Articolo 18: Priori e Capitani - Impedimenti - Sostituzione nei rapporti con il Comune
Di regola i Priori ed i Capitani debbono, nei rapporti col Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica.
In caso di impedimento i Priori possono essere sostituiti dal Vicario, o eccezionalmente da un membro del Seggio a ciò espressamente delegato.
Pure in via eccezionale, i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei Fiduciari di cui l'Autorità Comunale abbia approvata la nomina ai sensi dell'art. 17.