Articolo 9: Contrade - Stato giuridico
Le Contrade sono Enti autonomi, e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o Statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni.
Le loro insegne, bandiere, stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico, o diffuse, senza la preventiva autorizzazione della Contrada interessata e del Magistrato delle Contrade. I contravventori sono perseguiti nei modi di legge.
L'alto patrocinio delle Contrade, come istituzione di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Siena.
In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all'osservanza delle prescrizioni municipali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione.
In caso di inosservanza, le Contrade sono passibili di sanzioni, secondo il disposto degli artt. 97 e seguenti.