Il 28 maggio 1841 fu emanato un nuovo Regolamento, in sostituzione dell'antico Bando del 1721, che fra le altre cose confermava il divieto per i Capitani di fare i partiti, pena una multa di 100 lire, e stabiliva in 20 lire il compenso dei fantini e in 80 lire il premio per quello che vinceva, prelevando tal somma dall'intero valore del premio il cui residuo sarà consegnato nelle mani del Capitano della Contrada vincitrice per erogarsi a forma del consueto, restando bensì a favore del fantino vincitore tutte le mance.
Era previsto anche un premio di poche lire per la Contrada arrivata prima nella prova generale ed uno inferiore per la seconda.
In realtà il prelievo dal premio della vittoria per pagare il fantino non venne mai applicato e dai documenti contabili risulta sempre che il Capitano vittorioso riscuoteva dal Camarlengo Comunitativo tutto l'importo, fosse esso di 360 lire a luglio o di 240 ad agosto. Ormai da tempo il Capitano, oltre a fare comunque i partiti nonostante il divieto, provvedeva infatti con i Mangini a pagare direttamente il fantino, sottraendo di fatto il tutto alla gestione della Contrada.