Veto per 10 (dieci) anni a un rappresentante del popolo di far parte della Comparsa della Contrada, oltre all’inibizione, per lo stesso periodo, di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione, secondo quanto previsto dall’art. 17, per aver sporto, oltre la balaustra del palco delle Comparse, la bandiera della propria Contrada.