Articolo 17: Fiduciari del Capitano - Approvazione
Il Capitano la cui nomina sia stata debitamente approvata, non meno di 10 giorni prima dell'assegnazione dei cavalli, ha facoltà di proporre all'Autorità Comunale tre suoi Fiduciari nelle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio.
I Fiduciari sostituiscono il Capitano, in caso di assenza o impedimento, nei termini e con le forme di cui all'art. 14.
La sostituzione deve avvenire però in modo che in rappresentanza della Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona.
La designazione dei Fiduciari deve esser fatta per ogni Palio.
Il Capitano comunica all'Amministrazione Comunale, per ogni Palio e nei termini di cui al primo comma, i nominativi del Barbaresco e del vice-Barbaresco, soggetti all'approvazione dell'Autorità Comunale, che dovrà motivare l'eventuale diniego.
Il Capitano comunica all'Autorità Comunale, per ogni anno e nei termini di cui al primo comma, il nominativo del Veterinario di fiducia, scelto nell'Albo dell'Ordine professionale.
I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario non devono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente art. 15.
I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano.