Colla Deliberazione di questa Comunità Civica del dì 20. Luglio 1837. vengono ammesse alla Corsa di Piazza ancora le Cavalle, escludendo per altro i Maschi intieri a scanzo d'inconvenienti.
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Non ostante tutte le disposizioni relative alla Corsa l'insubordinazione dei Fantini era giunta a tale che nell'Anno 1837. fu necessario aggiungere alle disposizioni predette, ancora le seguenti approvate con Veneratissimo dispaccio de 4. Agosto 1837. partecipato all'I., e R. Governo di questa Città dal Dipartimento del Buon Governo con Officiale de' 5. Agosto detto, e previa la debita permissione riportata da S.E. il Sig:e Luogo Tenente Generale, e Governatore della Città, e Stato di Siena = ivi =
«Che nel caso che si verifichino dei giri, e concordati i Fantini che gli avranno conclusi, dovranno esser puniti colla Carcere Segreta per il tempo di giorni quindici colla perdita della mercede, che dovrà esser data al R° Spedale di S. Maria della Scala, e non dovranno essere ammessi per lo spazio di tre anni a correre in Piazza. I Capitani, che sono responsabili della scelta dei Fantini, e che avranno influito o direttamente, o indirettamente nei ridetti concordati saranno puniti con otto giorni di carcere, e non potranno per anni Cinque essere rieletti al posto di Capitano. Incorrerà nella pena di giorni sei di detta Carcere chiunque altro abbia fatto parte di simili concordati, anche come mediatore = Art. VII.»
«Che le Comparse, non esclusi i Capitani, che non si porteranno ai posti loro destinati appena dato il segno del Mortaletto, ossivvero che si partiranno dai posti medesimi prima che sia terminata la Corsa, saranno puniti, sì nell'uno, come nell'altro caso con sei giorni di detta Carcere = Art. VIII.»
All'Art. IX, che parla, che non si possa toccare alcun Cavallo né alla Mossa, né nel tempo della Corsa, è stato aggiunto «Che saranno puniti colla pena di dieci giorni di detta Carcere tutti quelli che si facessero lecito di trasgredire a simile ingiunzione»
«E' proibito assolutamente ai Fantini di tenersi nel primo giro avanti di arrivare alla Cappella sotto la pena di giorni dieci di carcere. Tutti i Fantini sono obbligati di compiere i tre giri, e se si fermeranno appositamente per trattenere in qualunque modo uno, o più dei loro Compagni, saranno sottoposti alla pena di giorni quindici di detta Carcere. In qualunque dei detti casi resteranno privi per tre Anni dell'essere ammessi a correre in Piazza, e perderanno la mercede che si lucrerà dal detto Spedale. Per prevenire poi gl'inconvenienti accaduti nel permettere ai Fantini di venire dal Casato senza ostacoli fino al Canape, saranno a cura dei Signori Giudici fatti sfilare al quinto Colonnino, dopo la Banderuola N° dodici Soldati impostati di faccia ai Fantini in guisa che dal Colonnino facciano fila fino alla distanza di braccia otto dal palco di fronte. I Fantini dovranno venire con passo lento, ed escire uno alla volta secondo il posto, che gli sarà stato assegnato al Canape, da questo spazio di braccia otto all'egresso del detto spazio ciascun Fantino riceverà il nerbo dalle mani del Caporale, e anderà sempre di passo nel posto suddetto al Canape. I Fantini, che non si presteranno di buona voglia ad eseguire questa misura, saranno per ordine dei SS.ri Giudici fatti scendere immediatamente dal Cavallo, ed arrestati, e la Corsa avrà luogo senza quelle Contrade, che avranno scelto un Fantino insubordinato. Tutti i Fantini così arrestati verranno tradotti in Carcere segreta, ove resteranno per dieci giorni, e saranno perpetuamente esclusi dal correre in Piazza.
Le Persone destinate al Servizio dei Sigg.ri Giudici, le quali ricuseranno di eseguire colla massima esattezza i loro ordini, incorreranno nella pena di otto giorni di detta Carcere, e potranno essere anche immediatamente arrestate. In tutte le anzidette trasgressioni avrà luogo la piena refezione di tutti i danni = Art. XII.»
«Che le Persone, che danno a vettura i Cavalli, tanto in Città, che nelle Masse, sono tenute a presentare un Cavallo per ciascuno nel giorno, nel quale dovranno essere scelti i Cavalli, altra pena, mancando, di Lire 50. da pagarsi alla Cassa del detto Spedale; E la tassa da depositarsi nelle mani del Camarlingo Comunitativo per la Vettura dovuta al Padrone del Cavallo è stata aumentata dalle £ 12. alle £ 18. Art. XV.»
E finalmente «Che i Sigg.ri Giudici dovranno render conto tanto al Real Governo, quanto al Magistrato Comunitativo con un dettagliato rapporto di quanto avverrà in occasione della Corsa, ed il Tribunale procederà per tutte le Trasgressioni che sopra, in via economica tanto su i rapporti dei Deputati alle Mosse, e alle riprese, quanto a querela del Publico Accusatore, e delle Parti lese» Art:° sud:°