Capitolo 8: Penalità e disposizioni finali
Articolo 97
Contrade: punizioni previste
Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa delle seguenti punizioni:
- Censura;
- Deplorazione;
- Esclusione dal partecipare ad uno o più Palii, ordinari e straordinari, sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l'obbligo di far intervenire la Comparsa al Corteo Storico.
Articolo 98
Punizioni alle Contrade - Modalità di Comminazione
La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva, dell'Amministrazione Comunale.
L'Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade gli addebiti, motivati con apposito atto, per i comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda.
Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all'art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all'addebito formulato dall'Assessore Delegato.
A pena di decadenza le Contrade nei sette giorni successivi alla notifica dell'addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa.
L'Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi delle Contrade valuta, con motivata decisione, se archiviare l'addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.
Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che le Contrade possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.
Avverso le delibere della Giunta Comunale che devono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso.
Qualora entro i cinque Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto a) dell'articolo precedente la medesima Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.
Qualora entro i nove Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione di cui al punto b) dell'articolo precedente, la medesima Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivi.
Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
Articolo 99
Punizioni ai Fantini - Modalità di comminazione
Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni:
- Diffida;
- Ammonizione;
- Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio.
L'Assessore delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati della Festa, notifica ai Fantini gli addebiti, motivati con apposito atto, per i comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda.
I Fantini, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all’addebito formulato dall'Assessore Delegato.
A pena di decadenza i Fantini nei sette giorni successivi alla notifica dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa.
L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi dei Fantini valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, i Fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.
Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che i Fantini possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato e dopo aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati.
Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno), non è ammesso alcun tipo di ricorso.
Qualora entro quattro Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino è incorso nella sanzione prevista alla precedente lettera a), il medesimo incorra per altre tre volte in analoga infrazione, gli verrà applicata automaticamente la sanzione dell'ammonizione. Ogni ulteriore sanzione di cui alla lettera a) irrogata allo stesso fantino nello stesso periodo di Palii di cui sopra effettivamente disputati comporterà l'applicazione dell'ammonizione per ogni ulteriore diffida.
La sanzione prevista dalla lettera a) del presente articolo, si applica, con gli stessi richiami temporali del comma precedente, in occasione delle prove previste dal comma 3 dell'articolo 43 e dal comma 3 dell'articolo 52 del presente Regolamento.
Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto b) del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo.
Le sanzioni, previste nei punti a) e b) del comma 1 del presente Articolo, decadono automaticamente se il fantino per 5 anni consecutivi, dalle sanzioni sopra richiamate, non risulta presente né per le prove, né per il Palio.
Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più fantini deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
Norma interpretativa art. 99
Si precisa che la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi fiduciari o coadiutori.
Articolo 99 bis
Raccolta delle sanzioni comminate
A cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati.
Articolo 100
Punizioni a Fantini e Contrade - Provvedimenti d'urgenza
Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.
Articolo 101
Responsabilità oggettiva delle Contrade
Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio.
È altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio.
L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
Articolo 102
Disposizioni o provvedimenti imprevisti
Ogni disposizione o provvedimento che si rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni preparatorie, od allo svolgimento delle prove, o del Palio, che non siano previsti nel presente Regolamento, rientra nelle competenze dell'Autorità Comunale, uditi i Deputati della Festa ed occorrendo, i Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa.
Nei casi d'urgenza e ove manchi la presenza del Rappresentante l'Autorità Comunale, i Deputati della Festa sono autorizzati a provvedere, salvo riferirne al Sindaco con speciale rapporto.
Articolo 103
Precisazioni - Assessore Delegato
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non abbiano specifico riferimento ai vari organi del Comune, si precisa che essa è di competenza della Giunta Municipale là dove si parla di Amministrazione Comunale, mentre rientra nelle competenze del Sindaco, di chi per legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto il Regolamento stesso demanda all'Autorità Comunale.
Con l'espressione "Veterinario Municipale" è indicato il medico veterinario che l'Amministrazione Comunale nomina per l'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento.
L'Assessore Delegato viene nominato dal Sindaco con apposito atto, e svolge il ruolo attraverso ordinanze.
Articolo 104
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.
Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, udito il Magistrato delle Contrade.
Articolo 105
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati quello approvato in data 18 Ottobre 1906, con le successive modifiche, ed ogni altra disposizione contraria.