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Regolamenti

 

Costituzione del Magistrato delle Contrade

Capitolo primo - Disposizioni generali

Articolo 1:
Denominazione
La riunione permanente dei Priori delle diciassette Contrade di Siena assume la denominazione di Magistrato delle Contrade.


Articolo 2:
Sede
Il Magistrato delle Contrade ha la propria sede presso il Palazzo Comunale di Siena.


Articolo 3:
Finalità
Il Magistrato delle Contrade ha le seguenti finalità:
  1. coordinare l'azione comune delle Contrade, senza però violare l'autonomia di ogni singola Contrada e senza ingerenza nei suoi affari interni;

  2. tutelare l'interesse collettivo delle Contrade nei rapporti con le Autorità, con gli Enti di qualsiasi genere e con i privati;

  3. promuovere iniziative che vadano a vantaggio morale ed economico delle Contrade o che aggiungano interesse e prestigio alle tradizionali celebrazioni del Palio;

  4. coadiuvare le Autorità cittadine e in special modo l'Amministrazione Comune in tutto ciò che investe lo svolgimento e la disciplina del Palio;

  5. provvedere in ogni tempo al reperimento dei finanziamenti per il periodico rinnuovo dei costumi storici delle Contrade.


Articolo 4:
Composizione
La qualifica di Membro del Magistrato spetta esclusivamente al Priore di ogni Contrada ed è irrinunciabile. Essa comporta il dovere di intervenire personalmente alle adunanze del Magistrato ed alle cerimonie in cui, per tradizione o per invito, sono presenti le Rappresentanze ufficiali delle Contrade.

In caso di assenza o impedimento il Priore può farsi sostituire dal Vicario o, eccezionalmente, da un Membro del Seggio della Contrada a ciò espressamente delegato. Nella eventualità che siano vacanti gli organi elettivi, il legale rappresentante della Contrada assumerà ai fini delle presenti Costituzioni, diritti ed obblighi del Priore.

Le generalità dei Priori, dei Vicari e dei componenti il Seggio di ogni Contrada sono comunicate alla Cancelleria del Magistrato delle Contrade stesse subito dopo le elezioni che sì svolgono periodicamente in ognuna di loro o successivamente quando sopravvengano variazioni.


Articolo 5:
Compiti
Spetta al Magistrato riunito in adunanza:
  1. eleggere i propri Organi;

  2. approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi di ciascun esercizio;

  3. deliberare su accettazione di lasciti o donazioni, erogazione di somme alle Contrade, alienazione di beni, investimenti, contratti ed in genere su ogni altro atto o provvedimento rimesso di norma alla competenza delle Assemblee dei corpi costituiti;

  4. deliberare sull'intervento di Rappresentanze ufficiali del Magistrato e delle Contrade a cerimonie pubbliche, feste e manifestazioni in genere secondo gli usi e le convenzioni, avendo comunque presente che le insegne del Magistrato e delle Contrade sono solite intervenire, per tradizione, laddove intervengono in forma ufficiale la Rappresentanza e le insegne del Comune di Siena.


Articolo 6:
Apertura dell'anno contradaiolo
L'anno contradaiolo si apre ufficialmente il 1° Dicembre, ricorrendo la festività di S. Ansano, Patrono di Siena.


Capitolo secondo - Degli Organi del Magistrato e della loro elezione

Articolo 7:
Classificazione e composizione
Gli Organi direttivi ed amministrativi del Magistrato sono:
  1. Rettore;

  2. la Deputazione Amministratrice, composta dal Rettore e da cinque Membri, di cui uno con funzioni di Pro Rettore, ed uno con funzioni di Camarlengo. Della Deputazione fa inoltre parte il Cancelliere del Magistrato, il quale, se non è Priore in carica, non ha diritto al voto.


  3. Organo di controllo del Magistrato è:

  4. il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre Membri estranei alla Deputazione Amministratrice.


  5. Gli Organi ausiliari del Magistrato sono:

  6. il Vice Cancelliere-Archivista;

  7. il Bilanciere;

  8. l'Economo.


Articolo 8:
Periodo delle elezioni
Tutti gli Organi del Magistrato sono eletti contemporaneamente, salvo il caso in cui al successivo art. 14, nel corso di una adunanza del Magistrato che ha luogo ogni anno, nel mese di marzo.


Articolo 9:
Eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche di Rettore, di Membro della Deputazione Amministratrice e di Revisore dei conti soltanto i Priori in carica. Sono invece eleggibili agli altri Uffici sia i Priori in carica che ogni altro cittadino il quale dia affidamento di attendervi con competenza, rettitudine e senso della istituzione.


Articolo 10:
Elettorato
Sono elettori tutti i Priori. Essi devono esercitare il diritto di voto personalmente; solo in caso di impedimento possono essere sostituiti dai rispettivi Vicari e nessun altro.


Articolo 11:
Modalità delle elezioni
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che nelle singole cariche hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano nella carica di Priore e, in caso di pari anzianità nella carica o di parità fra candidati non aventi la qualifica di Priore, il più anziano di età.


Articolo 12:
Durata dei mandati
Tutti i mandati hanno la durata di un anno. La data di decorrenza è il 1° Aprile e la data di scadenza il 31 Marzo dell'anno successivo.

Qualora, per ragioni particolari ed impreviste, le elezioni per il rinnuovo degli Organi del Magistrato non possano aver luogo prima della scadenza dei precedenti mandati, gli stessi si intendono prorogati fino alla data delle elezioni.


Articolo 13:
Natura personale dei mandati
Tutti i mandati si intendono conferiti alle persone e non alle Contrade da loro rappresentate.


Articolo 14:
Elezioni parziali
Qualora nel corso del mandato rimangano vacanti una o più cariche, per qualsiasi motivo, il Magistrato procede ad elezioni parziali, osservando le modalità indicate al precedente art. 11. Gli eletti rimangono in carica fino al 31 Marzo successivo.


Articolo 15:
Rieleggibilità
Tutti coloro che hanno ricoperto cariche sono alla scadenza rieleggibili, sia nelle stesse che in altre cariche, purchè abbiano i requisiti di cui al precedente art. 9.


Capitolo terzo - Delle singole cariche

Articolo 16:
Rettore
Il Rettore è il Capo del Magistrato delle Contrade e il suo legale rappresentante.

Ha i seguenti compiti:
  1. dirigere e coordinare tutte le attività del Magistrato, assicurandone la corrispondenza ai fini istituzionali;

  2. curare, per conto del Magistrato, i rapporti con il Comune di Siena e con ogni altro Ente, Istituzione o persona di volta in volta interessati a temi riguardanti le Contrade nel loro complesso;

  3. vigilare sull'osservanza delle presenti Costituzioni;

  4. convocare e presiedere le adunanze del Magistrato e della Deputazione Amministratrice;

  5. stimolare e coordinare il lavoro delle Commissioni e degli Organi ausiliari;

  6. adoperarsi per la conciliazione di vertenze insorte fra Contrade, fuori del campo delle tradizionali rivalità, allo scopo di favorire una generale armonia ed unità di intenti fra le Contrade e in particolare all'interno del Magistrato, senza peraltro alcun potere arbitrale o decisionale.


Articolo 17:
Deputazione Amministratrice
La Deputazione Amministratrice ha i seguenti compiti:
  1. esaminare preventivamente gli argomenti e le materie che saranno poste all'attenzione del Magistrato, al fine di facilitargli il compito;

  2. provvedere alla ordinaria amministrazione del patrimonio;

  3. adottare, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti necessari al conseguimento dei fini istituzionali, anche se di normale competenza del Magistrato, esercitando in tal caso i suoi poteri, con obbligo di sottoporre alla ratifica del Magistrato stesso, in occasione della adunanza immediatamente successiva, tutte le decisioni assunte;

  4. predisporre il bilancio preventivo.


Articolo 18:
Pro Rettore
Il Membro della Deputazione Amministratrice con funzioni di Pro- Rettore ha il compito di sostituire il Rettore in caso di sua assenza o impedimento.


Articolo 19:
Camarlengo
Il Membro della Deputazione Amministratrice con funzioni di Camarlengo ha il seguente compito: ricevere e dare esecuzione ai mandati di entrate e di uscite firmati dal Rettore e dal Cancelliere. Compiere tutte le operazioni di natura finanziaria che gli vengono affidate dal Rettore, anche avvalendosi di un fondo cassa a lui affidato.


Articolo 21:
Vice Cancelliere Archivista
Il Vice Cancelliere Archivista ha il compito di assistere il Cancelliere nell'adempimento del suo incarico e di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Egli ha altresì il compito di provvedere all'archivio, alla raccolta e alla conservazione di tutte le pubblicazioni che vengono in possesso del Magistrato.

Il Vice Cancelliere Archivista che non sia Priore in carica interviene alle adunanze del Magistrato e della Deputazione soltanto in assenza del Cancelliere o per espresso invito del Rettore, senza però diritto di voto.


Articolo 22:
Bilanciere
Il Bilanciere ha i seguenti compiti:
  1. tenere la contabilità del Magistrato sulla scorta dei mandati di entrata e di uscita;

  2. effettuare periodicamente e, comunque, per periodi non su­periori al bimestre, sulla base delle risultanze contabili, il controllo delle disponibilità finanziarie del Magistrato presso il Tesoriere;

  3. redigere e presentare al Magistrato il conto consuntivo dell’esercizio;

  4. conservare, come allegato al conto consuntivo, una copia dell’inventano dei beni mobili e immobili del Magistrato, firmata dall'Economo.


Il Bilanciere che non sia Priore in carica interviene alle adunanze del Magistrato e della Deputazione soltanto se espressamente invitato dal Rettore, senza però diritto di voto.


Articolo 23:
Economo
L'Economo ha i seguenti compiti:
  1. tenere ed aggiornare l’inventano dei beni mobili e immobili di proprietà o in uso al Magistrato;

  2. curare la conservazione e manutenzione dei beni;

  3. tenere i rapporti con i fornitori, abituali od occasionali, di beni e di servizi;

  4. custodire i costumi e le insegne del Magistrato, le insegne dei Terzieri e le serie di bandiere depositate dalle Contrade;

  5. curare la consegna, l'esposizione e il ritiro delle bandiere in occasione di cerimonie, ricorrenze e manifestazioni nelle date e nei luoghi stabiliti dagli usi o da delibere del Magistrato o della Deputazione.

L'Economo che non sia Priore in carica interviene alle adunanze del Magistrato e della Deputazione soltanto se espressamente invitato dal Rettore, senza però diritto di voto.


Articolo 24:
Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
  1. verificare nel corso dell’esercizio la tempestività e l’esattezza delle scritture contabili;

  2. controllare, alla fine dell’esercizio, la regolarità dei mandati di entrata e di uscita e di tutti i documenti a corredo del conto consuntivo e riferire al Magistrato, con relazione scritta, l’esito degli accertamenti compiuti.


Capitolo quarto - Delle adunanze

Articolo 25:
Adunanze ordinarie
Il Magistrato viene convocato in adunanza ordinaria quando il Ret­tore o la Deputazione Amministratrice lo ritengono necessario e previa fissazione di un ordine del giorno da comunicarsi ai Priori almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

E' fatto obbligo al Rettore di convocare il Magistrato in adunanza ordinaria:
  1. nel mese di Febbraio, per discutere sulla relazione dell’attività svolta nell’anno precedente e per la presentazione del conto consuntivo;

  2. entro il mese di Marzo, per l'approvazione del conto consuntivo e per l'elezione del Rettore, della Deputazione Amministratrice, degli Organi Ausiliari e del Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 26:
Adunanze straordinarie
Il Rettore, ricorrendo motivi di urgenza, può convocare il Magistrato in adunanza straordinaria senza. rispetto dei tempi e delle formalità previste per le adunanze ordinarie.

