Articolo 14: Capitano - Approvazione
Entro il mese di maggio di ogni anno le Contrade debbono notificare all'Autorità Comunale, con lettera ufficiale, la nomina del Capitano, per l'approvazione.
Decorso tale termine senza che abbia luogo la notifica, o quando la nomina non venga approvata, le funzioni del Capitano restano attribuite al Priore.
Per giustificato motivo sono ammessi cambiamenti nella persona del Capitano, o di quella che è investita di tali funzioni, purché notificati nella forma suindicata non oltre il dodicesimo giorno prima della assegnazione dei cavalli.
L'Autorità Comunale, quando riscontri sussistere nella persona nominata alcuno dei casi di ineleggibilità, di cui all'art. 15, ne rende edotta, entro 15 giorni, la Contrada, specificando i ravvisati motivi di ineleggibilità e la invita a provvedere alla sostituzione.
Il Capitano entra in carica solo dopo l'approvazione della Autorità Comunale.
In caso di vacazione, le funzioni di Capitano vengono assunte personalmente dal Priore o in sua assenza dal Vicario.
Il Priore, pur essendo in carica il Capitano, può in ogni caso assumere le funzioni per singoli atti, operazioni, o adunanze.