Fantino della Contrada Sovrana dell' Istrice
Esclusione dalla partecipazione di un Palio e relative prove per essere rimasto al canape al momento della terza mossa (valida) del giorno 17, non partecipando alla corsa.
Fantino della Nobile Contrada dell' Oca
Una diffida per aver cercato di scavallare il fantino della Torre Alessandri Eletto detto Bazza durante la prima e la quarta prova.
Fantino della Nobile Contrada dell' Oca
Esclusione dalla partecipazione di un Palio e relative prove per i seguenti motivi:
• durante la mossa del Palio è stato ritenuto il maggiore responsabile dell'abbassamento, per 7 volte, dei canapi;
• non manteneva il posto assegnato;
• spingeva gli altri cavalli verso lo steccato per poi riportarsi verso il Verrocchio.
Il 7 maggio 1974 il Comitato di Controllo chiede chiarimenti.
Il 2 giugno 1974 il Comitato di Controllo invita la Giunta a un nuovo riesame.
Il 24 giugno 1974 il Comitato di Controllo annulla l'immediata esecutibilità della squalifica.
Il 18 luglio 1974 il TAR concede la sospensiva.
Il 25 maggio 1977 Aceto viene processato.
Il 22 dicembre 1977 il TAR respinge il ricorso di Aceto.
Il 17 marzo 1978 Aceto ricorre al Consiglio di Stato.
Il 12 maggio 1978 il Consiglio di Stato concede la sospensiva.
Il 2 febbraio 1979 Aceto viene processato.
L'8 giugno 1979 il Consiglio di Stato respinge il suo ricorso.
Il 26 giugno 1979 Aceto chiede la grazia alla Giunta Comunale che respinge la richiesta.
Il 4 luglio 1979 Aceto sconta il Palio di squalifica.
Fantino della Nobile Contrada dell' Aquila
Esclusione dalla partecipazione di un Palio e relative prove perché, essendo al nono posto, indugiava a entrare tra i canapi, nonostante i ripetuti inviti del Mossiere.
Fantino della Contrada della Chiocciola
Prosciolto. Perché, in occasione della quarta prova, stentava a trovare la posizione e l'allineamento al canape e toccava con le mani per due volte il fantino del Leocorno Gesualdo Bersaglia.
Fantino della Contrada Priora della Civetta
Prosciolto per aver galoppato lungamente, in occasione della corsa della terza Prova, affiancato alla Contrada del Leocorno ed essersi recato reciproco disturbo con il Fantino di quest'ultima (Porcu), con scambi verbali.
Fantino della Nobile Contrada dell' Oca
Esclusione dalla partecipazione di due Palii e relative prove perché durante la mossa del Palio, a seguito dei primi accenni di scompostezza del barbero della Torre, ha colpito con il nerbo il fantino e il barbero della suddetta Contrada, incalzando quest'ultimo che indietreggiava verso gli sprangati.
Con delibera n° 402 del 5 maggio 1987 la sanzione viene ridotta a un Palio di squalifica.
Fantino della Contrada Priora della Civetta
Prosciolto. Per avere colpito leggermente con il nerbo il cavallo del Leocorno nell'intento di difendere il proprio posto al canape dalle molestie ricevute.
Con delibera di Giunta Comunale n° 371 del 2 marzo 1989 viene accolto il ricorso e assolto dalla sanzione.
Fantino della Contrada Priora della Civetta
Prosciolto. Per essersi scambiato di posto, al momento della partenza, con la Contrada del Leocorno.
Fantino della Contrada della Tartuca
Prosciolto. Per essere, durante le operazioni della Mossa, uscito dai canapi senza l'invito del Mossiere, contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall'articolo 64 del Regolamento per il Palio.
Fantino della Contrada della Torre
Prosciolto. Per essersi fermato, mentre gli altri fantini giunti vicino al Verrocchio attendevano la chiamata ai canapi, di fronte a un palco su cui si trovava in piedi un Mangino della Contrada della Torre, che armeggiava verso di lui, contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall'articolo 63 del Regolanento per il Palio.
Fantino della Nobile Contrada dell' Aquila
Esclusione dalla partecipazione di due Palii e relative prove per essersi scambiato numerose nerbate con il fantino della Pantera durante le fasi della Mossa.
Fantino della Nobile Contrada dell' Aquila
Prosciolto. Per non avere, durante la Mossa, mantenuto la propria posizione tra i canapi partendo dal nono posto anziché dall'ottavo assegnatogli. Infrazione dell'articolo 64, 1° comma, del regolamento.
Con delibera di Giunta Comunale n° 1932 del 28 settembre 1994 viene accolto il ricorso e assolto dalla sanzione.