Articolo 6: Palii ordinari - Rinunce
In conformità di quanto è stabilito dal citato Bando del Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese) la partecipazione delle Contrade ai Palii ordinari è volontaria.
E' quindi in piena facoltà delle Contrade di rinunciare al diritto acquisito di correre, o di astenersi dall'esperimento della sorte, purché ne rendano edotta per iscritto l'Autorità Comunale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui all'art. 20 e seguenti.
Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata, o a favore di altra Contrada.
Soltanto nell'eventualità che le rinunce non permettano di raggiungere il numero prescritto dal terzo e quarto comma dell'art. 4 - mentre le Contrade che non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz'altro - si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti, per determinare quali di esse divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto.