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LO STATUTO DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PALIO DI SIENA

Titolo I: Denominazione e scopi

Articolo 1
E' costituita, tra le diciassette Contrade di Siena una società cooperativa, denominata "CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PALIO DI SIENA - SOCIETA' COOPERATIVA".

La società ha sede sociale in Siena, nei locali del Magistrato delle Contrade.

La cooperativa può aderire, accettandone gli statuti, alle associazioni nazionali e agli organismi periferici, provinciali e regionali della categoria nella cui giurisdizione ha la propria sede.


Articolo 2
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di svolgere attività in favore delle Contrade di Siena.

Ha pertanto per oggetto la protezione dell’immagine, delle insegne, degli stemmi, degli emblemi, delle armi e armature, di bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, gualdrappe e colori e quant’altro fa parte del patrimonio delle Contrade e del Palio di Siena e viene utilizzato dalle Contrade e dal Comune di Siena.

A tali fini potrà provvedere, ove sia necessario e richiesto, al deposito presso le Sedi competenti, dei prototipi e di tutto quanto ritiene degno di tutela e protezione anche al fine di assicurarne una corretta diffusione e riproduzione. Potrà richiedere, sempre allo scopo di esercitare una tutela, applicazioni di speciali marchi di controllo atti ad assicurare l’autenticità delle riproduzioni e dei lavori oggetto di comune commercio.

La Cooperativa potrà svolgere anche ulteriori attività a favore dei soci quali, ad esempio, promuovere iniziative, contattare fornitori, costituire consorzi di acquisto etc. e potrà anche organizzare, quando opportuno, la riproduzione e la commercializzazione di quanto protetto. Potrà comunque svolgere ogni azione indirizzata alla tutela ed alla promozione delle immagini, che torni a vantaggio delle Contrade e del Palio. Potrà infine compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie di qualunque genere, che riterrà utili ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

La cooperativa potrà porre in essere operazioni anche con i terzi.


Articolo 3
La durata della cooperativa viene stabilita al 31 dicembre 2100.

Tale termine potrà essere prorogato, o essere deciso lo scioglimento anticipato, con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci.


Titolo II: Soci

Articolo 4
Possono assumere la qualifica di socio cooperatore tutte le Contrade di Siena che siano interessate alla promozione ed alla tutela del Palio di Siena.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
  1. la denominazione e la sede legale;

  2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

  3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

  4. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

  5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

  6. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 31 e seguenti del presente statuto.


L'Organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.


Articolo 5
Le quote non posso essere cedute a terzi.

La cessione delle quote alle altre Contrade, non può avere effetto nei confronti della società se non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso che alcuno dei soci non sia interessato all'acquisto, spetta al socio che intendeva effettuare la cessione il diritto di recedere dalla società.


Articolo 6
Nel caso di recesso del Socio la liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto consortile si sciolga limitatamente al Socio e comunque in misura mai superiore all'importo delle quote effettivamente versate. La quota sociale sarà liquidata entro sei mesi dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.


Titolo III: Patrimonio sociale

Articolo 7
Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da numero 17 quote, ciascuna del valore di euro 103,29 (euro cento tre, ventinove);

  2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

  3. dalla riserva ordinaria, o legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14, e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti;

  4. da eventuali riserve straordinarie;

  5. da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve, ordinaria o legale e straordinarie o facoltative, sono indivisibili e pertanto è esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.


Articolo 8
Nel caso in cui l'Assemblea sociale deliberasse un aumento di capitale oneroso, la quota sottoscritta dovrà essere versata entro un mese dalla ricevuta comunicazione della delibera.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegni o vincoli.


Titolo IV: Gestione consortile e bilancio

Articolo 9
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.


Articolo 10
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di qualsiasi spesa ed impegno, destinandoli:
  1. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria o legale;

  2. non meno del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli artt.8, e 11, 4° comma della Legge 31/01/1992 n.59;

  3. per il residuo a riserva straordinaria.


E' fatto espresso divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma.

E' fatto altresì divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di quattro punti e mezzo.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.


Titolo V: Assemblee

Articolo 11
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, mediante lettera da recapitare o spedire al domicilio di ciascun socio almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello stabilito per le Assemblee. La convocazione delle Assemblee può avvenire anche mediante fax e/o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che permetta di avere prova dell’avvenuta comunicazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché a Siena.


Articolo 12
L'Assemblea ordinaria:
  1. approva il bilancio;

  2. procede alla nomina delle cariche sociali, determinando il numero dei componenti;

  3. determina la misura della retribuzione annuale di Amministratori e Sindaci;

  4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

  5. approva l’eventuale regolamento interno;

  6. delibera sugli atti di disposizione relativi ad immobili e sulla costituzione delle ipoteche passive;

  7. delibera sulla nomina di Direttori del Consorzio, anche fra non soci, stabilendone mansioni e poteri;

  8. delibera su tutti gli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi (120) o centottanta (180) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con la indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Consorziati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.


