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Regolamento per il Palio

Testo approvato con le ultime modifiche di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019
(in vigore dal 1 dicembre 2019)

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Articolo 57: Finimenti del cavallo - Definizione

Tanto per le prove come per il Palio, i cavalli debbono correre provvisti della briglia con la pennacchiera portante i colori della Contrada alla quale vennero rispettivamente assegnati in sorte.

Per briglia deve intendersi l'insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e redini) provvisti eventualmente di paraocchi di foggia tradizionale e di paraombre.

È proibito praticar loro fasciature di qualsiasi genere, applicare ginocchielli, o corredarli di tutto quanto potrebbe facilitarne la cavalcatura.

È del pari vietato somministrar loro, in qualsiasi modo, sostanze eccitanti, praticare frizioni di ogni genere od applicar "perette".

È ammesso soltanto che i cavalli corrano sferrati.

Il Capitano di ciascuna Contrada è direttamente responsabile della stretta osservanza di tali disposizioni.

Norma interpretativa dell'art. 57 del Regolamento del Palio

L'art. 57 del Regolamento per il Palio dà la definizione di briglia specificando che per briglie deve intendersi: l'insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e redini).

Anche in "Equitazione" viene usato impropriamente il termine filetto o briglia per indicare l'insieme della imboccatura, della sua testiera e delle sue redini.

Volendo invece approfondire l'argomento da un punto di vista tecnico va precisato che:

- il termine "BRIGLIA" indica l'insieme della testiera e delle redini che comportano due imboccature: un filetto ed un morso;

- il termine "TESTIERA" indica l'insieme di sopracapo, frontale, sottogola, montanti del filetto ed eventualmente del morso, capezzina con montanti;

- il termine "IMBOCCATURA" indica la parte di un oggetto, in gomma o bachelite o cuoio, che si mette in bocca al cavallo e che agisce sulla connessura delle labbra e l'orlo esterno delle barre;

- il termine "REDINE" indica la striscia di cuoio, stoffa o gomma o materiale sintetico che, fissata ad una parte dell'imboccatura, consentono di "guidare" o dirigere il cavallo in una determinata direzione.

Quello che interessa all'Amministrazione non è tanto un chiarimento delle definizioni tecniche, bensì occorre precisare ciò che sulla "briglia, così come specificato all'art. 57, si possa o meno montare per renderla completa, senza la quale in vari tempi e da più parti è stata giudicata inadeguata o insufficiente.

A tal fine si precisa ad interpretazione dell'art. 57 che "è proibito integrare la briglia con qualsiasi cosa possa provocare dolore o ferire i cavalli".

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