Il Magistrato deve essere convocato in adunanza straordinaria quando ne facciano richiesta almeno sei membri.


Articolo 27:
Validità delle adunanze
Le adunanze del Magistrato sono valide quando siano presenti almeno undici membri.

Quando tuttavia sia all'ordine del giorno la modifica, anche parziale, delle presenti Costituzioni, l'adunanza convocata per la discussione è valida se sono presenti almeno quattordici Priori o i Vicari che li rappresentino.

Le adunanze della Deputazione Amministratrice sono valide quando sono presenti almeno quattro membri.


Articolo 28:
Delibere
Tutte le delibere del Magistrato sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto al comma seguente. In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta e qualora la parità permanga, il provvedimento in votazione si ha per non approvato.

Le delibere aventi per oggetto la modifica delle presenti Costituzioni sono valide se ottengono un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei presenti all'adunanza costituita a norma del secondo comma dell'art. 27.


Articolo 29:
Modalità di votazione
Le votazioni sono di norma palesi, salvo quelle espressamente previste come segrete dalle presenti Costituzioni. Si dovrà inoltre ricorrere alle votazioni segrete quando ne faccia richiesta uno o più votanti.


Articolo 30:
Obbligatorietà delle delibere
Le delibere del Magistrato prese in armonia con le finalità previste all'art. 3 delle presenti Costituzioni, sono obbligatorie per tutte le Contrade indistintamente.


Capitolo quinto - Del patrimonio e dell’attività finanziaria

Articolo 31:
Entrate
Le entrate del Magistrato delle Contrade sono costituite:
  1. dalle quote annue di associazione che, senza esclusione di ulteriori contributi, fanno carico alle Contrade per le spese di normale funzionamento del Magistrato;

  2. dai proventi della vendita dei palchi nella Piazza del Campo dati dal Comune in uso al Magistrato;

  3. dalle elargizioni effettuate, a qualsiasi titolo, dal Comune, da Enti o da privati ed accettate dal Magistrato;

  4. dai proventi di qualsiasi altra natura.


Articolo 32:
Depositi e prelievi
Tutte le somme di denaro a disposizione del Magistrato sono depositate presso la Banca incaricata del servizio di tesoreria. Nessuna operazione di prelievo può essere effettuata senza l’intervento congiunto del Rettore, del Cancelliere e del Camarlengo.


Articolo 33:
Erogazioni alle Contrade
Ogni somma di denaro che, a qualunque titolo, il Magistrato decide di erogare alle Contrade deve essere ripartita in parti eguali fra le Contrade stesse.


Articolo 34:
Anno finanziario
L'anno finanziario si apre il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre.


Capitolo sesto - Disposizioni finali

Articolo 35:
Rinvio alla tradizione
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Costituzioni valgono la tradizione e le norme consuetudinarie.


Articolo 36:
Decorrenza
Le presenti Costituzioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro approvazione da parte del Magistrato delle Contrade.

Contemporaneamente sono abrogate e sostituite le disposizioni contenute nelle Costituzioni precedenti.

Una copia delle presenti Costituzioni viene inviata per conoscenza al Comune di Siena ed a tutte le Contrade.



Approvate nelle adunanze del Magistrato delle Contrade del 18 Aprile 1979 (presenti tutti i rappresentanti delle Contrade) e del 26 Aprile 1979 (presenti 15 rappresentanti delle Contrade - assentì i rap­presentanti della Giraffa e del Leocorno).
Le presenti Costituzioni entrano pertanto in vigore oggi 27 Aprile 1979.
IL CANCELLIERE
ALDO SEBASTIANI
IL RETTORE
GUIDO IAPPINI

 

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