Articolo 13
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Consorziati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti o rappresentati almeno metà dei Consorziati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla fusione, sul trasferimento della sede, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Consorzio, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega almeno dei tre quarti dei Consorziati aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.


Articolo 14
In rappresentanza di ciascuna Contrada socia interviene all'Assemblea l'Onorando Priore, ovvero altro nominativo dallo stesso espressamente delegato. Spetta al Presidente dell'Assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea.


Articolo 15
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.


Articolo 16
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo che siano richieste maggioranze più elevate, e sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Socio, oppure quando si tratti di delibere che riguardino persone fisiche, o potenziali conflitti d’interesse.

Il Socio che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi è tenuto ad assentarsi dall’Assemblea, al momento della deliberazione

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.


Titolo VI: Consiglio di amministrazione

Articolo 17
Il Consiglio di Amministrazione può essre composto da tre (3) a sette (7) membri eletti dalla Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Essi possono ricoprire la carica di amministratore in altre società di capitali.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione, oltre agli Onorandi Priori delle Contrade socie, anche persone che non ricoprono tale carica, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soggetti persone fisiche indicate dai soci.

Al momento della nomina dell’organo amministrativo la maggioranza dei suoi componenti deve rivestire la carica di Onorando Priore.

La cessazione dalla carica di Onorando Priore, durante lo svolgimento del mandato di amministratore, non comporta la decadenza da tale mandato, anche nel caso in cui il numero di Onorandi Priori in carica, dovesse divenire inferiore alla maggioranza dei componenti.


Articolo 18
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più degli Amministratori, ai sensi dell'art.23 che segue.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente essere scelto fra i consiglieri che ricoprono la carica di Onorando Priore; in caso di cessazione da tale carica, il Presidente dovrà procedere con la massima urgenza, a convocare il Consiglio di Amministrazione per la nomina del suo sostituto.

Nel caso in cui nessun consigliere ricopra la carica di Onorando Priore ovvero, non sia possibile procedere alla nomina del Presidente, tutto il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente dall’incarico ed il presidente, entro dieci giorni, deve convocare l'Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.


Articolo 19
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo in modo che i consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere tenuto per teleconferenza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Amministratore, oppure quando si tratti di delibere che riguardino persone fisiche, o potenziali conflitti d’interesse.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dalla riunione, al momento della deliberazione.


Articolo 20
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:
  1. curare l'esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;

  2. redigere i bilanci;

  3. compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

  4. stipulare tutti gli atti e contratti d’ogni genere inerenti all'attività sociale, salvo la preventiva autorizzazione dell’Assemblea quando prevista dal presente statuto;

  5. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.21);

  6. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea;

  7. deliberare sulle attribuzioni di deleghe ad uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 c.c.;

  8. provvedere alla nomina, se ritenuta opportuna, di uno o più collaboratori in comitati tecnici, determinandone i poteri, nonché alla nomina di un Segretario del Consiglio, anche esterno allo stesso.


Titolo VII: Il Presidente

Articolo 21
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente.

In caso di decesso o di grave impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti, fino a nuova nomina e fino al termine dell'impedimento, dal Vice Presidente, o dal Consigliere anziano, quivi compresa la firma e la rappresentanza sociale.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi spettano altresì agli Amministratori delegati, per tutti gli atti e le mansioni a loro delegate a norma dell'art. 23) del presente statuto.


Articolo 22
Se nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dal Codice Civile e dal presente Statuto.


Titolo VIII: Amministratori delegati

Articolo 23
In relazione alle necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori sociali in genere, il Consiglio d'Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, i cui compiti saranno determinati all'atto della nomina, che potrà essere revocata in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, dal Consiglio.

Gli Amministratori Delegati, agiranno con poteri e firma libera e disgiunta tra loro, in esecuzione della delega loro affidata, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla legge.


Titolo IX: Collegio sindacale

Articolo 24
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci potrà nominare, ove consentito per legge in alternativa al Collegio Sindacale, un Revisore Unico.


Articolo 25
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.


Articolo 26
Non possono essere nominati Sindaci né gli impiegati del Consorzio, né persone aventi relazione di parentela con gli Amministratori fino al IV° grado.


Titolo X: Arbitrato

Articolo 27
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
  1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

  2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere d'esclusione da socio;

  3. le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica d’Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall’espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.


Articolo 28
Gli Arbitri sono in numero di:
  1. uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda d'arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

  2. tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra ex Onorandi Priori di Contrada e sono nominati dal Rettore del Magistrato delle Contrade.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.


Articolo 29
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.


Articolo 30
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.


Titolo XI: Scioglimento e liquidazione

Articolo 31
La Società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalle leggi, quando a seguito di recesso o per qualunque altra ragione, le Contrade socie non superino il numero di 12 (dodici).

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà provvedere alla nomina del liquidatore e dei liquidatori.


Articolo 32
In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11), primo e quinto comma, della Legge 31/1/1992 n.59.


Titolo XII: Disposizioni generali

Articolo 33
Al Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di apportare al presente statuto tutte quelle modifiche che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove disposizioni di legge.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.


Articolo 34
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.



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