Articolo 97: Contrade: punizioni previste
Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa delle seguenti punizioni:
- Censura;
- Deplorazione;
- Esclusione dal partecipare ad uno o più Palii, ordinari e straordinari, sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l'obbligo di far intervenire la Comparsa al Corteo Storico.