Articolo 56: Corse di prova - Esonero dal parteciparvi
L'esonero delle Contrade dal partecipare ad ogni singola prova per impedimento sopravvenuto al cavallo, è disposto dall'Autorità Comunale in seguito a giudizio del Veterinario Comunale, previa visita da effettuarsi nella Corte del Podestà nella mezz'ora antecedente alla corsa.
Solo quando il cavallo sia nell'impossibilità di raggiungere la Corte suddetta, la Contrada deve darne avviso, di norma, almeno tre ore prima della prova, all'Autorità Comunale, affinché la visita di controllo da parte del Veterinario Comunale venga effettuata nella stalla della Contrada.
Trasgredendo alle disposizioni del presente articolo, la Contrada incorre nella sospensione dalla corsa del Palio.