Articolo 47: Ritiro dei cavalli non prescelti
Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati debbono dai rispettivi proprietari o presentatori venire ritirati, senza diritto ad alcun compenso, mentre i dieci prescelti, contrassegnati dal numero di cui all'ultimo comma del precedente articolo, applicato alla testiera della briglia, vengono condotti a mano dalle persone che li hanno presentati, in un recinto all'uopo predisposto dinanzi al Palazzo Comunale.