve essere designato dal Magistrato delle Contrade, di proporre alla Giunta stessa le condizioni relative e di giudicare poi quale bozzetto sia da preferire tra: quelli presentati.

Il concorso deve essere espletato in modo da assicurare al vincitore almeno trenta giorni per la pittura.

Dopo avvenuta la scelta, tutti i bozzetti debbono venire esposti al pubblico. Quando l’urgenza lo richieda, o l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, la pittura può essere affidata ad un artista di fiducia.


Articolo 95:

Oltre il Palio o Drappellone di seta dipinto, di cui ai precedente articoli, il Comune, secondo la tradizione, assegna a favore della Contrada vincitrice un premio in danaro uguale al prezzo corrente di:

a) grammi 1404 d’argento, pari al fino contenuto in sessanta talleri per il Palio del 2 Luglio;

b) grammi 936 d’argento pari al fino contenuto in quaranta talleri, per il Palio del 16 Agosto.

Per le corse straordinarie, l’Amministrazione Comunale stabilisce volta per volta se sia da assegnare anche il premio in danaro ed in quale misura. Alla Contrada vincitrice viene poi dal Sindaco rilasciata una attestazione ufficiale della vittoria conseguita e dell’avvenuta sua iscrizione nel registro generale, che si conserva presso l'Archivio del Comune.

Certificato analogo viene rilasciato al fantino.


Articolo 96:

Al proprietario del cavallo vincitore il Comune assegna in premio, tanto per i Palii ordinari che straordinari, una bandiera di seta recante lo stemma della Città e la data della corsa e corrisponde poi anche un premio in denaro, il cui ammontare viene di volta in volta stabilito.


CAPITOLO VIII
Penalità e disposizioni finali (articoli 97-105)

 

Articolo 97:

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno alla preparazione allo svolgimento, od al decoro del Palio, le Contrade, quando sia riconosciuta la loro responsabilità, sono passibili, a seconda della gravità dell’infrazione, o della mancanza commessa, delle seguenti punizioni:

a) Censura;

b) Deplorazione;

c) Pena pecunaria ragguagliata al premio in denaro stabilito al comma a) dell’Art. 95 - per il Palio precedente ed estensibile da un decimo all’intiero dell’importo stesso;

d) Esclusione dal partecipare ad uno, o più Palii, ordinari e straordinari, sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l’obbligo di far intervenire la Comparsa al Corteo Storico.


Articolo 98:

La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale.

La censura è inflitta dal Sindaco con motivata ordinanza; la deplorazione la pena pecunaria e l’esclusione dal Palio sono applicate dalla Giunta con formali deliberazioni.

Ogni provvedimento deve essere preceduto dalla contestazione scritta dell’addebito, da notificarsi al Priore della Contrada, colla assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le eventuali deduzioni.

Contro la censura e la deplorazione non è ammesso reclamo; contro l’applicazione della pena pecuniaria e contro l´esclusione dal Palio è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza entro dieci giorni da quello della comunicazione del provvedimento. Non sono ammessi ricorsi ulteriori contro le decisioni che dal Consiglio saranno adottate in sede di reclamo.

La recidiva entro un biennio costituisce circostanza aggravante.

Di ogni punizione che sia inflitta ad una o più Contrade viene data comunicazione alle altre, tramite il Magistrato.


Articolo 99:

Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai fantini, si applicano, a seconda delle gravità, le punizioni seguenti:

a) Ammonizione;

b) Esclusione per un tempo determinato, od a vita, dal montare cavalli di Contrade, tanto per le prove, quanto per il Palio.

L'ammonizione è inflitta per iscritto dal Sindaco, l’esclusione dal partecipare alla Corsa, con deliberazione della Giunta Municipale, udite le discolpe dell’interessato.

L’ammonizione riportata per due volte nello stesso anno, dà luogo, in caso di nuova mancanza di qualsiasi specie, all’applicazione delle sanzioni di cui alla lettera b).


Articolo 100:

Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di fantini o di Contrade dal partecipare al Palio imminente, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dalla Giunta Municipale, tanto per i fantini, quanto per la Contrada su rapporto dei Deputati della Festa, udite le parti interessate ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’Art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente, la sospensione avrà effetto per il Palio o Palii successivi.


