Articolo 7: Soprintendenza e direzione dei Palii
La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all’Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale nomina una Deputazione composta di tre membri, la quale esercita le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento ed in genere coadiuva l’Amministrazione Comunale nelle funzioni suddette.
Per la nomina di tale Deputazione la Giunta Comunale si avvale della segnalazione non vincolante presentata dal Magistrato delle Contrade, individuando preferibilmente i nominativi delle Contrade non partecipanti al Palio di riferimento.
Nell’espletamento dei suoi compiti la Deputazione della Festa si avvale della collaborazione di tre Ispettori della Pista, nominati con le stesse modalità dei Deputati della Festa.
La Giunta Comunale con apposito atto nomina i Deputati della Festa, gli Ispettori della Pista, i Giudici della Vincita e il Maestro di Campo.