Articolo 63: Fantini - Dipendenza Autorità Comunale e Mossiere
I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale del Mossiere.
È perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari di trattenersi nella pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con i Fantini suddetti.
Nella circostanza di cui all'art. 45, l'Autorità Comunale alla presenza del Mossiere e dei Capitani impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei Fantini in occasione della mossa, sia per le prove che per il Palio e tali indicazioni possono essere reiterate, ove si renda necessario, alla rassegna di cui all'art. 58 e dovranno far parte della relazione dei Deputati della Festa di cui all'art. 92.
È altresì vietato ai Fantini di mutarsi gli indumenti, dopo la perquisizione di cui all'ultimo comma dell'art. 84.