Articolo 23: Sorteggio delle Contrade - ModalitĂ di estrazione delle Contrade che non parteciperanno
Completato il numero delle dieci Contrade che debbono correre il Palio, il Presidente continua l'estrazione delle Contrade rimaste nell'urna, pubblicando man mano il nome di ciascuna di esse.
Queste ultime hanno diritto di partecipare al Palio corrispondente dell'anno immediatamente successivo, insieme a quelle che avessero rinunciato al diritto di correre, o al sorteggio, ai sensi dell'art. 6 e a quelle per le quali cesserĂ la punizione dell'esclusione.