Articolo 101:

Agli effetti punitivi, l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonchè degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadìutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.

È altresì responsabile del contegno della propria Comparsa e del fantino, quando sia stato tale da provocare incidenti, o tumulti e si sia potuto stabilire che esso fu dovuto a disposizione, o ad incitamento dei Dirigenti, od al loro atteggiamento colposamente passivo.


Articolo 102:

Ogni disposizione o provvedimento che si rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni preparatorie, od allo svolgimento delle prove, o del Palio, che nonsiano previsti nel presente Regolamento, rientra nelle competenze dell'Autorità Comunale, uditi i Deputati della Festa ed occorrendo i Capitani delle Contrade, partecipanti alla Corsa. Nei casi d’urgenza ed ove manchi la presenza del Rappresentante dell’Autorità Comunale, i Deputati della Festa sono autorizzati a provvedere salvo riferirne al Sindaco con speciale rapporto.


Articolo 103:

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non abbiano specifico riferimento ai vari organi del Comune, si precisa che essa è di competenza della Giunta Municipale là dove si parla di Amministrazione Comunale, mentre rientra nelle competenze del Sindaco, di chi per Legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto il Regolamento stesso demanda alla Autorità Comunale.


Articolo 104:

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la aprovazione da parte del Consiglio Comunale e dell’Autorità Governativa e la sua pubblicazione all’albo Pretorio per il periodo di quindici giorni.

Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, udito il Magistrato delle Contrade.


Articolo 105:

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati quello approvato in data 18 Ottobre 1906, con le successive modifiche, ed ogni altra disposizione contraria.


Schema del Corteo Storìco

6 Mazzieri del Comune
Vessillifero del Comune a cavallo con Palafreniere, in mezzo a 4 Comandatori
12 Trombetti del Comune con chiarine d'argento
12 Musici di Palazzo con strumenti musicali
36 Vessilliferi delle Città, Potesterie, Terre e Castelli dell'antico Stato Senese

Vessillifero della Mercanzia
3 Magistrati della Mercanzia
Vessilliferi dei Setaioli, Lanaioli, Ligrittieri, Lapicidi, Pittori, Orafi, Speziali, Fabbri con 102 appartenenti alle rispettive corporazioni

Paggio del Capitano del Popolo, con spada e scudo
Capitano del Popolo, a cavallo, con Palafreniere
3 Centurioni dei Terzieri della Città
3 Centurioni dei Terzieri delle Masse

Comparse delle 10 Contrade partecipanti alla corsa, così composte:
Tamburino, 2 Alfieri giocatori di bandiera, Duce con 2 uomini d’arme, Paggio Maggiore porta insegna con 2 Paggi Vessilliferi, Barbero e Barberesco, Fantino sul Soprallasso con Palafreniere

12 Paggi del Comune recanti festoni di alloro

Comparse delle 7 Contrade non partecipanti alla corsa, così composte:
Tamburini, 2 Alfieri giocatori di bandiera, Duce con 2 uomini d’arme, Paggio Maggiore porta insegna con 2 Paggi Vessilliferi

Capitano di Giustizia e Palafreniere
Capo degli Armigeri
2 Tamburini
24 Armigeri

Carro di Trionfo tirato da quattro buoi, recante il Palio, con servente portapalio, sei trombettieri, i quattro Provveditori di Biccherna, e valletti, scortato dai rappresentanti a cavallo delle Contrade non partecipanti alla corsa

6 Cavalieri rappresentanti Contrade non più esistenti (Gallo, Leone, Orso, Quercia, Spadaforte, Vipera)

Emblemi delle 17 Contrade
  • Good&Cool
  • Consorzio per la Tutela del Palio di Siena Gli stemmi, i colori delle Contrade e le immagini del Palio sono stati utilizzati con l'approvazione del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena e si intendono a puro scopo illustrativo. Ogni altro uso o riproduzione sono vietati salvo espressa autorizzazione del Consorzio
Per migliorare la tua navigazione su questo sito, utilizziamo cookies e altre tecnologie che ci permettono di riconoscerti. Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra informativa sui cookies.
OK