Articolo 49: Assegnazione dei cavalli - Diritto d'uso delle Contrade - Responsabilità
Dal momento nel quale, in seguito al sorteggio di cui all'articolo precedente, il cavallo viene assegnato e consegnato alla Contrada, questa acquisisce il diritto di usarlo per i soli fini e nei modi stabiliti dal presente regolamento e assume l'obbligo di curarne la custodia ed il mantenimento.
La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto di tutte le corse di prova e del Palio, nonché per i casi di forza maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo e affidato alla custodia della Contrada medesima.
Contravvenendo, la Contrada è passibile dell'esclusione dai Palii ordinari e straordinari per un periodo da uno a tre anni ed e tenuta a risarcire il proprietario di ogni eventuale danno che il cavallo avesse sofferto.