Articolo 20: Sorteggio delle Contrade - Adunanza - Avviso al pubblico
Per effettuare il sorteggio delle Contrade previsto, per i Palii ordinari, dal terzo comma dell'art. 4, l'Autorità Comunale, non meno di venti giorni prima del 2 luglio e del 16 agosto, di regola nel pomeriggio di un giorno festivo, convoca in una Sala del Palazzo Municipale i Capitani di tutte le Contrade, salvo le eccezioni di cui all'art. 29.
Di tale adunanza viene dato avviso al pubblico. Essa è legale qualunque sia il numero delle Contrade rappresentate e viene presieduta dal Sindaco, o da un Assessore a ciò delegato, assistito dai competenti funzionari del Comune.
È vietato a chiunque altro di assistere all'adunanza, sotto pena di nullità delle operazioni.